Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE age03 01 299 SEZIONE SECONDA CIVI 124 Кассиріїна - Адоричен Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 22560/ 2871 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Cron. 42PConsigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. Rel. Consigliere Ud, 24/10/02 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GR BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAUTI, che lo difende, giusta delega in atti;
му - ricorrente
contro
MIGLIARESE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA 16, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE CILI.A, che difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO RENZONI, giusta delega in atti;
controricorrente - 2002 avverso la sentenza n. 701/00 della Corte d'Appello di 1388 ROMA, depositata il 01/03/00; -I- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato CAUTI Antonio, difensore del му ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per --- accoglimento del 2° motivo, rigetto del resto. -2- Svolgimento del processo Con atto del 15.9.1986 PP AR, proprietario di un terreno con fabbricato ruraic in S.Giorgio a Liri aveva chiesto dichiararsi l'inesistenza di una servitù di passo in favore del fordo confinante di BE RA che, con riconvenzionale, aveva a sua volta richiesto l'acquisto della servitů stessa per usucapione;
con sentenza del 14.2.97, l'adito Tribunale di Cassino dichiarava l'usucapione in favore del convenuto" della servitù di passaggio, anche con automezzi, sullo stradello sito sul fondo dell'attore, con divieto, por lo stesso convenuto, di farne un uso diverso (passaggio "di terzi clienti e/o quanto correlato a un presumibile uso commerciale" di un capannone); dichiarava compensate tra le parti le spese di causa. му Con atto 3.5.1997 il ES proponeva appello. L'appellato resisteva al gravame. Con sentenza in data 28.10.1999/1.3.2000, l'adita Corte di appello di Roma accoglieva l'appello e regolava le spese. Osservava la Corte capitolina che nella specic - secondo gli accertamenti del CTU, illustrati con fotografie e una planimetria su viottole in - questionc non esisteva opera alcuna o segni volti alla sua utilizzazione da parte del RA trattavasi di un tracciato, peraltro semierboso (costeggiato, da un lato, da un turetto, che però è opera del ES), ad uso della proprietà, il quale sbocca nell'aia, completamente aperta e dalla quale può accedersi liberamente anche nel terreno RA, non separato dal terreno ES da opera alcuna che, eventualmente interrotta sul confine, possa dimostrare, attraverso l'interruzione o altrimenti, l'ulteriore uso anche da parte del confinante. Doveva quindi concludersi che al quesito circa l'usucapibilità della servitù in questione deve darsi risposta negativa: secondo giurisprudenza uniforme la mcra esistenza di una strada, come di ogni altra sua visibile componente, non è di per sé idonea ad integrare il requisito dell'apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione: ma è altresì essenziale che essa mostri chiaramente di essere stata posta proprio allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opcre nella specie del tutto inesistenti costituenti indice non equivoco come mezzo necessario all'esercizio della servitù del peso imposto al fondo servente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su duc motivi, BE RA. Resiste con controricorso il GL. Entrambe Ic parti hanno presentato memoria, il ricorrente no ha altresi presentato una seconda. му Motivi della decisione Con il primo motivo, il RA lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360, n.5 cpc. Ci si doleva in particolare che la Corte capitolina avesse del tutto omesso ogni motivazione in merito al titolo su cui la servitù di passo si fondava, mentre anche dall'atto per notar Natale del 20.8.1970 si evinceva che la detta servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia. Nell'atto predetto (di divisione tra PP e CA ES) si era dato poi atto reciprocamente dell'esistenza di un viottolo che conduceva pure agli immobili di IA ES (madre di BE RA). Si evidenzia altresi che non vi sono altre possibilità di accesso al fabbricato dell'odierno ricorrente. 2 Prima ancora ci entrare nel merito della questione così sollevata, occorre ricordare che il RA aveva posto originariamente a base della sua domanda l'usucapione e, in subordine, l'interclusione. Nelle conclusioni dell'atto di appello, riportate in cpigrafe alla sentenza impugnata, si chiede la reiczione ci ogni domanda proposta ex adverso e la conferma integrale della sentenza, a parte l'ulteriore richiesta di reiczione di istanze istruttorie. Come si vede quindi in maniera limpida, il RA non ha invocato che l'usucapione, stante che il primo giudice aveva fondato la propria sentenza esclusivamente su talc ratio decidendi. Ne consegue che tutte le considerazioni svolte al riguardo e fin qui riportate non possono costituire oggetto di esamec, siccome superate dalla decisione di primo grado, non impugnata sul punto. Il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art.360, n.3 cpc) ci si duole dell'affermazione secondo cui sul viottolo in questione non esisteva opera alcuna o segni velti a dimostrare la sua utilizzazione da parte del Grariero. Si evidenzia che trattasi di una vera e propria strada, larga circa 3 metri delimitata anche da un muretto lungo tutto il suo percorso per rendere più apparenti la destinazione e la funzione. Ancora, ci si doleva del fatto che la Corte romana non avesse tenuto in conto alcuno che tale passaggio era l'unico che adduce al retostante suola del RA. A norma dell'art. 1051, 2° c, c.c., sussistono nel caso di specie sia i requisito della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica che quello del minor aggravio per i fondo servente. Comunque la funzione della strada è stata sempre quella di servizio per accedere originariamente ad una proprietà unica e, successivamente, a seguito delle intervenute divisioni, alle rispettive proprietà. 3 Il motivo in esame, con riferimento all'usucapibilità della strada, non sembra aggiungere molto a quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Si è infatti dato atto della esistenza del muretto (ma si aggiunge che sarebbe opera del ES) cosa questa che̱, ad avviso della Corte capitolina, ne cliderebbe la valenza ai fini dell'apparenza, e si è evidenziato che non esistono altre opere che dimostrino che la strada, attesa la conformazione di cssa, sia a servizio anche del fondo del RA. Si è poi aggiunto che il fondo dell'odierno ricorrente dispone di un proprio accesso;
tale circostanza è contestata in ricorso, ma trattasi di accertamento di fatto che se del caso potrebbe dar luogo ad errore revocatorio, ma non лу può essere dedotto come erroneo in sede di legittimità. lesatto avviso secondo cui per valutare l'apparenza ai fini di usucapione è necessario che l'opera dimostri chiaramente di essere stata posta in atto proprio allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante con la presenza di opere visibili permanenti utili al fine (cfr. Cass.4.3.1993, n.2650; 3.5.1993, n.5126; 23.5.1985, n.3370). È apprezzamento di fatto, non valutabile in questa sede di legittimità, to stabilire se l'esistenza del muretto costituisce o meno un segno inequivoco c visibile in tal senso: la sentenza impugrata si è posta il problema e (motivatamente) ha concluso escludendo tale valenza. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
PQM.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, il 24.10.2002 1 Présidente Il Consigliere estensore 1. W HERE C1. Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roman 9 GEN 2003.