Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 2
In materia di continuazione del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 122 del d. P. R. n. 43 del 1988, non è opponibile al nuovo concessionario il migliore inquadramento che sia acquisito dal lavoratore interessato successivamente all'entrata in vigore del citato decreto per effetto di un contratto collettivo aziendale, poiché l'art. 122, terzo comma, lett. b), che fa salvi i successivi miglioramenti di trattamento economico e di inquadramento dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive, stante la sua "ratio" di prevenire indiscriminate lievitazioni di oneri ricadenti esclusivamente sui concessionari subentranti, presuppone l'intervento di una contrattazione collettiva stipulata in sede nazionale, più affidabile in quanto interessante diversi datori di lavoro. (Fattispecie relativa a norma sull'inquadramento di dipendenti esattoriali del Banco di Napoli contenuta nel contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989).
La regola, secondo cui la promozione automatica per lo svolgimento di mansioni superiori richiede lo svolgimento di tali mansioni per almeno tre mesi (art. 2103 cod. civ.), è applicabile anche nell'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita per effetto dell'entrata in vigore di una nuova disciplina contrattuale collettiva che colleghi un superiore inquadramento alle mansioni al momento svolte di fatto dal dipendente interessato. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica di quadro, da parte dell'art. 2, lett. a) del contratto integrativo aziendale 12 dicembre 1989, al dipendente esattoriale del Banco di Napoli che, nelle esattorie con ameno dieci dipendenti, collabora con il collettore funzionario e lo sostituisce; nella specie la domanda dell'interessato è stata rigettata sia per il subentro di un nuovo concessionario della riscossione delle imposte prima della maturazione dei tre mesi, sia per la ritenuta inopponibilità a quest'ultimo di un migliore inquadramento derivante da contratto aziendale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere
Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
G E C A P s. p. a.
in liquidazione, in persona del liquidatore in carica dr. Pasquale Borrelli, rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Battiante, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, in Roma, via di Pietralata, n. 320, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
L A L L O A N T O N I O
rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Ippolito, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Franco Matera in Roma, piazza Santiago del Cile, n. 07, giusta procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
e nei confronti di
B A N C O D I N A P O L I
in persona del suo legale rapp.te p.t.
- intimato -
e da
B A N C O D I N A P O L I
in persona del Presidente e legale rapp.te prof. Giuseppe Falcone, rapp.to e difeso dagli avv.ti Filippo Barbagallo, Federico Pellettieri e Alfredo Musto, con i quali elett.te domicilia nella sede del AN di LI in Roma, via del Serafico, n. 43, presso l'avv. Maria Rosaria Quaresima, come da procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente incidentale -
contro
L A L L O A N T O N I O
rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Ippolito, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Franco Matera in Roma, piazza Santiago del Cile, n. 07, giusta procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
e nei confronti di
G E C A P s. p. a.
in persona del suo legale rapp.te p.t.
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 00664/96 del 09.05/07.10.1996, R.G. 1375/95 notificata il 25 novembre 1996 alla GECAP s.p.a. e il 21 novembre 1996 al AN di LI.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.10.1998 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Lucio Ippolito per LA NI;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del AN di LI s.p.a. e del secondo motivo del ricorso della Gecap s.p.a., e per il rigetto del primo motivo del ricorso della Gecap s.p.a.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08 marzo 1991 NI LA chiedeva al Pretore di Foggia, sezione distaccata di S. Severo, la condanna della GECAP s.p.a., subentrata al AN di LI nella esattoria delle II.DD. di S. Severo, al riconoscimento in suo favore, sulla scorta delle mansioni espletate in sostituzione del collettore e del coordinamento del settore degli ufficiali esattoriali e di controllo delle procedure, e in ragione della disposizione contrattuale ex art. 2, lettera a) dell'integrativo aziendale 12 dicembre 1989, la superiore qualifica di quadro con decorrenza I^ dicembre 1989 e a corrispondergli le relative differenze paga con ogni conseguenza di legge.
