CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12670 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LA RE n. a Palermo il 20/10/1973 avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo in data 22/10/2025 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN RI De AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo in funzione di giudice della prevenzione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di LA RE avverso il decreto emesso in data 27/3/2025 dal Tribunale di Palermo con il quale era stata ordinata l’esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, disposta nei confronti del proposto con provvedimento del medesimo Tribunale in data 21/4/2020, definitivo il 20/4/2021. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del LA, Avv. Cinzia Pecoraro, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12670 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 2.1 La violazione dell’art. dell’art. 4 lett. b) d. lgs n. 159/2011 e dell’art. 24 Cost. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione trascurando il difetto di attualità della pericolosità sociale del proposto, essendosi limitata alla parte constatativa del giudizio prevenzionale senza effettuare l’accertamento prognostico circa la rilevante probabilità di commissione di ulteriori attività criminose da parte del LA. Dopo un ampio richiamo ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sostiene che il decreto impugnato, a fronte della condanna riportata per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., avrebbe dovuto verificare il livello di coinvolgimento nel gruppo criminoso, la perdurante operatività dello stesso e l’eventuale manifestazione di comportamenti denotanti l’abbandono di logiche criminali in precedenza condivise. Nel caso di specie la Corte non si è confrontata con le deduzioni difensive e in particolare con l’avvenuto ravvedimento del proposto, il cui comportamento denotava la presa di distanza dalle pregresse esperienze delinquenziali. Né ha considerato che il LA, subito dopo la scarcerazione, aveva reperito un’attività lavorativa ed ha svalutato il percorso riabilitativo dal medesimo effettuato durante la detenzione così applicando in termini assoluti la presunzione di mafiosità, in contrasto con i principi che improntano la materia e che escludono la possibilità di desumere la pericolosità attuale da fatti remoti in assenza di elementi che denotino la persistenza di comportamenti antisociali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censure che appaiono in parte non consentite e in parte manifestamente infondate. Infatti non possono trovare ingresso in questa sede denunce relative a vizi di motivazione giacché in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (sul perimetro della violazione di legge Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01) mentre le residue doglianze appaiono meramente reiterative di rilievi adeguatamente scrutinati dal decreto impugnato e disattesi con corretti argomenti giuridici. 1.1 Invero la Corte territoriale ha puntualmente confutato le obiezioni difensive confermando il mantenimento della misura originariamente imposta al ricorrente sul rilievo del difetto di evidenze circa la recisione dei legami con la famiglia mafiosa di Trabia, articolazione territoriale di “ cosa nostra” tuttora operante, della quale è stato ritenuto partecipe in stretto contatto con il capo mandamento IE Rinella e con il sodale CA CH, riportando a tale titolo condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. Il decreto impugnato ha legittimamente valorizzato ai fini dell’attualità della pericolosità del proposto la peculiare posizione del LA nell’ambito del gruppo criminale d’appartenenza e il ruolo attivo svolto in seno alla compagine quali elementi fondanti l’elevato rischio di ricaduta nella commissione di reati di grave allarme sociale, in perfetta aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 3 Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). 1.2 Nella specie il provvedimento impugnato ha, inoltre, correttamente escluso che la circostanza che il ricorrente abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria possa costituire evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura (Sez. 6, n. 45734 del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336 – 01; Sez. 6, n. 35279 del 25/6/2021, Bernardi, n.m; Sez. 1 n. 16138 del 30/1/2025, Maranzano) al pari della ricerca di un’attività lavorativa all’atto della liberazione, in assenza di elementi concludenti circa l’irreversibile allontanamento dal contesto e dalle logiche del sodalizio mafioso. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI De AN GE CA
udita la relazione del Cons. NN RI De AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnato decreto la Corte di Appello di Palermo in funzione di giudice della prevenzione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di LA RE avverso il decreto emesso in data 27/3/2025 dal Tribunale di Palermo con il quale era stata ordinata l’esecuzione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, disposta nei confronti del proposto con provvedimento del medesimo Tribunale in data 21/4/2020, definitivo il 20/4/2021. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del LA, Avv. Cinzia Pecoraro, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12670 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2026 2 2.1 La violazione dell’art. dell’art. 4 lett. b) d. lgs n. 159/2011 e dell’art. 24 Cost. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione trascurando il difetto di attualità della pericolosità sociale del proposto, essendosi limitata alla parte constatativa del giudizio prevenzionale senza effettuare l’accertamento prognostico circa la rilevante probabilità di commissione di ulteriori attività criminose da parte del LA. Dopo un ampio richiamo ai principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sostiene che il decreto impugnato, a fronte della condanna riportata per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., avrebbe dovuto verificare il livello di coinvolgimento nel gruppo criminoso, la perdurante operatività dello stesso e l’eventuale manifestazione di comportamenti denotanti l’abbandono di logiche criminali in precedenza condivise. Nel caso di specie la Corte non si è confrontata con le deduzioni difensive e in particolare con l’avvenuto ravvedimento del proposto, il cui comportamento denotava la presa di distanza dalle pregresse esperienze delinquenziali. Né ha considerato che il LA, subito dopo la scarcerazione, aveva reperito un’attività lavorativa ed ha svalutato il percorso riabilitativo dal medesimo effettuato durante la detenzione così applicando in termini assoluti la presunzione di mafiosità, in contrasto con i principi che improntano la materia e che escludono la possibilità di desumere la pericolosità attuale da fatti remoti in assenza di elementi che denotino la persistenza di comportamenti antisociali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da censure che appaiono in parte non consentite e in parte manifestamente infondate. Infatti non possono trovare ingresso in questa sede denunce relative a vizi di motivazione giacché in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (sul perimetro della violazione di legge Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01) mentre le residue doglianze appaiono meramente reiterative di rilievi adeguatamente scrutinati dal decreto impugnato e disattesi con corretti argomenti giuridici. 1.1 Invero la Corte territoriale ha puntualmente confutato le obiezioni difensive confermando il mantenimento della misura originariamente imposta al ricorrente sul rilievo del difetto di evidenze circa la recisione dei legami con la famiglia mafiosa di Trabia, articolazione territoriale di “ cosa nostra” tuttora operante, della quale è stato ritenuto partecipe in stretto contatto con il capo mandamento IE Rinella e con il sodale CA CH, riportando a tale titolo condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. Il decreto impugnato ha legittimamente valorizzato ai fini dell’attualità della pericolosità del proposto la peculiare posizione del LA nell’ambito del gruppo criminale d’appartenenza e il ruolo attivo svolto in seno alla compagine quali elementi fondanti l’elevato rischio di ricaduta nella commissione di reati di grave allarme sociale, in perfetta aderenza ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. 3 Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). 1.2 Nella specie il provvedimento impugnato ha, inoltre, correttamente escluso che la circostanza che il ricorrente abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria possa costituire evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura (Sez. 6, n. 45734 del 20/10/2015, Ponari, Rv. 265336 – 01; Sez. 6, n. 35279 del 25/6/2021, Bernardi, n.m; Sez. 1 n. 16138 del 30/1/2025, Maranzano) al pari della ricerca di un’attività lavorativa all’atto della liberazione, in assenza di elementi concludenti circa l’irreversibile allontanamento dal contesto e dalle logiche del sodalizio mafioso. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI De AN GE CA