Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Qualora nei confronti dello stesso soggetto siano state emesse ed eseguite più ordinanze di custodia cautelare per reati diversi, l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato cui si riferisce taluna di dette ordinanze non incide sulla perdurante applicabilità - sussistendone gli altri presupposti - della disciplina dettata dall'art.297, comma 3, c.p.p. in materia di decorrenza dei termini di custodia cautelare. Tale decorrenza rimane pertanto quella individuabile sulla base di detta disciplina, nulla rilevando neppure che, "medio tempore", la misura sia stata mantenuta per il solo reato per il quale è stata poi pronunciata assoluzione e che tale reato fosse più grave dell'altro ancora "sub judice" per il quale sia invece intervenuta condanna non definitiva, fermo restando, naturalmente, che a tale condanna deve farsi esclusivo riferimento per la determinazione del termine concretamente applicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 18895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18895 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 14/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 1080
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 043465/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.) LÌ LV N. IL 23/10/1949
avverso ORDINANZA del 05/10/2000 TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. ROBERTO AFELTRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5.10.2000 il Tribunale di Caltanissetta, all'esito di procedimento incidentale de libertate, rigettava l'appello proposto da LÌ LV avverso l'analogo provvedimento, emesso l'11.7.2000 dalla Corte di Assise di Appello della stessa città, con il quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione, presentata dal predetto imputato, per asserita decorrenza dei termini di custodia cautelare in applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.. Il tribunale suddetto, dopo avere rilevato in fatto:
- che il AL era stato rinviato a giudizio, in due procedimenti diversi, per omicidio ai danni di certo Cerruto, in ordine al quale era stata emessa ed eseguita, in data 30.11.1994, ordinanza di custodia cautelare, e per tentato omicidio ai danni di certo RO, in ordine al quale era stata emessa e notificata, in data 1.12.1994, analoga ordinanza impositiva della medesima misura;
- che, nel corso del giudizio di primo grado, i due predetti processi erano stati riuniti e, all'esito di esso, erano stati definiti con sentenza 29.5.1998, con cui il AL era stato riconosciuto colpevole soltanto del reato di tentato omicidio ed assolto da quello di omicidio;
- che, mentre l'assoluzione era divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, la condanna per il tentativo di omicidio era stata confermata in sede di appello, con riduzione della pena inflitta in primo grado, e che tale statuizione non era però ancora passata in giudicato;
osservava in diritto:
- che, pur volendo accedere alla tesi della difesa - secondo cui era configurabile la connessione per continuazione fra i due reati per i quali vi era stato rinvio a giudizio, erano sussistenti le altre condizioni richieste dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p., e si sarebbe comunque dovuto avere riguardo, ai fini della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, alla data di emissione della prima ordinanza restrittiva, concernente il reato di omicidio - il termine relativo era di 6 anni, dovendosi avere riguardo al reato più grave e, quindi, non era ancora scaduto;
- che però, in realtà, la disposizione di cui al terzo comma del citato art. 297 non era nella specie applicabile, in quanto, a seguito della assoluzione del AL - avvenuta in primo grado e divenuta definitiva - dalla imputazione di omicidio, non era più configurabile la connessione per continuazione tra due reati, per uno dei quali era stata esclusa la responsabilità dell'imputato ed il cui esame processuale si era definitivamente concluso, continuando soltanto per l'altro, ragion per cui, ai fini della scadenza del termine massimo della custodia cautelare, decorrente dalla notifica della ordinanza custodiale relativa al reato ancora sub judice, non poteva che aversi riguardo esclusivamente alla custodia cautelare sofferta in relazione a tale reato e non anche a quella sofferta per l'altro, e, tenuto conto della interruzione della custodia cautelare intervenuta a seguito di una interinale scarcerazione dell'imputato dal 18.8.1995 al 30.5.1998, il relativo termine non era ancora scaduto. In ogni caso, bisognava tenere conto della sospensione dei termini, disposta nel corso del giudizio di secondo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 297, co. 3, c.p.p., sul rilievo che, pur a seguito della sentenza di assoluzione in primo grado per uno dei due reati, tra i quali era da ritenere sussistente la connessione per continuazione, il termine, (di quattro anni e non di sei, dovendosi avere riguardo al reato per il quale era intervenuta condanna), doveva decorrere dalla data di esecuzione della prima ordinanza custodiale, si doveva tenere conto anche della custodia cautelare sofferta per il reato di omicidio e, quindi, era da considerare ormai scaduto.
