Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15153 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
DI POSTA E ISTRO TASSUBBLICA ITALIANA 6 marzo 1987 n.74) ALL'IM REG DI ALTRA LA CORTE SUPREM1 51 53/03 (Arts Legge IN NOME DEL POR LO I ☑ SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 24900/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron.30809 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Rel. Consigliere Rep. Ud. 12/03/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso l'avvocato ALBERTO CRASTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO DE STEFANI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
A' AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 96, presso l'avvocato FABIO SEVERINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO 2003 GALLESE, giusta procura a margine del controricorso;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1403/00 della Corte d'Appello di $ VENEZIA, depositata il 17/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per separazione personale depositato il 2 giugno 1992 PR ER, esponendo di aver con- tratto matrimonio con la signora TT RI il 9 - gennaio 1986 e che dalla loro unione era nata la figlia " IA, rilevava che l'unione non aveva avuto esito fe- lice, che da tempo i coniugi vivevano di fatto separati e che era intenzione del ricorrente richiedere la sepa- razione giudiziale con addebito alla moglie. Anche la signora TT, in data 3 giugno 1992, depositava ricorso chiedendo che fosse concessa la se- parazione giudiziale con addebito al marito, affidamen- to alla madre della figlia minore, assegnazione della casa coniugale e di un assegno di £ 1.500.000 mensili per il concorso al mantenimento suo e della figlia. - Riuniti i ricorsi, e disposta la comparizione per- - sonale della parti, il Presidente del Tribunale di Ve- - 2 nezia dava i provvedimenti provvisori e rimetteva le S parti avanti al giudice istruttore per il prosieguo della causa. Nel corso del giudizio veniva dato ingresso alla prova testimoniale dedotta dalla TT. Con sentenza del 25 marzo/3 maggio 1999 il Tribuna- le dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al PR;
affidava la figlia minore alla madre con facoltà del padre di vederla ogni volta che lo desiderasse e di tenerla con sé nei giorni e nei pe- la casa coniuga- riodi indicati in sentenza;
assegnava le, con tutti gli arredi, alla TT, e poneva a ca- rico del PR, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, l'assegno di £ 1.000.000 mensili. Proposta impugnazione principale dal PR ed ap- pello incidentale dalla TT, con sentenza 3 luglio 17 luglio 2000 la Corte d'appello di Venezia, in par- ziale riforma della decisione impugnata, dichiarava lo stesso PR obbligato a corrispondere alla moglie, per concorso alle spese di mantenimento della stessa, l'assegno mensile di lire 500.000, nonché la metà delle spese straordinarie, sanitarie e scolastiche, necessa- : rie per la figlia IA. Il PR ha proposto ricorso formulando quattro mo- tivi di impugnazione e chiedendo che la sentenza impu- 3 E gnata sia cassata con rinvio, ovvero che la Corte di cassazione decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La TT ha depositato controricorso chiedendo che il ricorso proposto dal PR sia dichiarato inam- missibile o che, comunque, sia rigettato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto viola- zione dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c. p. c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 738 c.p.c. in relazione all'art. 4 sub 12 1. 1 dicembre 1970, n. 898 e succes- sive modifiche ed in relazione all'art. 23 della 1. 6 marzo 1987, n. 74; omessa e insufficiente motivazione;
violazione del diritto alla difesa per avere la Corte d'appello ingiustamente frustrato il diritto di esso ricorrente a replicare 1 con memoria scritta o quanto meno con discussione verbale all'udienza - alla compar- sa di costituzione ed all'appello incidentale proposto dalla TT. La Corte infatti, dopo essersi riservata su tale richiesta, aveva deciso direttamente la causa, omettendo anche di fissare una nuova udienza ai fini di consentire l'esercizio del contraddittorio. i Il motivo è infondato. A prescindere, infatti, dal- la considerazione che il PR neppure ha indicato qua- li sarebbero i supposti documenti, argomenti e mezzi di F prova dalla cui specificazione in una memoria scritta o con esposizione orale in camera di consiglio sarebbe derivata una diversa decisione della corte d'appello, è noto che - pur essendo consolidata, in dottrina ed in giurisprudenza, l'opinione della piena operativà della garanzia del contraddittorio nei procedimenti camerali a struttura bi - e plurilaterale tale garanzia (e l'esercizio del diritto di difesa che vi è connesso) è variamente configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei vari processi. Come ripetutamen- te affermato dalla Corte Costituzionale, anche nella sentenza 30 novembre 1989, n. 543 richiamata dal PR nel ricorso, il procedimento camerale di cui all'art. 4, sub. 12, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e suc- cessive modificazioni, caratterizzato da una fase istruttoria solo eventuale e comunque più spedita, è stato previsto in funzione delle esigenze di celerità perseguite dal legislatore con riguardo ad un grado del processo nel cui ambito, in relazione a determinate ma- terie, l'istruttoria è certamente semplice ed assume, al