Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2797
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Sentenza 24 marzo 1999

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In materia di continuazione del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 122 del d. P. R. n. 43 del 1988, non è opponibile al nuovo concessionario il migliore inquadramento che sia acquisito dal lavoratore interessato successivamente all'entrata in vigore del citato decreto per effetto di un contratto collettivo aziendale, poiché l'art. 122, terzo comma, lett. b), che fa salvi i successivi miglioramenti di trattamento economico e di inquadramento dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive, stante la sua "ratio" di prevenire indiscriminate lievitazioni di oneri ricadenti esclusivamente sui concessionari subentranti, presuppone l'intervento di una contrattazione collettiva stipulata in sede nazionale, più affidabile in quanto interessante diversi datori di lavoro. (Fattispecie relativa a norma sull'inquadramento di dipendenti esattoriali del Banco di Napoli contenuta nel contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989).

La regola, secondo cui la promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori richiede lo svolgimento di tali mansioni per almeno tre mesi (art. 2103 cod. civ.), è applicabile anche nell'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita per effetto dell'entrata in vigore di una nuova disciplina contrattuale collettiva che colleghi un superiore inquadramento alle mansioni al momento svolte di fatto dal dipendente interessato. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica di quadro, da parte dell'art. 2, lett. a) del contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989, al dipendente esattoriale del Banco di Napoli che, nelle esattorie con ameno dieci dipendenti, collabora con il collettore funzionario e lo sostituisce; nella specie la domanda dell'interessato è stata rigettata sia per il subentro di un nuovo concessionario della riscossione delle imposte prima della maturazione dei tre mesi, sia per la ritenuta inopponibilità a quest'ultimo di un migliore inquadramento derivante da contratto aziendale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2797
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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