Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
Il giudice collegiale che ha emesso la sentenza può provvedere alla correzione dell'errore materiale se composto da magistrati-persone fisiche diversi da quelli che hanno concorso alla decisione da emendare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 21986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21986 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/03/2010
Dott. CARMENINI Secondo L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1032
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 23434/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TA GI N. IL 09/04/1975;
2) AP UE N. IL 05/03/1968;
3) EL AR N. IL 30/04/1973;
4) NT AT N. IL 23/12/1977;
5) UN GG N. IL 06/04/1975;
6) TA PE N. IL 02/08/1973;
avverso la sentenza n. 284/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 20/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI;
udito il P.G. in persona che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Vestura Giacomo, per AP e IP LO per La NA e LI, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 24 marzo 2005 il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, condannava l'imputato La NA AC alla pena di anni 10 di reclusione ed L. 40.000,00 di multa, ritenendolo responsabile del delitto di detenzione illecita, trasporto e cessione di sostanza stupefacente dei tipi eroina ed hashish commesso sino al 3 febbraio del 1997; AP EL alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed L. 5.000,00 di multa ritenendolo responsabile del delitto continuato di cui al capo a) della rubrica (detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish, ritenuta l'ipotesi di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 300 del 1990, art. 73, comma 5);
DO UG alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed L. 20.000 di multa, ritenendolo responsabile del medesimo delitto;
LI RI alla pena di anni 10 di reclusione ed L. 2000 di multa ritenendolo responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa commesso fino al 30 novembre del 1998 e concorso in rapina aggravata commesso in Gela il 31 maggio del 1996 ai danni della pizzeria Company, escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in relazione al delitto di rapina;
LE
LV alla pena di anni otto di reclusione ed L. 1500 di multa ritenendolo responsabile del delitto di concorso in rapina aggravata di cui al capo c) della rubrica, esclusa l'aggravante di cui al citato art. 7; TA EP alla pena di anni 10 di reclusione ed L. 30.000 di multa ritenendolo responsabile dei delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica (detenzione illecita, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina ed hashish commesso sino al 3 febbraio del 1997 e partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. commesso in Gela sino al 30 novembre del 1998 esclusa, per tale imputato, la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6. Con successiva ordinanza del 13 febbraio 2007 lo stesso tribunale dava atto che per mero errore materiale l'imputazione allegata all'intestazione della sentenza riguardava altro procedimento, peraltro sempre a carico dell'imputato La NA ed altri, e disponeva la correzione della sentenza disponendo allegarsi il corretto decreto che dispone il giudizio recante il numero 754/1997 in calce al provvedimento.
Su gravame degli imputati, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 20.11.2008, così decideva: "Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 24/3/2005, appellata da La NA AC, AP EL, BI ER, LI RI, LE LV e TA EP: assolve LI RI e TA EP dal reato a loro ascritto al capo b) della rubrica per non avere commesso il fatto;
ritiene la continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento a carico di La NA AC e TA EP di cui al capo a) con il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 definitivamente giudicato con la sentenza del Tribunale di Gela in data 3-6-1999, e per l'effetto ritenuto più grave detto ultimo reato aumenta la pena inflitta al La NA nella misura di anni 3 di reclusione ed L. 5.000,00 di multa e quella irrogata al TA in ulteriori anni 2 di reclusione ed L. 3.000,00 di multa;
riduce la pena inflitta al LI per il rimanente reato di cui al capo c) della rubrica in anni 7 di reclusione ed L. 1.500,00 di multa;
riduce altresì la pena inflitta all'imputato LE LV ad anni 7 di reclusione ed L. 1.500,00 di multa;
riduce infine la pena inflitta a DO ER nella misura di anni 3, mesi 2 di reclusione ed L. 5.000,00 di multa;
sostituisce la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici irrogata al DO con quella della interdizione temporanea e revoca le altre pene accessorie irrogate allo stesso;
conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna AP EL al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso questa sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione nell'interesse di tutti gli imputati.
I ricorsi di La NA e LI con un primo motivo sostengono la nullità della sentenza di primo grado per violazione del disposto dell'art. 546 c.p.p., in quanto contenete l'indicazione di capi d'imputazione diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio. Con un secondo motivo denunciano, ciascuno per la propria posizione, la mancanza di un supporto probatorio idoneo a confermarne la colpevolezza e la non corretta interpretazione delle prove offerta dalla sentenza impugnata. Il La NA, poi, deduce che, erroneamente la Corte di Appello ha negato la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, con riferimento ai fatti definiti a suo carico, con sentenza emessa dal tribunale di Gela in data 3.6.1999. Il LI, dal suo canto, si duole ulteriormente della mancata concessione delle attenuanti generiche.