più, carattere integrativo rispetto a quella già esperita in primo grado, ove le parti hanno avuto pos- sibilità di esplicare nel modo più completo la propria attività difensiva. Il rito processuale ordinario, del resto, non costituisce l'unico ed esclusivo strumento 5 di attuazione della garanzia costituzionale per cui una volta verificato che il procedimento speciale e le specifiche previsioni di volta in volta prese in consi- derazione non contrastano, di per sé, con lo scopo e la funzione del processo "la disciplina del rito or- dinario non può assumere il carattere di normativa in- terposta". E se è vero - come ancora osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 543/1989 - che р anche nel rito camerale in grado d'appello è possibile оду acquisire ogni specie di prova precostituita e procede- re alla formazione di qualsiasi prova costituenda, il relativo modo di assunzione deve risultare, da un lato, compatibile con la natura camerale del procedimento e, d'altro lato, non contrastare con il principio generale della idoneità degli atti processuali al raggiungimento del loro scopo. Ma tutto questo non implica affatto contraria- mente a quanto sostenuto dal ricorrente che la man- cata concessione di un termine per il deposito di re- pliche scritte abbia comportato la lesione del diritto al contraddittorio, sia perché un simile deposito non è previsto dalla disciplina positiva, sia perché l'esercizio del diritto di difesa avrebbe potuto espli- carsi con identica ampiezza in sede di comparizione delle parti in camera di consiglio, eventualmente anche 6 depositando in quella sede memorie e documenti ritenuti utili per contrastare l'appello incidentale;
e nel ca- so in esame non risulta (e neppure è stato dedotto nel ricorso) che all'udienza camerale sia stato precluso al ricorrente di svolgere attività difensiva e, quindi, di esercitare in quella sede quel diritto al contradditto- rio che egli assume infondatamente violato. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 360, n. 3 e 5 c. p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c.; l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;
la violazione del diritto alla difesa;
il travisamento delle condizioni economiche patrimoniali dei coniugi. La Corte d'appello di Venezia, infatti, avrebbe rileva- to le diverse condizioni patrimoniali delle parti nell'assoluta mancanza di contraddittorio, non essendo stato permesso al marito di interloquire al riguardo e, quindi, di dimostrare le sue mutate condizioni economi- che, ed avrebbe modificato le precedenti pronunce del presidente del tribunale, del giudice istruttore e del- la sentenza di primo grado (che escludevano qualsiasi diritto della TT di ottenere un assegno di mante- nimento) senza che la TT avesse dimostrato, come le incombeva, che vi era stata una riduzione delle com- i plessive risorse economiche a sua disposizione nel pe- 7 riodo fra la sentenza di primo grado e quella di secon- do grado. La Corte territoriale avrebbe poi concesSO l'assegno di mantenimento non sulla base e secondo la precisa dizione dell'art. 156 C. C. (e, cioè, tenendo conto dell' inadeguatezza dei redditi per provvedere al proprio mantenimento), ma formulando un giudizio di pretesa non adeguatezza in relazione alle condizioni economiche della famiglia prima della dissoluzione del vincolo coniugale, condizioni che sono state indimo- stratamente assunte come "ben più agiate", non conside- rando (e non avendo permesso di dimostrare) che la di- sparità tra gli stipendi dei due coniugi, poco signifi- 州 si era cativa già al momento della loro vita in comune, annullata al momento della sentenza praticamente d'appello. Il motivo è infondato nella parte in cui il ricor- insussistente rente torna a lamentare la pretesa ed di cui alcontraddittorio, violazione del diritto al primo motivo di ricorso. Il motivo è poi inammissibile sia nella parte in cui, confondendo l'oggetto del giu- dizio di appello di cui all'art. 4, sub 12 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. con la diversa azione di modifica delle condizioni della separazione per “giustificati motivi" prevista dall'art. 156, ulti- + mo comma C. C. e dall'art. 710 c.p.c., il ricorrente 8 formula censure non pertinenti al giudizio che si è svolto innanzi alla corte d'appello sia perché, in ogni caso, tende ad introdurre accertamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità. E' noto, infat- ti, che il vizio di motivazione deducibile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. sussi- ste solo quando vi sia carenza di elementi nello svi- luppo logico del provvedimento, tale da non consentire 1' identificazione del criterio posto a base della de- cisione, ovvero in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logiche giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da renderne incomprensibile la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformi- tà tra il significato e la rilevanza attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte al riguardo (così, tra le altre, Cass. 27 febbraio 2001, n. 2830); e nella specie la mo- tivazione della corte d'appello che ha portato all'accoglimento dell'appello incidentale appare chia- ra, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.; la violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 151, 2° comma C.C. e 143 C. C.; l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie di causa sul punto abbandono della casa Co- 9 niugale;