Successivamente, in data 9.2.2001, il difensore presentava memoria difensiva, con la quale ribadiva ed illustrava più approfonditamente le considerazioni già svolte.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso e fondato e va accolto. Ed invero, essendo stato dato per ammesso che tra l'omicidio in danno di Cerruto, da cui il AL è stato assolto, e il tentato omicidio in danno di RO, del quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, era configurabile la connessione per continuazione (tant'è che i due procedimenti sono stati riuniti e trattati congiuntamente), e che doveva ritenersi applicabile la norma di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p., si doveva necessariamente avere riguardo, al fini della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p., di tutti i periodi custodiali sofferti dal AL, congiuntamente e senza alcuna distinzione, per l'una e l'altra imputazione.
Non è condivisibile la tesi del tribunale del riesame, secondo cui, essendo intervenuta assoluzione dal più grave reato di omicidio, la scissione tra le due imputazioni, che ne era derivata, impediva in ogni caso l'applicazione della disposizione di cui al terzo comma del citato art. 297, per la semplice ragione che l'applicabilità di tale norma rimane ferma a prescindere dall'esito dei relativi processi, esito che non esplica alcuna influenza ne' sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare (che rimane fissata in coincidenza con l'esecuzione della prima ordinanza custodiale), ne' sulla computabilità dei periodi sofferti, sia congiuntamente che disgiuntamente, in esecuzione delle ordinanze emesse per fatti ritenuti connessi ai sensi della medesima disposizione. Diversamente opinando, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione che, pur dovendosi ritenere applicabile la disposizione in virtù della quale i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, il periodo di custodia cautelare, sofferta per un reato per il quale sia intervenuta assoluzione, sarebbe trascorso inutilmente e non sarebbe calcolabile in relazione ad altro reato per il quale vi sia stata pronuncia di condanna, neanche ai fini del computo dei termini massimi complessivi di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p.. Nè può sostenersi che la scissione - conseguente all'assoluzione da uno dei reati contestati, in quanto renda indifferente il tempo trascorso in custodia cautelare per tale reato ai fini del computo della custodia cautelare per l'altro per il quale sia intervenuta condanna - consenta all'interessato, come unica possibilità, quella di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art.314 c.p.p.. Ciò, in quanto tale diritto è esplicitamente subordinato, a norma del quarto comma del medesimo art. 314, alla condizione che il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto non sia computabile ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero - ipotesi riguardante il caso di specie - per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. In altri termini, anche se, a causa delle vicende legate alle pronunce di annullamento della misura custodiale e del provvedimento di sospensione dei termini, durante il giudizio di primo grado il AL era detenuto per l'omicidio e a piede libero per il tentato omicidio, la custodia cautelare sofferta in tale grado per l'omicidio non può non essere computata anche per l'altro reato di tentato omicidio.
Quanto alla durata dei termini massimi da individuare nella fattispecie, vero è che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p. prevede che i termini sono commisurati all'imputazione più grave- ma tale norma riguarda, all'evidenza, il caso in cui non si sia ancora pervenuti al giudizio sulle singole imputazioni. In quest'ultimo caso, infatti, trova invece piena e prevalente applicazione il principio secondo cui si deve avere riguardo al reato per il quale sia intervenuta condanna e non a quello per il quale sia intervenuta assoluzione, a seguito della quale l'imputato, ai sensi dell'art. 532 c.p.p., ha diritto alla immediata scarcerazione, anche se la relativa sentenza non sia esecutiva.
Ciò vale tanto più quando, come nel caso in esame, la statuizione di assoluzione sia addirittura definitiva.
Per quanto riguarda, poi, la problematica della sospensione dei termini di custodia cautelare, intervenuta in grado di appello, va rilevato che tale sospensione risulta intervenuta il 21.10.1999 e, considerando la data in cui la sentenza di appello è stata emessa (16.5.2000) e il termine di 90 giorni per la redazione della sentenza, al termine massimo complessivo di quattro anni, previsto in relazione al reato di tentato omicidio, per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna, dal quarto comma lett. b) dell'art.303 c.p.p., andavano aggiunti, a seguito della suddetta sospensione,
ulteriori mesi 9 e giorni 25, per cui il termine complessivo massimo era nella specie di anni 4, mesi 9 e giorni 25.
Poiché alla data del 5.10.2000 (data dell'ordinanza impugnata) il AL, tenuto conto della data di esecuzione della prima ordinanza (30.11.1994) e dell'intervallo tra il 26.9.1997 ed il 18.3.1998, durante il quale il predetto è rimasto a piede libero, risulta invece avere sofferto custodia cautelare per la durata complessiva di anni 5, mesi 4 e giorni 13, il suddetto termine massimo era stato ampiamente superato.
Avuto quindi riguardo alle superiori considerazioni e risultanze, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta l'immediata scarcerazione del AL, se non detenuto per altra causa. Va dato mandato alla cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina l'immediata scarcerazione di AL RE, se non detenuto per altra causa, per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in riferimento all'ordinanza, 30.5.1998 della Corte di Assise di Caltanissetta per tentato omicidio in danno di RO OV e reati connessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001