Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 22673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22673 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1724
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 02776/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NO C/ N. IL 22/12/1935;
2) RO PE N. IL 18/02/1967;
3) SICILIA TINDARO N. IL 20/06/1949;
4) CA NO N. IL 29/10/1932;
avverso SENTENZA del 19/04/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Coppi Franco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Saija Leone per LI e MADIA Titta per AL e AZ, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
La Gazzetta del Sud del 15 novembre 1996 pubblicava una lettera del sindaco di Sinagra, AR LI, al Provveditore agli Studi con la quale criticava aspramente presunte negligenze del preside della Scuola media di Sinagra Antonio TT.
Per tale fatto si procedeva per il delitto di diffamazione aggravata contro il LI, autore della lettera, e AZ GI, cronista della Gazzetta che aveva pubblicato la lettera, nonché
contro
AN AL per il delitto di cui all'articolo 57 c.p. nella sua qualità di direttore responsabile del giornale predetto. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 4 dicembre 2001, assolveva tutti e tre gli imputati perché il fatto non sussiste. In seguito ad impugnazione della parte civile TT, la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 19 aprile 2004, dichiarava inammissibile l'appello della parte civile nei confronti di AN AL imputato del reato di cui all'articolo 57 c.p.p. perché non consentito dall'articolo 577 c.p.p., e confermava la decisione di primo grado nei confronti degli altri due imputati, essendo i fatti raccontati, peraltro correttamente, nell'articolo veri e pertinenti. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la parte civile AN TT, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione, dopo avere premesso che il reato così come contestato non era ancora prescritto:
1) Erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'articolo 577 c.p.p. dalla parte civile nei confronti del direttore AL,
imputato del reato di cui all'articolo 57 c.p., sia perché vi è un orientamento giurisprudenziale che lo ritiene ammissibile sia perché l'impugnazione era comunque valida agli effetti civili. 2) Violazione degli articoli 51, 57 e 595 c.p.p. nonché dell'articolo 13 della legge 47/48 e motivazione illogica in ordine:
a) alle modalità con le quali la missiva indirizzata al Provveditore sia pervenuta nelle mani del giornalista;
b) alla ritenuta veridicità delle notizie, peraltro esclusa dalla ispezione ministeriale, non seriamente accertata e controllata. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. In data 27 ottobre 2004 il difensore di AR LI depositava una memoria difensiva con la quale contestava gli argomenti posti a sostegno del ricorso della parte civile.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati e vanno, quindi, rigettati.
Correttamente i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile la impugnazione della parte civile proposta ai sensi dell'articolo 577 c.p.p. agli effetti penali nei confronti del direttore del giornale
AR LI.
L'articolo 577 citato, infatti, legittima la parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non è suscettibile di interpretazione analogica, che sarebbe in malam partem e, quindi, vietata, sicché non è ammissibile, in base ad essa, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli articoli 57 e 595 c.p., che integra una fattispecie autonoma, e meno grave perché punita a titolo di colpa, rispetto alla diffamazione (ex multis vedi Cass. 13 febbraio 2002, Maggi, in CED, Cass. N. 221895 e Cass. 23 giugno - 23 settembre 2004 n. 37430). È il caso di rilevare in proposito che la Corte di Cassazione ha dichiarato anche manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 577 c.p.p., con riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui non estende la legittimazione della parte civile anche alla impugnazione delle sentenze relative al reato di cui all'articolo 57 c.p. sul presupposto che la differente normativa appare del tutto ragionevole in considerazione non solo della natura eccezionale del potere di impugnazione riconosciuto alla parte civile per i reati di ingiuria e diffamazione, ma della palese minore gravità del delitto punito a titolo di colpa dall'articolo 57 c.p. e della natura meramente omissiva della condotta che lo integra (vedi Cass. 8 febbraio 2000, Beha, in Cass. Pen. 2001, 559).
Quanto al profilo che della impugnazione si sarebbe potuto, comunque, tenere conto agli effetti civili, è sufficiente osservare che deve essere rispettata la volontà dell'impugnante che in modo esplicito aveva detto di proporre appello contro il LI agli effetti penali e che, in ogni caso, la censura appare infondata e ininfluente perché la Corte di merito ha ritenuto tutti gli imputati esenti da responsabilità penale, con le ovvie conseguenze in tema di aspetti civili.
Infondato è pure il secondo motivo di impugnazione.
Le censure che concernono le modalità che hanno consentito al giornalista di venire a conoscenza della lettera non colgono, infatti, nel segno.
La missiva in contestazione non era affatto riservata, come erroneamente ed apoditticamente affermato dal ricorrente, e/o coperta da segreto;
si trattava di una iniziativa che il primo cittadino del piccolo comune aveva intrapreso facendosi interprete delle ripetute lamentele della cittadinanza relative al presunto cattivo funzionamento della scuola media del Paese.
Addirittura vi era stata sull'argomento una interrogazione di un consigliere comunale che aveva sollecitato il Sindaco a prendere posizioni più decise e riconoscibili sull'argomento. Era del tutto ovvio, oltre che rispondente ad esigenze di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che una iniziativa politica certamente rilevante per un piccolo comune venisse portata a conoscenza della cittadinanza. Pertanto non vi è nulla di strano che al giornalista AZ sia pervenuta copia della lettera. Risulta, inoltre, che il AZ si sia accertato che effettivamente quella missiva fosse stata spedita dagli Uffici comunali. In effetti per quel che riguarda la posizione del giornalista e del direttore della Gazzetta la notizia era costituita proprio dal fatto che il Sindaco di Sinagra aveva inviato al Provveditore una lettera di critiche al Preside della Scuola media del Paese.
Si trattava, infatti, di una iniziativa politica di sicuro rilievo locale, che coinvolgeva peraltro due importanti e conosciute persone del luogo, e che andava, quindi, portata a conoscenza dei lettori. Quindi era sufficiente per il giornalista accertarsi, come ha fatto, che la lettera fosse stata effettivamente spedita dagli uffici comunali di Sinagra.
Quanto alla posizione del sindaco LI va detto che non vi sono sostanziali contestazioni ne' in ordine alla correttezza del linguaggio usato nella lettera in questione, ne' in ordine alla rilevanza, per la comunità di Sinagra, degli argomenti trattati. Ciò che si contesta è la verità dei fatti narrati dal momento che una ispezione ministeriale disposta proprio a seguito della nota del Sindaco avrebbe smentito le affermazioni e le censure del LI. Qui però le contestazioni del ricorrente si risolvono in inammissibili censure di merito.
I giudici dei primi due gradi di giurisdizione, infatti, hanno discusso i risultati di una lunga istruttoria dibattimentale e, con motivazione immune da vizi logici, hanno posto in evidenza la parziale attendibilità dei risultati della ispezione ministeriale, che era stata condotta ascoltando soltanto alcuni professori, inevitabilmente schierati a difesa dell'istituzione scolastica, e le circostanze emerse dalle testimonianze dei genitori degli alunni, che hanno insistito sulla mancanza di organizzazione e di sorveglianza, oltre che su altre disfunzioni.
In base a tali risultanze i giudici di merito, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità perché sorretta, come si è detto, da una motivazione logica e congrua, hanno stabilito la sostanziale verità delle circostanze denunciate dal sindaco di Sinagra.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005