Il Pretore, previa costituzione in giudizio del AN di LI e della GECAP s.p.a., con sentenza del 13 dicembre 1994, accoglieva la domanda nei confronti del AN di LI per il periodo 01/31 dicembre 1989, e nei confronti della GECAP s.p.a. per il periodo dall'01 gennaio 1990 in poi.
Il Tribunale di Foggia rigettava gli appelli proposti con separati atti, riuniti in corso di causa, dal AN di LI e dalla GECAP s.p.a.; spese del grado in solido a carico delle società appellanti.
Osservava il Tribunale: la carenza di legittimazione passiva del AN di LI non sussiste, atteso che la domanda è proposta in ragione del disposto dell'art. 2, lettera a), del contratto integrativo aziendale del 12 dicembre 1989, stipulato dallo stesso AN di LI;
tale norma contrattuale individua una ulteriore figura professionale, alla quale attribuire la qualifica di quadro, nel dipendente che nelle esattorie con almeno dieci dipendenti (compreso il collettore) collabora e sostituisce il collettore funzionario;
poiché è l'attività svolta a determinare l'attribuzione della qualifica di quadro, nella specie, pacifico il dato occupazionale (dieci dipendenti), e pacifica la prova sulla collaborazione in piena autonomia e sostituzione del collettore funzionario da parte del LA, a quest'ultimo compete la qualifica richiesta fin dal I^ dicembre 1989; legittima è la richiesta della medesima qualifica anche nei confronti della GECAP s.p.a. a norma dell'art. 122, comma 3^, lettera b) del d.p.r. n. 43 del 1988; in proposito, deve rilevarsi che anche il contratto integrativo aziendale rientra nel novero della contrattazione collettiva, la cui previsione di miglioramento è fatta salva dalla citata legge n.43/88. Ricorrono con separati ricorsi per cassazione la GECAP s.p.a., in liquidazione, e il AN di LI affidando rispettivamente a due e ad unico motivo di censura il chiesto annullamento della sentenza. Si costituisce con controricorso LA NI.
La Gecap s.p.a. ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi essendo i ricorsi in esame proposti avverso la medesima sentenza del Tribunale di Foggia.
Con il primo motivo di ricorso la Cecap s.p.a. denunzia violazione dell'art. 112 C.P.C. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, vizio di extrapetizione: l'eventuale maturazione della qualifica di quadro da parte del LA nel periodo antecedente all'ingresso della GECAP s.p.a. non è a quest'ultima opponibile in assenza di normativa che a tanto la vincolasse;
non sono state, dopo il subentro, assegnate al LA le relative mansioni;
in realtà, il LA ha agito sul presupposto che il contratto integrativo aziendale era intervenuto in esecuzione della espressa previsione della contrattazione collettiva nazionale, che invece non era applicabile e non era stato mai applicato dalla Gecap s.p.a.; la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile alla GECAP s.p.a. l'accordo integrativo aziendale del dicembre 1989 per effetto dell'art. 122 del d.p.r. n.43/88 sulla scorta dell'equiparazione di esso accordo alla contrattazione collettiva nazionale, è incorsa nel vizio di extrapetizione, atteso che di detta equiparazione non vi è cenno nella impostazione della domanda.
Con il secondo motivo di ricorso la GECAP s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2067 c.c. in relazione alla previsione di cui all'art. 122, comma 3^, lettera b) , del d.p.r. n.43 del 1988: il contratto integrativo aziendale può essere sostitutivo, se migliorativo, ovvero solo integrativo della contrattazione collettiva nazionale;
la disposizione ex art. 122, comma 3^, lettera b) , del d. p. r. n. 43 del 1988, in quanto si riferisce ai diritti scaturenti da norme di contratti collettivi ai fini della salvaguardia dei diritti riconosciuti successivamente alla data del decreto stesso, non può ricomprendere la contrattazione integrativa aziendale, ma solo quella contrattazione regolante interessi collettivi generali nazionali o locali;
d'altronde, i concessionari pacificamente non sono subentrati a titolo di successione agli esattori, e quindi non sono legati al contratto collettivo nazionale di questi ultimi, essendo espressamente previsto per essi un nuovo contratto collettivo;
l'inapplicabilità ai concessionari del contratto collettivo nazionale degli esattori esclude che ad essi potesse applicarsi un accordo che di tale contratto costituiva une mera integrazione.
