Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12670
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile in quanto le censure attinenti ai vizi di motivazione non sono ammesse in materia di misure di prevenzione, potendo il ricorso per cassazione essere proposto solo per violazione di legge. Le restanti doglianze sono considerate meramente reiterative e già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 12670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12670
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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