Anche il TA deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p. e si lamenta, inoltre, del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'aumento per la continuazione, ritenuto eccessivo ed immotivato.
Il DO contesta la ricostruzione dell'impianto accusatorio e la non corretta dosimetria della pena.
Il AP ripete l'eccezione del ne bis in idem e sostiene che erroneamente è stato ritenuto un cedente di sostanza stupefacente, mentre egli è un semplice assuntore.
Il LE assume di essere stato condannato sulla base di meri indizi privi di peso probatorio ed eccepisce che il giudice della correzione dell'errore materiale è diverso da quello che ha deliberato ed esteso la sentenza.
Questo essendo il quadro dei rilievi mossi dai ricorrenti, ai motivi comuni può essere data risposta unitaria.
Il rilievo della diversità delle imputazioni è, in realtà, un falso problema. Come ha bene spiegato la Corte territoriale, si è trattato della notifica agli imputati ed ai loro difensori di una sentenza di primo grado riportante nella intestazione i fatti giudicati nel separato procedimento n. 2379/96, pure a carico di La NA AC ed altri.
Una simile situazione non corrisponde a nessuna delle nullità previste tassativamente dall'art. 546 c.p.p., comma 3: il processo ha avuto il suo corso regolare e si è concluso con una decisione ed un dispositivo coerenti con le contestazioni, ossia in stretta correlazione con i fatti contestati nel corretto decreto che dispone il giudizio n. 754/97 e non già con quelli erroneamente allegati all'imputazione contenuta nell'intestazione della sentenza. Si tratta pertanto di errore che non configura nessuna nullità, secondo il principio di tassatività delle nullità stesse, e che, al più, avrebbe potuto ingenerare confusione negli appellanti, per altro di fatto non verificatasi poiché gli imputati hanno potuto dispiegare a sostegno dei rispettivi gravami un apparato difensivo completo ed esauriente.
Il principio fondamentale che ispira il vigente rito penale è quello del contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa;
in nessun momento del processo di primo (e secondo grado) tale principio è stato leso o violato, ne', del resto, i ricorrenti lo hanno potuto concretamente addurre.
La sentenza impugnata, poi, ha correttamente disatteso anche l'eccezione ex art. 649 c.p.p. di divieto di un secondo giudizio, poiché ha ritenuto che non ricorresse la condizione della medesimezza del fatto col precedente giudicato: sia sotto il profilo oggettivo (diverse dosi della stessa sostanza, eroina, e diversa sostanza, hashish, non ricompressa nell'altro processo), sia sotto il profilo temporale, diverso nei vari giudizi. Si tratta di accertamento in fatto, adeguatamente motivato, che non presenta vizi censurabili in sede di legittimità.
Nessuna incompatibilità, ne' alcuna necessità che il collegio che provvede alla correzione dell'errore materiale debba essere composto dalle stesse persone fisiche del collegio giudicante in sede di cognizione.
Per quanto riguarda la valutazione delle singole posizioni, i vari ricorsi tendono, in realtà, a involgere questioni di fatto, ossia ad una mera rilettura delle risultanze processuali. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Ciò posto, è sufficiente rilevare in breve che, fra gli altri elementi, per il La NA la Corte nissena ha evidenziato il risultato di intercettazioni ambientali e chiamate in correità; per il DO le emergenze di due intercettazioni ambientali con il La NA e una tra terzi, oltre le dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
per il AP l'incrocio tra intercettazioni ambientali tra terzi e le dichiarazioni accusatorie di CE LU ed EL;
per il TA le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le intercettazioni ambientali e l'accertata presenza nell'abitazione del La NA, "centrale di confezionamento di partite di eroina ed hashish;
per il LI la Corte rileva addirittura una sorta di "confessione inconsapevole" nel corso di una conversazione col La NA;
per il LE LV v'è ancora il chiarimento delle implicazioni di "Totò 'u mulunaro", come emerse dalle conversazioni intercettate ed esplicitate dai funzionari del Commissariato P.S. di Gela (dr. Amendolagine e isp. Dispinzeri).
Parimenti infondate, infine, sono le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, agli aumenti per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche, ai giudizi di comparazione;
la Corte di merito, invero, non ha dosato le pene con formule generiche e di rito, ma, caso per caso, ha dato conto di elementi specifici, ancorati ai criteri fissati dagli artt. 133, 81, 62 bis e 69 c.p., con particolare riguardo alla gravita' obbiettiva dei fatti ed ai singoli, peculiari profili soggettivi degli imputati. Le suestese considerazioni conducono al rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010