Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1852
CASS
Sentenza 2 febbraio 2004

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In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), l'attività dell'agente immobiliare va ad inquadrarsi, ai fini dell'applicazione del relativo tributo, nel nono settore di attività della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n.66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n.144), e, in particolare, nella categoria "servizi vari", atteso che gli altri settori appaiono, al riguardo, del tutto eterogenei rispetto all'attività svolta dall'agente immobiliare, mentre quello indicato ne contiene, per converso, tutti gli elementi suoi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1852
    Data del deposito : 2 febbraio 2004

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