Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
La disciplina della prescrizione più favorevole in riferimento ai reati di usura commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nell'indicata novella. (La Corte ha escluso in motivazione che l'applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pregressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una "tertia lex" ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2010, n. 26312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26312 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 22/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - N. 978
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 6466/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) IA DR N. IL 14/08/1946;
avverso la sentenza n. 25759/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 24.11.2009 con cui il GUP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere, nei confronti di OL LE, in ordine al reato di cui all'art. 644 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione. Il GIP individuava come più favorevole all'imputato, ex art. 2 c.p., comma 4, la disciplina della prescrizione di cui alla L. n. 251 del 2005, in quanto, con riferimento alla data di commissione del reato
(22.12.2002), sarebbe maturato il termine di prescrizione di sei anni;
escludeva, peraltro, che l'applicazione della sanzione penale previgente fosse incompatibile con il nuovo regime prescrizionale, stante l'autonomia degli interessi tutelati dalle relative norme. Il P.M. ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo:
violazione di legge - errata interpretazione dell'art. 2 c.p., comma 4, posto che la L. n. 251 del 2005 aveva modificato non solo la pena dell'usura, determinandola nella reclusione da due a dieci anni e nella multa da Euro 5.000,00 ad Euro 30.000,00, ma aveva pure ancorato il termine prescrizionale alla pena edittale nel massimo stabilito dalla legge e, dunque, il termine prescrizionale per il reato di usura, sulla base del nuovo criterio introdotto dalla L. n.251 del 2005, art. 6, continuava a rimanere fissato in dieci anni.
Nella complessiva comparazione tra discipline a seguito di mutatio legis, secondo la giurisprudenza della S.C., occorreva, inoltre, applicare integralmente o la legge antecedente alla mutatio legis o quella successiva.
Nella specie, pertanto, doveva ritenersi complessivamente più favorevole la disciplina vigente all'epoca in cui era stato commesso il reato, atteso il più lieve trattamento sanzionatorio dell'usura ed essendo rimasto invariato il termine di prescrizione di dieci anni;
ne conseguiva che il reato de quo non era ancora prescritto. Il ricorso è infondato.
Con corretta motivazione il GIP ha individuato nella la novella della L. n. 251 del 2005, ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, la disciplina prescrizionale più favorevole all'imputato con riferimento, peraltro, alla pena prevista al tempo della commissione del reato e non alla più grave sanzione introdotta con detta legge che ha innalzato la pena edittale dell'usura prolungando, conseguentemente, ad anni 10 il termine di prescrizione. In via di principio è esatto quanto affermato dal P.M. ricorrente laddove si afferma che, in tema di successioni di legge nel tempo, una volta individuata la legge più favorevole per l'imputato non è possibile applicare la stessa solo in parte,dovendosi applicare integralmente o la disciplina antecedente alla mutatio legis o quella conseguente. Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di dar vita ad una tertia lex, secondo la tesi del P.M., ma di applicare la norma transitoria di cui alla L. cit., art. 10, comma 2 che impone l'obbligo del giudice di individuare la disciplina più favorevole in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, cui espressamente rinvia in materia di prescrizione la L. cit., art. 10.
Orbene detto art. 4, stabilisce il principio della irretroattività della norma penale più sfavorevole ove prevede "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"; tale principio, di ordine sostanziale, non può essere derogato dalla disciplina, essenzialmente processuale, in materia di prescrizione ne', come correttamente osservato nella sentenza impugnata, può ipotizzarsi che il regime della prescrizione sia legato al regime sanzionatorio, posto che l'individuazione della sanzione applicabile e quello del tempo di maturazione della prescrizione attengono a momenti temporali diversi e tutelano beni distinti(Cfr. Cass. n. 10285/2009; n. 38020/2008). Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010