Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base dalla sua emissione
Commentario • 1
- 1. Sanzioni amministrative, cartella di pagamento, multa, mancata notifica, opposizione, vizi propri dell'atto presupposto, inammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2003, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI FI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 318, presso l'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CAMPOBASSO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 178/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cappuccilli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del primo e quarto motivo;
accoglimento del secondo motivo e assorbimento del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FI MI proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 7806054 del 1997 emessa dalla SET spa di Campobasso, concessionaria del servizio riscossione tributi, per la somma di L. 212.820 a titolo di sanzione pecuniaria inflitta a fronte della violazione dell'art. 203 comma 3 del codice della strada. Resisteva la amministrazione. Il giudice unico del tribunale di Campobasso accoglieva in parte l'opposizione. Riteneva, infatti, per ciò che riguarda la presente fase, che a seguito della dichiarata illegittimità dell'art. 8 comma secondo della legge n. 890 del 1982 in materia di notifica a mezzo posta doveva rilevarsi la nullità della notificazione dei verbali di accertamento in questione, avvenuta con la procedura della compiuta giacenza. Conseguentemente, riteneva che nella specie non essendosi formati in modo legittimo i titoli esecutivi, gli atti di riscossione dovevano considerarsi anch'essi illegittimi e, pertanto, dovevano essere annullati. Riteneva, tuttavia, di non poter annullare i verbali di contestazione giacché era mancata da parte del privato ingiunto una impugnativa avverso anche tali provvedimenti. Pertanto, l'opponente veniva condannato a pagare gli importi suddetti in quanto indicati nei verbali, non impugnati, e richiamati nella cartella che, invece, in quanto opposta era stata annullata.
Ricorre per cassazione il privato soccombente con cinque motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va esaminato per primo il quarto motivo giacché il suo eventuale fondamento assorbirebbe la trattazione dei restanti. Con esso il ricorrente afferma la nullità della sentenza impugnata per essere stato pronunciato il relativo dispositivo, in violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in apposita udienza separata da quella nella quale era avvenuta la trattazione della causa.
1a) Il motivo è infondato. La legge non proibisce affatto che il giudice di merito separi la udienza di trattazione da quella di deliberazione della sentenza, ma piuttosto impone che la lettura del dispositivo segua alla chiusura della camera di consiglio a questa susseguente.
2) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sostiene che il Comune non ha mai chiesto la condanna di esso ingiunto per il titolo pronunciato dalla sentenza, ovvero sulla base della cennata mancata impugnazione di verbali. Così decidendo, pertanto, il giudice del merito sarebbe andato oltre la domanda.
Con il secondo motivo, che va esaminato insieme al primo in quanto è ad esso connesso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 201 del codice della strada nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che la notifica del verbale è il presupposto della formazione del titolo azionato nella specie e che l'accertata sua nullità, escludendo l'esistenza del titolo sul quale la cartella esattoriale è stata emessa, doveva condurre il giudice a respingere la pretesa creditoria azionata con la ordinanza ingiunzione. 2a) Osserva il collegio che, anzitutto, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, anche nella materia delle sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale l'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 può essere proposta validamente contro l'iscrizione a ruolo e contro la cartella esattoriale e la sua notificazione al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio, (Cass. n. 6545 del 2001) con l'obbiettivo di caducare la pretesa creditoria.
Peraltro, la stessa giurisprudenza ha pure chiarito che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte Cost. n. 198 del 1996) l'identificazione del trasgressore che costituisce il momento dal quale iniziano a decorrere i centocinquanta giorni a disposizione della amministrazione per la notifica della contestazione, può essere fatta coincidere anche con un momento successivo all'accertamento del fatto ed alla redazione del verbale, e la congruità dell'intervallo tra il momento del fatto illecito e quello della notificazione va accertata dal giudice del merito con riferimento a criteri oggettivi, (Cass. nn. 2951 del 1998 e 5809 del 99 tra le altre). Ciò in quanto il presupposto della legittimità della pretesa fatta valere con la ingiunzione sta per l'appunto nella tempestiva notificazione di cui si è detto, finalizzata a consentire all'ingiunto la difesa più opportuna, cosicché la mancanza di tale formalità, ovvero la sua giuridica inesistenza, togliendo il titolo della pretesa, toglie questa stessa.
Nel caso in esame il giudice di merito non ha pronunziato ultre petita, come ritiene il ricorrente, giacché proprio la stretta correlazione tra la notifica del verbale di contestazione e la emissione della cartella esattoriale giustificano che, impugnatasi quest'ultima, si discuta dei suoi presupposti. Ha errato, tuttavia, quando proseguendo dopo tale verifica ha attribuito al verbale, la cui notificazione aveva appena dichiarato inesistente, una sopravvivenza alla caducazione della cartella pervenendo così ad una condanna il cui titolo essa stessa aveva dichiarato insussistente. La predetta doglianza è dunque per quanto di ragione fondata e tale fondamento assorbe la trattazione di quella ulteriore. 3) Il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto della condanna. La causa, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cpc, con l'accoglimento della opposizione, dovendosi dichiarare non dovute le somme richieste con i verbali di cui si è trattato.
Il Comune soccombente va condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata sul punto relativo alla condanna e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cpc accoglie l'opposizione e dichiara non dovute le somme richieste con i verbali di contestazione. Condanna il Comune di Campobasso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Euro 50,00, quanto alla fase di merito, ed ad euro 40,00, quanto alla fase di legittimità, nonché agli onorari di difensore che liquida in Euro 300,00 quanto alla fase di merito ed ad Euro 400,00 quanto alla fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003