Con l'unico motivo di ricorso il AN di LI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'accordo integrativo aziendale del 12 dicembre 1989, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la qualifica di quadro prevista per la prima volta dall'accordo integrativo aziendale del 1989 va riconosciuta dopo l'espletamento per il periodo minimo di tre mesi dell'attività di collaborazione e sostituzione del funzionario collettore;
la diversa tesi, secondo la quale l'attività svolta farebbe sorgere per il solo intervento del contratto integrativo aziendale il diritto alla superiore qualifica, così come lo farebbe sorgere con il conferimento formale di essa, contrasta con il precetto ex art. 2103 c.c.; la sentenza impugnata non indica perché e in forza di quale clausola dell'accordo integrativo aziendale il LA avesse maturato la qualifica di quadro, e nonostante il mancato decorso dei tre mesi di cui all'art. 2103 c.c., tenuto conto che il AN stesso non aveva formalmente mai assegnato il LA all'incarico di collaborare e di sostituire il Funzionario collettore dell'esattoria di S. Severo;
il detto accordo in realtà si era limitato a stabilire la corrispondenza tra le mansioni e le nuove qualifiche di quadro e quadro super, per la prima volta introdotte in sede aziendale.
Il ricorso del AN di LI, del quale ragioni di opportunità esigono la preliminare trattazione per gli effetti di esso sul ricorso della Gecap s.p.a., è fondato.
Il giudice di appello, nel riconoscere la qualifica di quadro al LA dall'01 al 31 dicembre 1989, periodo di sua dipendenza dal AN di LI, argomenta sulla inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2103 c.c., con particolare riferimento all'espletamento in concreto per oltre tre mesi delle mansioni relative alla introdotta qualifica superiore. Sostiene detto giudice che l'art. 2 del contratto integrativo aziendale del 12 dicembre 1989, con validità decorrente dall'01 dicembre precedente, e stipulato dallo stesso AN, riconosce tout court il diritto all'inquadramento per effetto dello svolgimento alla data di entrata in vigore del contratto aziendale delle mansioni appartenenti alla nuova figura professionale in presenza delle pacifiche condizioni (esattoria con almeno dieci dipendenti e collaborazione e sostituzione del funzionario collettore) ivi previste, le une e le altre pacificamente sussistenti nel caso di specie;
L'argomentazione non è corretta, violando essa il disposto dell'art. 2103 C.C. in relazione al contratto integrativo aziendale. Già questa Corte, invero, (Cass. 10.05.1985, n. 0 2930, confermativa di Cass. 27.03.1982, n. 0 1912) ha osservato che "nessuna differenza è dato ravvisare fra l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, nel senso che a seguito del mutamento le sue prestazioni lavorative siano di rango superiore rispetto alle precedenti;
e quella in cui, invece, fermo il contenuto materiale delle mansionì, ne muti - a seguito di mutamento normativo - la qualificazione giuridica, nel senso che la stessa prestazione sia, da un certo momento in poi, considerata di rango superiore" o di nuova, comunque superiore, qualificazione. Si sostiene, in detta statuizione, che "sia l'una che l'altra sono ipotesi di assegnazione a mansioni superiori sicché per entrambe vale la regola che l'acquisizione al diritto della qualifica superiore presuppone che le mansioni superiori (materialmente o anche solo formalmente tali) debbano essere espletate per almeno tre mesi. Cosicché è del tutto gratuito e indimostrato affermare e sostenere che nella seconda ipotesi il diritto alla qualifica si acquisti, indipendentemente dal decorso del tempo, per il sol fatto del mutamento di disciplina"; si conclude, infine, in essa che "in applicazione del precetto ex art.2103 c.c., l'espletamento di mansioni superiori a quelle della categoria rivestita determina il diritto alla promozione automatica solo dopo il decorso dei tre mesi dall'inizio di espletamento delle mansioni ritenute superiori".
