Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato irreperibile dal difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto l'assenza del titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile o latitante, non iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613, co. I, c.p.p., può ricorrere per Cassazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40585 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
40585 /08 Sent. N. 7233 Udienza pubblica R.G. n.
del 10 ottobre 2008 39088/07
Ruolo d'udienza n.: 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Adolfo Di Virginio Presidente
dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OU DE, n. a Casablanca il 12 marzo 1970 nei confronti della sentenza in data 31 ottobre 2006 della Corte d'appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di impugnazione dell'imputato, ha confermato quella in data 13 ottobre 2001 del Tribunale di Milano che aveva condannato OU BD alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione e lire due milioni di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (cessione di modica quantità di hashish, in Milano il giorno 8 ottobre 2001).
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Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato (irreperibile) per mezzo del difensore (non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione) che deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla inoffensività del fatto per l'irrisoria quantità del principio attivo e per carenze probatorie sulla attività di cessione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e per l'erronea quantificazione della pena. Chiede che venga nominato d'ufficio un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti alla Corte di cassazione e conclude per l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è inammissibile per essere stato sottoscritto dall'avvocato Alessio Straniero, difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione (v. intestazione del ricorso).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che il difensore di ufficio dell'imputato latitante non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione non è abilitato a sottoscrivere il ricorso per cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24486 del 11/07/2006
Ud. (dep. 14/07/2006), Lepido, Rv. 233919); la sentenza si attaglia anche alla fattispecie dell'imputato irreperibile, situazione presa anzi in considerazione dalle sezioni unite nella motivazione della sentenza.
Come può leggersi, infatti, in tale pronuncia, la natura personale del diritto di impugnazione riconosciuto all'imputato dall'art. 571, comma 1, c.p.p. esclude il diritto di impugnazione dall'ambito dei diritti esercitabili dal difensore a norma dell'art. 99, comma 1,
c.p.p., e non è quindi esatto, argomentando dall'art. 99, comma 1, c.p.p., affermare che "il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, anche quando non sia iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., è legittimato a proporre ricorso per cassazione, dato che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (a meno che non siano personalmente riservati a quest'ultimo), e che lo stesso imputato, quando irreperibile, è rappresentato appunto dal difensore" (Cass., sez. I, 29 aprile 2005, Shala, n.
231839). Infatti l'art. 99, comma 1, c.p.p. attribuisce al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, facendo salva l'ipotesi che essi siano personalmente riservati a quest'ultimo, e l'art. 159, comma 2 c.p.p., lungi dal riconosce al difensore dell'irreperibile
2 la rappresentanza dell'imputato anche per i diritti che la legge riserva a costui, derogando all'art. 99, comma 1, c.p.p., riconosce al difensore il potere di rappresentare l'imputato irreperibile nei limiti segnati dall'art. 99 comma 1 c.p.p., che appunto esclude espressamente dall'ambito della rappresentanza i diritti riservati personalmente all'imputato (così come l'art. 165 c.p.p. attribuisce la rappresentanza al difensore del latitante nei limiti dell'art. 99, comma 1, c.p.p.). Pare quindi, sempre secondo la suindicata sentenza, che il difensore del latitante (e quello dell'irreperibile), non possa avere un duplice titolo di legittimazione a impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 571 c.p.p.: una volta come difensore e altra volta come rappresentante dell'imputato; il difensore ha tale diritto in proprio mentre il latitante (o l'irreperibile) e l'imputato, nonostante la sua condizione personale, mantiene il proprio diritto personale alla impugnazione;
ciò è sufficiente per affermare comunque che il potere di rappresentanza viene riconosciuto al difensore in quanto professionalmente abilitato.
Il difensore non avrebbe potuto quindi redigere e sottoscrivere il ricorso e chiedere per la discussione la nomina di un difensore di ufficio per la discussione.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 ottobre 2008
Presidente Il Consigliere estensore
Vupil
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
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