CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da UE AN, nato a [...] 1'8/6/1978 TI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/4/2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di UE ed annullare con rinvio il ricorso di TI;
udite le conclusioni del difensore del TI, Avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/4/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava ad AN UE, LE PI, NO NE e Penale Sent. Sez. 3 Num. 5450 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 SI CO - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo, e confermava la condanna già irrogata ad AN TI. 2. Propongono ricorso per cassazione UE e TI, a mezzo del proprio difensore. Il primo lamenta che la Corte di appello, nel recepire il concordato sanzionatorio, non avrebbe accertato la capacità di prestare il consenso in capo all'imputato, così sottraendosi ad una verifica necessaria, come affermato anche da questa Corte. Il TI, invece, lamenta l'omessa motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. L'impugnazione di UE risulta manifestamente infondata. 4. A fronte di un espresso consenso prestato da tutti gli imputati che hanno definito la propria posizione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., compreso il ricorrente, sarebbe stato onere di questi evidenziare eventuali elementi - ricavabili dagli atti processuali - che consentissero anche solo di dubitare che lo stesso UE avesse avuto la necessaria capacità a prestare il consenso. Ebbene, il ricorso non adempie a tale onere, né, peraltro, accenna ad una eventuale incapacità dell'imputato, cosi ché la censura si pone in termini palesemente teorici ed astratti, come tali inammissibili. 4.1. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. Con riguardo, invece, al ricorso proposto da TI, che non ha concordato la pena in appello, l'unico motivo è fondato. Pacifico che le circostanze attenuanti generiche avevano costituito motivo di gravame (sostenuto dal buon inserimento nel contesto sociale e dall'attività lavorativa svolta in modo regolare), si osserva che la Corte di appello non ha esaminato affatto tale censura, limitandosi a confermare la congruità della pena irrogata dal Tribunale (in continuazione con altro reato). La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, relativamente al TI, perché motivi quanto alle circostanze attenuanti generiche e, dunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio. 2 Il C n liere estensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata emessa nei confronti di AN TI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso presentato da AN UE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 IV Pr s,nte
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di UE ed annullare con rinvio il ricorso di TI;
udite le conclusioni del difensore del TI, Avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/4/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava ad AN UE, LE PI, NO NE e Penale Sent. Sez. 3 Num. 5450 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 SI CO - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo, e confermava la condanna già irrogata ad AN TI. 2. Propongono ricorso per cassazione UE e TI, a mezzo del proprio difensore. Il primo lamenta che la Corte di appello, nel recepire il concordato sanzionatorio, non avrebbe accertato la capacità di prestare il consenso in capo all'imputato, così sottraendosi ad una verifica necessaria, come affermato anche da questa Corte. Il TI, invece, lamenta l'omessa motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. L'impugnazione di UE risulta manifestamente infondata. 4. A fronte di un espresso consenso prestato da tutti gli imputati che hanno definito la propria posizione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., compreso il ricorrente, sarebbe stato onere di questi evidenziare eventuali elementi - ricavabili dagli atti processuali - che consentissero anche solo di dubitare che lo stesso UE avesse avuto la necessaria capacità a prestare il consenso. Ebbene, il ricorso non adempie a tale onere, né, peraltro, accenna ad una eventuale incapacità dell'imputato, cosi ché la censura si pone in termini palesemente teorici ed astratti, come tali inammissibili. 4.1. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. Con riguardo, invece, al ricorso proposto da TI, che non ha concordato la pena in appello, l'unico motivo è fondato. Pacifico che le circostanze attenuanti generiche avevano costituito motivo di gravame (sostenuto dal buon inserimento nel contesto sociale e dall'attività lavorativa svolta in modo regolare), si osserva che la Corte di appello non ha esaminato affatto tale censura, limitandosi a confermare la congruità della pena irrogata dal Tribunale (in continuazione con altro reato). La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, relativamente al TI, perché motivi quanto alle circostanze attenuanti generiche e, dunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio. 2 Il C n liere estensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata emessa nei confronti di AN TI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso presentato da AN UE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 IV Pr s,nte