Sentenza 2 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), l'attività dell'agente immobiliare va ad inquadrarsi, ai fini dell'applicazione del relativo tributo, nel nono settore di attività della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n.66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.144), e, in particolare, nella categoria "servizi vari", atteso che gli altri settori appaiono, al riguardo, del tutto eterogenei rispetto all'attività svolta dall'agente immobiliare, mentre quello indicato ne contiene, per converso, tutti gli elementi suoi propri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che la difende, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
e contro
COMUNE DI SONDRIO, in persona del Dirigente MEVIO GIULIANO e del Sindaco pro tempore, elettivamente DOMICILIATI IN ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso STUDIO LEGALE SIMONE STAFFA, difeso dagli avvocati PIERO CAMANNI, BARBANTINI GOFFREDO, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 56/00 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 20/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI DA ha impugnato, nei confronti del Comune di Sondrio, con ricorso notificato il 30 giugno 2000/ la sentenza della commissione Trib. Regionale di Milano, depositata il 20.3.00, confermativa di quella di 1 grado, che le aveva respinto il ricorso avverso la rettifica della dichiarazione Iciap per il 1994, che aveva classificato la sua attività di agente immobiliare nel settore 9^ (servizi vari) anziché 5^ (intermediazione del commercio), come da lei indicato nell'inerente dichiarazione.
La ricorrente lamenta la violazione delle norme della L. 144/89 in relazione alla allegata tabella, sostenendo che nessuna discriminazione poteva effettuarsi fra gli "intermediari del commercio", tutti compresi nel settore 5^, a seconda dello oggetto da essi trattato.
Con controricorso, notificato il 14 luglio 2000, il Comune di Sondrio resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già rilevato da questa Corte (sent. 6621/2002), secondo l'inequivoca "ratio" emergente dall'unitaria lettura della "tabella delle misure annue di base" dell'ICIAP, e delle norme di cui alla L. 144/89 cui è allegata, risulta che i criteri di classificazione adottati prescindono dalla natura giuridica dell'attività esercitata, avendo come esclusivo riferimento il presunto indice di redditività e grado di utilizzazione dei servizi comunali. Da ciò consegue che attività, pur identiche sotto il profilo giuridico, sono inserite in differenti classi in ragione dei menzionati criteri (ex. Commercio al minuto alimentari cl. 5^, di articoli tessili cl. 6^, di altro commercio del minuto cl. 7^ ecc). Ciò, ovviamente vale anche per l'attività di intermediazione giuridica che, contrariamente allo assunto della ricorrente, non può essere classificata unitariamente nella classe 5^, in cui, invece, risulta inserita solo l'attività degli agenti che operano nel settore del commercio al minuto (quella inerente al commercio dell'ingrosso è inserita nella cl. 4^); essendo evidente la incongruenza di detto settore in relazione alla attività di agente immobiliare del tutto avulsa, per la pluralità del suo oggetto, da quella del commercio al minuto;
e che trova, quindi, la sua legittima collocazione, in mancanza di una specifica previsione, nella residuale categoria dei "servizi vari", di cui alla cl. 9^. Il ricorso va pertanto rigettato. Appare equo compensare fra le parti anche le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004