l'omessa o insufficiente motivazione. In par- ticolare la Corte d'appello avrebbe immotivatamente ne- gato rilevanza alla deposizione della teste Tassan, la quale aveva riferito che l'abbandono della casa coniu- gale da parte del PR nel gennaio 1992 era avvenuta con il consenso della moglie. Altrettanto immotivata- mente avrebbe escluso che l'allontanamento fosse inter- venuto per una giusta causa ed in relazione ad un sta- to di crisi del matrimonio risalente a molto tempo pri- ma del 1992; ed in modo del tutto indimostrato ha af- fermato che il PR avesse una relazione con la Tassan prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, e che l'allontanamento fosse stato effettuato al solo scopo di andare a vivere con la nuova compagna. а р Il motivo è inammissibile giacchè - senza minima- о в з а р mente indicare quale sia il vizio logico che inficereb- be in modo insanabile la motivazione della sentenza, né specificare in che cosa consisterebbe la supposta vio- lazione di legge WT si risolve in realtà nella pretesa di richiedere al giudice di legittimità una non consen- tita nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della controversia. È noto, infatti, che in base al consolidato insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si fac- ciano valere vizi della sentenza impugnata a norma 10 dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deve essere articolato con la precisa indicazione della carenze о lacune argomen- tative in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero specificazione di illogicità consistenticon la nell'attribuire agli elementi di giudizio un significa- to estraneo al senso comune, od ancora nell'indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibulità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può essere fatto valere, invece, il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con le tesi della parte e, in particolare, non può essere proposto un preteso e più congruo coordinamento dei dati acqui- siti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli ele- menti di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengo- no al libero convincimento del giudice, non sindacabile in sede di legittimità. Ad identica conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al quarto motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente ha dedotto la violazio- ne dell'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 244 c.p.c. in quanto da un lato la Corte d'appello di Venezia, di- 11 chiarando la decadenza del PR dalla prova, avrebbe finito per far gravare sulla parte l'errore della can- celleria che - secondo il ricorrente aveva omesso di inserire nel fascicolo di causa la lista testimoniale tempestivamente depositata;
dall'altro lato sarebbe pervenuta ad un giudizio di ininfluenza della prova considerando i singoli capitoli separatamente l'uno dall'altro e non compiendone invece, come avrebbe dovu- to, una valutazione complessiva. Si lamenta, inoltre, che la corte d'appello abbia respinto un capitolo de- dotto per la prima volta in appello, erroneamente af- fermando che si trattasse di prova contraria indiretta rispetto a quella formulata dalla TT in primo gra- do. Anche su questi punti appare evidente che il ricor- rente, con la denunzia di presunti errores in proce- dendo, tende ad introdurre una non consentita sovrappo- sizione del giudizio della corte di legittimità nella formazione del convincimento del giudice di merito, sia quando censura la valutazione a suo dire analitica e non sintetica dei capitoli di prova compiuta dalla cor- te d'appello, sia quando contesta che il capitolo di prova dedotto in appello dovesse essere interpretato come prova nuova e non invece come prova contraria in- diretta, secondo quanto ritenuto dalla stessa corte 12 d'appello nell'esercizio del potere di apprezzamento della prova ad essa riservato. Sotto altro profilo, mentre la motivazione della sentenza impugnata dà conto esaurientemente delle ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto di affermare la decadenza dell'appellante dalla prova e, comunque, l'irrilevanza dei capitoli dedotti e l'inammissibilità di quello for- mulato in appello, il Previ si è comunque limitato a richiamare genericamente precedenti atti difensivi, eludendo il principio di autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi idonei a mettere il giudice di legittimità nella condizione di provvedere al diretto controllo in ordine alla sussi- stenza della decisività del mezzo di prova della cui mancata ammissione ci si dolga. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con con- danna del ricorrente alle spese del giudizio di cassa- zione che si liquidano in favore della controricorrente nella misura complessiva di Euro 1.600,00, di cui Euro 1500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
P.Q.M.
. La Corte respinge il ricorso, e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione liquidate in favore della controricorrente nella 13 misura complessiva di Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese ge- nerali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma il 12 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Gianfranco Gilardi finefrance filet" Buti yp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELHERE we Civile Prima Andrea Bianchi ceteria Deposit 10 077. 2003 மீளும். 11 ALUERE 14