Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12634
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di un impiegato dell'Associazione Nazionale Bieticoltori intimato in relazione alle funzioni da lui svolte di segretario del seggio per la elezione dei consiglieri del Bacino del centro, organo dell'Associazione citata, per essersi allontanato, insieme agli altri componenti il seggio, nel corso delle operazioni di voto, dal locale adibito alle votazioni, lasciandolo incustodito dopo aver redatto un verbale, non sottoscritto da tutti i componenti del seggio, inerente alle operazioni di scrutinio dei voti, diverso da quello ufficiale, sottoscritto da tutti, e dal quale risultava un numero di voti e preferenze diverso da quello indicato nell'altro, senza che peraltro si fosse verificata alcuna invalidità della elezione, sì da potersi escludere che il comportamento del lavoratore licenziato fosse ascrivibile a dolo o colpa grave.)

Al fine di configurare un'organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, è esclusa dall'ambito di operatività della tutela reale prevista - in caso di licenziamenti illegittimi - dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990), è necessario ch si tratti di datore di lavoro "non imprenditore", privo dei requisiti previsti dall'art. 2082 cod. civ. ( e cioè professionalità, organizzazione,natura economica dell'attività).In particolare, l'applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l'accertamento in concreto da parte del giudice di merito dell'assenza nella singola organizzazione di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, come definita dalla stessa legge all'art.4 . (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura di organizzazione di tendenza dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, argomentando dalla natura della stessa di ente con personalità giuridica privata, senza finalità di lucro, in quanto avente lo scopo della tutela degli interessi collettivi professionali della categoria dei coltivatori di bietole, e priva del carattere imprenditoriale, non svolgendo alcuna attività economica.)

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  • 1Enti Locali News
    Simona Freguglia · https://www.publika.it/

    Il 30 maggio 2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato un comunicato, nel quale si annuncia l'adozione nella medesima data, dopo avere raggiunto l'intesa in Conferenza Stato città in data 11 maggio 2022, del decreto [...] Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal Dlgs n 165 del 2001, art 53, comma 9, con la conseguenza che [...] A distanza di pochi giorni, il DDL di Bilancio 2022 ha subito modifiche ulteriori che riguardano, tra l'altro, gli incrementi previsti alle …

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    Simona Freguglia · https://www.publika.it/

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  • 3Il principio del “nemo tenetur se edere o detegere” si applica nel procedimento disciplinare?
    Simona Freguglia · https://www.publika.it/ · 22 ottobre 2021

    Nell'ambito della responsabilità disciplinare, esiste copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 21 giugno 2018, n. 16434, sez. lav. 4 maggio 2005, n. 9262, sez. lav. 28 agosto 2003, n. 12634, sez. lav. 26 maggio 2001, n. 7188) che afferma che esiste il diritto del dipendente a “negare” la propria colpa, corollario del diritto di difesa art. 24 Cost. Tale principio espresso con la locuzione latina nemo tenetur se edere o detegere esprime il diritto riconosciuto nell'ambito del processo penale, in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12634
Data del deposito : 28 agosto 2003

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