Ne consegue che il Tribunale, ove avesse applicato, nel senso corretto di cui sopra, il disposto dell'art. 2103 C.C., applicabile certamente anche al AN di LI (Cass. 04.04.1980, n. 0 2232), sarebbe pervenuto a conclusione opposta, negando al LA la qualifica di quadro per il periodo di lavoro alle dipendenze di detto istituto di credito dall'01 al 31 dicembre 1989, non essendo trascorsi i tre mesi dall'entrata in vigore del citato contratto integrativo aziendale alla data del subentro, nella gestione dell'esattoria delle II.DD. di S. Severo, della Gecap s.p.a.. Una tal decisione spiega immediati effetti su quella, ad essa, per il Tribunale, conseguente. del riconoscimento al LA della qualifica di quadro anche per il periodo successivo alle dipendenze della Gecap s.p.a., nel senso che, non avendo maturato il LA la qualifica superiore nel periodo antecedente al subentro di quest'ultima, non poteva neanche in linea di principio applicarsi l'art. 122, comma 3^, lettera b) , del d.p.r. n. 43/88, nella parte in cui la norma fa salvi l'eventuale migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla data di applicazione del decreto, "se dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive".
Ma c'è di più. L'ambito di applicazione del citato articolo 122 del d.p.r. n. 43 del 1988, nella specie, non comprende certamente, così accogliendosi il secondo motivo di ricorso della Gecap s.p.a., l'eventuale miglior inquadramento del personale per applicazione del contratto integrativo aziendale del 12.12.1989 intercorso con il AN di LI, all'epoca gestore dell'esattoria. Il contratto in questione, legittimo solo se integrativo o sostitutivo ma necessariamente migliorativo del contratto collettivo nazionale, trova la sua forza cogente nella volontà negoziale a livello nazionale, nel senso che esso si pone, in via integrativa, nella ipotesi di rinvio dal contratto nazionale a quello aziendale, per una migliore e diversa o più parcellizzata previsione negoziale, ovvero in via sostitutiva, ma questa volta autonoma, se in senso immediatamente migliorativo. Ed allora, il contratto integrativo aziendale, nel caso specifico, non trova applicazione nel primo caso, atteso che ai nuovi gestori, subentrati per titolo ed origine dei provvedimenti di concessione, e quindi fuori dell'ambito della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., è completamente estraneo lo stesso contratto collettivo nazionale che conterrebbe la norma di rinvio, e di conseguenza la disciplina dettata in base a quest'ultima, e non trova applicazione, nel secondo caso, per la citata esclusione del riconoscimento dei diritti maturati dono la pubblicazione del decreto e non previsti dai contratti collettivi. A tale ultimo fine deve anche rilevarsi che, essendo la ratio della disciplina ex art. 122 del d.p.r. n. 43 del 1988 (congelamento della situazione alla data di pubblicazione del decreto con esclusione dei diritti maturati per effetto dei contratti collettivi), quella di evitare indiscriminati lievitazioni di inquadramenti e/o retribuzioni e ricadenti esclusivamente sui concessionari subentranti (Cass 08.04.1997, n. 03025), appare fin troppo evidente l'inapplicabilità
della deroga al caso di specie, tenuto conto che la pattuizione integrativa in esame è di valenza meramente aziendale, e come tale priva delle garanzie di una contrattazione collettiva in sede nazionale, certamente più affidabile in quanto interessante più e diversi parti datoriali.
Conclusivamente, ed assorbite tutte le altre censure, questa Corte accoglie il ricorso del AN di LI e, per quanto di ragione, il ricorso della Gecap s.p.a., cassa la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda del LA proposta con ricorso depositato l'08 marzo 1991 al pretore di Foggia, sezione distaccata di S. Severo.
Sussistono giusti motivi (fra gli altri il contrasto fra le due decisioni di merito) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità.
P Q. M.
la C O R T E riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso del AN di LI e, per quanto di ragione, quello della Gecap s.p.a., cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da LA NI;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999