Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3392
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Con riguardo al contratto atipico con il quale il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto - contratto nel quale al comodato gratuito degli impianti si affianca il rapporto di somministrazione in esclusiva dei prodotti petroliferi -, le speciali disposizioni di cui agli artt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) e 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel prevedere una durata minima del rapporto (novennale) per assicurare la convenienza economica della gestione, non comportano la nullità della pattuizione, del tutto legittima secondo i principi generali, della facoltà bilaterale di recesso libero, entro un periodo di tempo determinato, in esito a reciproche valutazioni di opportunità circa la definitiva prosecuzione del rapporto, che rispondono ad un interesse non solo del gestore ma anche del concessionario, stante, fra l'altro, la solidale responsabilità di entrambi per l'adempimento degli obblighi fiscali connessi alla gestione e sanzionati anche con la decadenza di quest'ultimo dalla concessione.

Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 cod. civ., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.

Tanto il criterio della buona fede quanto il principio della interpretazione contro l'autore della clausola costituiscono strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale e sono perciò inutilizzabili ove non sussista alcun dubbio sul reale significato della dichiarazione contrattuale.

Il contratto di affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburante, secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, non è suscettibile, dopo la scadenza, di tacito rinnovo, in ragione della natura pubblicistica del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il concessionario e dei conseguenti obblighi di quest'ultimo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata, obblighi, entrambi, fissati a pena di decadenza dalla concessione.

Nel contratto con il quale il concessionario d'impianto di distribuzione di carburanti, secondo la previsione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), affidi la gestione dello stesso impianto ad un terzo, con comodato delle relative attrezzature e con patto di fornitura dei carburanti, il diritto di prelazione, di cui all'art. 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (recante norme per l'esecuzione del citato art. 16), spetta al precedente gestore - ove il concessionario intenda affidare ancora in gestione a terzi i nuovi impianti realizzati in sostituzione dei precedenti - soltanto nel caso di cessazione anticipata del rapporto derivante dal "factum principis" della revoca della concessione amministrativa, comportante la giuridica impossibilità di continuazione del servizio nell'impianto oggetto dell'originaria cessione in uso sino al compimento della durata minima del rapporto (novennale), e non anche nella ipotesi in cui il contratto sia giunto alla sua naturale scadenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3392
Data del deposito : 8 marzo 2001

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