Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti generiche, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2015, n. 50565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50565 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
messimerio 505 6 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ск А Sent. n. sez.3502 Composta da - Presidente - U.P. 29/10/2015 Aldo Fiale R.G.N. 46647/2014 Renato Grillo Oronzo De Masi Enrico Manzon Gastone Andreazza - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: OS OB n. a Tivoli il 16/03/1975; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, in data 15/10/2013; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Filippi, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. OS OB ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 15/10/2013 che ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione finalizzata alla cessione a terzi di cocaina, hashish e marijuana) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa.
2. Con un primo motivo, volto a dedurre violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamenta che, dovendo ritenersi l'ipotesi del comma 5 non più circostanza attenuante del reato bensì reato autonomo, la stessa è pienamente compatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Contesta in ogni caso la operata esclusione delle attenuanti per il solo fatto di avere OS negato l'addebito e, dunque, esercitato un diritto garantitogli dall'ordinamento.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che è consistita in una passiva ricezione della sentenza di primo grado e nella immotivata ritenuta irrilevanza delle ragioni addotte dall'imputato; si duole inoltre della illogicità della sentenza laddove ha escluso che il mancato rinvenimento dello stupefacente rappresenti un fattore decisivo ai fini dell'integrazione o meno del reato per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il secondo motivo di ricorso, in realtà da esaminare per primo secondo un ordine di carattere pregiudiziale - logico, è manifestamente infondato. Va ricordato che secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (sulla scia di Sez. U. n. 4 del 28/05/1997, P.M. in proc. Iacolare, Rv. 208217, Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Nella specie la sentenza impugnata, lungi dal richiamare acriticamente gli argomenti della sentenza del Tribunale, ha in realtà posto in evidenza che l'imputato, dopo essere stato visto fare il giro del palazzo oggetto di osservazione e controllo da parte della Polizia e subito dopo, significativamente, consegnare qualcosa a delle persone in attesa, venne trovato in possesso di due chiavi di autovettura, segnatamente riconducibili ad una Lancia Y e ad una DA al cui interno erano custodite, nella prima, 125 dosi di cocaina, 30 dosi di hashish e 25 di marijuana e, nella seconda, hashish e cocaina;
e sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha tratto la non illogica conclusione che l'imputato detenesse appunto le sostanze a fini di spaccio. 2 5. Il primo motivo è invece fondato. Va anzitutto escluso, sotto un primo profilo, che la intervenuta qualificazione del fatto all'interno dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. possa, per ciò solo, precludere ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti delle circostanze attenuanti generiche;
parrebbe invece essere stato questo il ragionamento in primis della sentenza, censurato dal ricorrente, allorché si è scritto che è "infondato il motivo di gravame afferente il trattamento sanzionatorio ed inerente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il primo giudice ha benevolmente riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi lieve", quasi che un tale inquadramento dovesse esaurire già interamente gli spazi valutativi, di ambito, invece, evidentemente diverso, connessi all'istituto delle circostanze attenuanti generiche. Sotto un secondo profilo, poi, la sentenza impugnata appare comunque avere valorizzato, in senso ostativo, il comportamento processuale tenuto dall'imputato di negazione dell'addebito e di mancata indicazione delle fonti di approvvigionamento;
va tuttavia rammentato che, secondo orientamento di questa Corte condiviso dal collegio, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (originariamente, Sez. 2, n. 5596 del 26/11/1973, Valiante, Rv. 127824; successivamente, in tal senso, anche Sez. 3, n. 9781 del 15/03/1995, Petrosino, Rv. 202859 e, con riferimento alla mancata confessione, specificamente, Sez.1, n. 7105 del 29/05/1987, Genovesi, Rv. 176127; Sez.2, n. 10962 del 23/02/1988, Vattermoli, Rv. 179687; Sez.6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253; contra, Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Contino ed altro, Rv. 195606). E di ciò, del resto, è conferma anche nella sentenza delle Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152, ove la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è stata ricollegata ai soli "atteggiamenti processualmente obliqui e fuorvianti". Né pare possibile, per giungere ad esiti opposti, muovere, a contrario, dall'assunto, costantemente espresso da questa Corte, che ritiene valorizzabile, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la intervenuta confessione spontanea e la collaborazione prestata alle indagini (da ultimo, tra le altre, Sez. 3 5, n. 33690 del 14/05/2009, Bonaffini e altro, Rv. 244912; Sez. 6, n. 6934 del 28/02/1991, Cely, Rv. 187671) posto che, quand'anche si ragionasse in termini simmetrici, si perverrebbe appunto ad annettere un effetto penalizzante ad una scelta difensiva pur sempre legittima. Anche la mancata indicazione delle fonti di approvvigionamento, poi, ben valorizzabile in senso negativo laddove si tratti di valutare la ricorrenza della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 cit., non può di per sé fondare la negazione delle circostanze attenuanti generiche (si veda, del resto, nel medesimo senso, con riguardo alla ipotesi parallela di dissociazione di cui all'art.4 del d.l. n. 625 del 1979, convertito in I. n. 15 del 1980, relativamente ai reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, Sez. 1, n. 8944 del 07/10/1987, Alunni, Rv. 176511). Sicché, in definitiva, la motivazione impiegata dalla Corte territoriale per escludere le circostanze attenuanti generiche, non incentrata, come necessario, sull'assenza di elementi favorevoli (valutazione non spettante, evidentemente a questa Corte perché involgente un giudizio di merito), bensì sulla presenza di elementi erroneamente reputati ostativi, appare non in linea con i principi di cui sopra.
6. Ciò posto, la sentenza deve essere comunque annullata anche per un' altra ragione va infatti considerato che, successivamente alla sentenza impugnata, il regime sanzionatorio dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ha subito una prima modifica per effetto del d.l. n. 146 del 2013, e una ulteriore modifica per effetto del d.l. n. 10 del 2014, convertito, con modifiche, nella I.n. 79 del 2014 a seguito delle quali la forbice edittale, ricompresa, all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte d'Appello, tra anni uno ed anni sei di reclusione e tra euro 3.000 ed euro 26.000 di multa, è stata mutata in quella ricompresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione e tra euro 1.032 ed euro 10.329 di multa. Ne consegue, secondo quanto affermato, come da notizia di decisione, da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza pronunciata in data 26/06/2015 nel procedimento Della Fazia e ad oggi non ancora depositata, la possibilità di rilevare in sede di legittimità, d'ufficio, addirittura in presenza di ricorso manifestamente infondato, e pur in mancanza di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute anche quando la pena irrogata, come quella di specie, determinata in quella base di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta. 4 7. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla determinazione della pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia su tali punti ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015 Il Consigliere estensoreConsigliere Il Presidente Aldo Fiale Gastone Andreazza Aero Pale DEPOCITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 5 FRE IL 5