Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
Integra la contravvenzione di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, perché viola la prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi", la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. che fa commercio di sostanze stupefacenti pur prive di un sufficiente quantitativo di principio attivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2009, n. 46876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46876 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SIOTTO M. Cristina - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 964
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 28028/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LO N. IL 22/02/1967;
avverso la sentenza n. 1239/2007 CORTE APPELLO di MESSINA, del 11/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11/3/2009 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza 11/4/2007 del Tribunale di Messina che aveva condannato ME TO, ritenuta la recidiva semplice e tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi sei di arresto quale responsabile del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1. La Corte ha ritenuto che, pur essendo stato il TO assolto dalla imputazione riguardante lo smercio e la detenzione di sostanze stupefacenti non presentando le sostanze un sufficiente quantitativo di principio attivo, la sua condotta era comunque sintomatica di una scelta di vita orientata alla illegalità ed in contrasto con le prescrizioni connesse con la misura della sorveglianza speciale di P.S. alla quale egli era sottoposto. La Corte ha altresì ritenuto corretta l'irrogazione dell'aumento di pena per la contestata recidiva semplice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con un primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendosi sostenuta la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9 pur in assenza di condotta antigiuridica. Con un secondo motivo il ricorrente difensore ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge essendosi ritenuto l'imputato recidivo pur risalendo la precedente condanna ad oltre cinque anni prima del fatto per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Il proscioglimento dell'imputato, per le ragioni esplicitate in atti, dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non vale ad escludere la responsabilità del TO in relazione all'ulteriore contestazione L. n. 1423 del 1956, ex art. 9, atteso che lo smercio a terzi di sostanze lato sensu riconducibili all'eroina, in quanto contenenti il principio attivo che caratterizza siffatto tipo di stupefacente seppure in quantità inferiore alla dose media singola, contrasta palesemente con la prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi" connessa con la misura della sorveglianza speciale di P.S. applicata all'imputato; e ciò perché una siffatta attività, oltre che fraudolentemente diretta a percepire un guadagno dalla vendita all'acquirente di un "qualcosa" di diverso da quello pattuito con costui, pone comunque in pericolo beni di primario interesse (salute pubblica, sicurezza ed ordine pubblico, salvaguardia dei giovani, etc.) e contrasta con quelle esigenze di difesa sociale che si vogliono tutelare attraverso la prescrizione in questione e le ulteriori che accedono alla misura della sorveglianza speciale. Pertanto, poiché la Corte di merito si è attenuata al principio di diritto di cui sopra ed ha congruamente motivato al proposito, il motivo testè esaminato deve essere rigettato. Quanto alla questione della recidiva, la doglianza merita accoglimento anche se per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente. La modifica legislativa introdotta in materia con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, ha limitato l'applicabilità della recidiva ai soli delitti, sicché nessun aumento di pena può essere irrogato quando, come nella specie, trattasi di reato contravvenzionale.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto;
non va disposto il rinvio al Giudice di merito potendo procedersi in questa sede alla determinazione della pena (eliminando la recidiva e conseguentemente applicando sulla pena base - mesi otto e giorni venti di arresto - indicata dal Giudice di merito la già riconosciuta riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato) individuandola correttamente in quella di mesi cinque e giorni ventitre di arresto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che elimina, e determina la pena in mesi cinque e giorni ventitre di arresto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009