Sentenza 24 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18321 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 8 32 1 /0 2Composta dagli Ill.mi þig CICINETTIDott. Stefano R.G.N. 13418/00Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 43102 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 18/10/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende⠀ unitamente all'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;
MA ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4085 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 3072/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 19/07/99 - R.G. N. 536/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 13418/2000 ud. 18 ottobre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 14 marzo 1996 CR SE chiedeva al Pretore di Torino di condannare l'INPS ad anticipare al 1 settembre 1995 la decorrenza della pensione di anzianità concessagli con gli i ratei arretrati, interessi e spese. Il convenuto si costituiva chiedendo respingersi tali domande, perché infondate. ] Pretore. escusso un teste ed acquisita ulteriore documentazione, pronunciava in data 21 gennaio 1997 sentenza di condanna del convenuto a corrispondere al CR i ratei maturati dal 1 settembre 1995 con gli accessori, compensate peraltro le spese processuali.
2. Avverso tale pronuncia. depositata il 21 marzo 1997, interponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 20 marzo 1998 reiterando le conclusioni originarie in base a motivi variamente articolati. L'appellato si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame per tardività perché interposto quando era già decorso il termine breve, e chiedendo in ogni caso confermarsi nel merito la sentenza pretorile. riformandola invece, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta con comparsa depositata il 20 aprile 1999, nel capo concernente le spese processuali, e condannando l'INPS alla rifusione delle stesse per il primo grado nonché per il gravame. Il Tribunale. con sentenza del 3-27 maggio 1999 accoglieva l'appello ed in riforma della pronuncia di primo grado respingeva le domande del CR con compensazione delle spese. Rilevava il tribunale che l'appellato aveva esibito copia della sentenza di primo grado notificata. eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine breve, ritenuto applicabile nella specie. - -Ma secondo il tribunale era corretto il riferimento al termine annuale invocato dall'appellante, per non essere intervenuta la notifica della sentenza secondo la 3 previsione del combinato disposto degli artt. 285 e 170, 1° comma, c.p.c., in quanto essa non era stata fatta al procuratore costituito, l'avv. Adele Ollà, ma direttamente alla parte. Il tribunale entrava quindi nel merito dell'impugnazione dell'INPS e l'accoglieva, così riformando la pronuncia di primo grado e rigettando la domanda dell'appellato.
3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il CR con sette motivi di impugnazione. L'INPS ha solo depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in sette motivi. Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione dell'art. 325 e 326 c.p.c. nonché vizio di motivazione della sentenza contestando che la notifica debba essere eseguita personalmente al procuratore dovunque questi si sia accidentalmente trasferito e sostenendo la ritualità della notifica all'INPS della sentenza di primo grado con conseguente inapplicabilità del termine annuale per l'impugnazione e pertanto inammissibilità dell'appello dell'INPS. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. oltre che vizio di motivazione contestando in particolare che sussistesse in atti la prova del fatto che il procuratore dell'INPS si fosse trasferito prima della notifica della sentenza di primo grado. Con il quarto ed il quinto motivo deduce l'errata e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1. legge n.153 del 1969, anche in riferimento all'art. 149 disp. att. c.p.c. sostenendo che il requisito di non prestare attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione costituiva una mera condizione di erogabilità della prestazione pensionistica. Con il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale sostenendo la non retroattività della legge n.335 del 1995. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta infine la contraddittorietà della motivazione in ordine alla incidenza della legge n.335/95 sul già maturato diritto alla pensione.
2. In via preliminare deve rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto al deposito della copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso. Questa Corte (ex plurimis Cass. 2 novembre 2001 n. 13566; Cass. 27 giugno 2001 n. 8806) ha più volte affermato che, secondo quanto prescrive l'art. 369. 2° comma, n.
2. c.p.c.. il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile qualora non risulti dal fascicolo di ufficio recante i documenti originali allegati allo stesso che sia stata depositata unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento impugnato, contenente, come tale. la certificazione di conformità all'originale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all'originale stesso;
anche nella specie. unitamente al ricorso notificato, risulta depositata una copia della sentenza impugnata non recante alcuna menzione di conformità all'originale. In senso conforme v. anche Cass. 16 maggio 2001 n. 6749, che ha ribadito che l'art. 369 c.p.c. non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia autentica della sentenza impugnata deve essere effettuato dalla parte ricorrente. onde è improcedibile il ricorso qualora sia incompleta la copia della sentenza impugnata prodotta. Vero è che la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un.. 25 novembre 1998 n. 11932. Cass. 28 ottobre 2000 n. 14240) ha temperato il rigore della prescrizione suddetta ritenendo che il cit. art. 369 c.p.c. non osti all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c.. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), ma ha richiesto che ciò avvenga nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso: evenienza questa che nella specie non si è verificata ed anzi in vero neppure tardivamente, in udienza, il difensore del ricorrente ha provveduto al deposito suddetto. D'altra parte mette conto anche rilevare che l'Istituto intimato ha solo depositato la procura al difensore senza svolgere alcuna difesa e quindi neppure potrebbe valorizzarsi la circostanza che in ipotesi il tenore del controricorso sia tale da coonestare inequivocamente la sostanziale conformità della copia informale all'originale della sentenza impugnata. 5 Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Non occorre provvedere sulle spese di giudizio non avendo l'INPS svolto alcuna attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002 Presidente Il Consigliere estensore (Stefano Ciciretti) (Giovanni AmorosqAjovanni inve ni CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 24DJC.2007 T ✓ CANCELLIERE R O C 6