Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 5
Con riguardo al contratto atipico con il quale il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto - contratto nel quale al comodato gratuito degli impianti si affianca il rapporto di somministrazione in esclusiva dei prodotti petroliferi -, le speciali disposizioni di cui agli artt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034) e 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel prevedere una durata minima del rapporto (novennale) per assicurare la convenienza economica della gestione, non comportano la nullità della pattuizione, del tutto legittima secondo i principi generali, della facoltà bilaterale di recesso libero, entro un periodo di tempo determinato, in esito a reciproche valutazioni di opportunità circa la definitiva prosecuzione del rapporto, che rispondono ad un interesse non solo del gestore ma anche del concessionario, stante, fra l'altro, la solidale responsabilità di entrambi per l'adempimento degli obblighi fiscali connessi alla gestione e sanzionati anche con la decadenza di quest'ultimo dalla concessione.
Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 cod. civ., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.
Tanto il criterio della buona fede quanto il principio della interpretazione contro l'autore della clausola costituiscono strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale e sono perciò inutilizzabili ove non sussista alcun dubbio sul reale significato della dichiarazione contrattuale.
Il contratto di affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburante, secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, non è suscettibile, dopo la scadenza, di tacito rinnovo, in ragione della natura pubblicistica del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il concessionario e dei conseguenti obblighi di quest'ultimo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata, obblighi, entrambi, fissati a pena di decadenza dalla concessione.
Nel contratto con il quale il concessionario d'impianto di distribuzione di carburanti, secondo la previsione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), affidi la gestione dello stesso impianto ad un terzo, con comodato delle relative attrezzature e con patto di fornitura dei carburanti, il diritto di prelazione, di cui all'art. 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (recante norme per l'esecuzione del citato art. 16), spetta al precedente gestore - ove il concessionario intenda affidare ancora in gestione a terzi i nuovi impianti realizzati in sostituzione dei precedenti - soltanto nel caso di cessazione anticipata del rapporto derivante dal "factum principis" della revoca della concessione amministrativa, comportante la giuridica impossibilità di continuazione del servizio nell'impianto oggetto dell'originaria cessione in uso sino al compimento della durata minima del rapporto (novennale), e non anche nella ipotesi in cui il contratto sia giunto alla sua naturale scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA M LA CORTE SE0339 2/0 1 IN NOME DEL POPOL ITAL NO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Contratto di ge: tione di impianto distributore di carburante Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 12 51/99 Presidente Dott. Ernesto LUPO 13418/99 Consigliere Cron.•7015 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 12.1 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud.05/07/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.12.20 per giriA 20 MAN.SEF 87 DI BI IV & C SNC, in persona del legale | 01 IL CANCELLIERE rappresentante signor IV ST, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliata in ROMA VIA E MONACI 21, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato DESIDERI GIOVANNI, che l a difende, giusta dal Sig. f. 1 delega in atti;
per diritti L. 00 1-9 M D 2091- IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESSO ITALIANA SPA, in persona del suo Presidente ed UFFICIO COPIE Amministratore Richiesta copia studio Delegato ing. Adr iano Piglia, N C dal Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VLE GORIZIA 25\C, per diritti L. 12200 il2000 presso lo studio dell'avvocato RODOL FO RADIUS, che lo IL CANCELIERE 1331 difende, giusta delega in atti;
зил - controricorrente CORTE SUPREMA DICASSAZIONE cedimento UFFICIO COPIE e sul MERRSO n 13418/99 ta tra;
° Richiesta copia studio ESSO ITALIANA SPA, in dal Sig.
5. persona del suo Amministratore per diritti L. 12.000 Delegato ing. Adriano Piglia, elettivamente domiciliato 03.01 il IL CANCELLIERE in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso 10 studio dell'avvocato RADIUS RODOLFO, che lo difende, giusta delega in atti;
-Controricorrente nonchè un SEF 87 DI BI IV & C SNC;
ricorrente (ricorso nondy ritax.) avversO la sentenza n. 427/98 del Tribunale di FROSINONE, emessa il 17/4/1998, depositata il 30/06/98; CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. Radius udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Fran cesco 12000. per diritti L.
1.5 MAG 2001 TRIFONE;
IL CANCELLIERC udito l'Avvocato GIOVANNI DESIDERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 UFFICIO COPIE per il Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso Richiesta cop a studio dal Sig. rigetto del ricorso n. 12751/99 ed improcedibilità del per diriter W 13418/99. 1.8 MAG 2001... IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28.6.1996 al Pretore di Frosinone la società S.E.F. 87 di ST IV e C. s.n.c. -che in virtù di contratto stipulato in data 1° giugno 1987 2 CORTE SUPREMA CASSAZIONE aveva ottenuto in comodato gratuito dalla società ESSO UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Italiana spa per la durata di nove anni la gestione di al Sig. DESIDERI un punto di vendita di carburanti in Anagni e che, con- per diritti L.35000 il 25 SEF. 2001 testualmente, aveva concluso con la medesima società IL CANCELLIERE tre contratti complementari relativi alla fornitura di carburanti e di combustibili, alla fornitura di prodot- ti accessori per l'auto e per l'automobilista nonché all'affitto di azienda avente ad oggetto il complesso LIRE 0000 CAN ELI dei beni organizzati a completamento del punto di ven- dita di carburanti- conveniva in giudizio la predetta società ESSO per sentire dichiarare il contratto di CO- AE997763 modato rinnovato per ulteriori nove anni dal 15.5.1996 AE397762 e rinnovato, altresì, per la medesima durata il con- AE997761 tratto avente ad oggetto l'immobile destinato alla ven- dita degli accessori, essendo infondata la pretesa del- OF025181 la Esso Italiana s.p.a., che con lettera del 25.10.1995 LIRE 5000 CANCELLERIA aveva chiesto la riconsegna dell'intero compl esso alla scadenza contrattuale del comodato dell'area, utilizza- ta anche per l'attività di lavaggio e lubrificazione. AT9E4526 Precisava la società istante che la clausola di cui AY519812 all'art. 5 del contratto di comodato le attribuiva -in AY51:1811 caso di modifiche rilevanti alle strutture ed alle ca- AYS1800 ratteristiche del punto vendita, decise dalla Esso Ita- AYS1 1799 AY519798 il diritto di prelazione, per la stipula-liana s.p.a.- zione di un nuovo contratto, da esercitare entro AY51397 un me- AY519796 3 зил se dalla comunicazione del motivato preavv iso di reces- So, e che la intenzione della società concede nte di ri- strutturare ed ampliare il punto vendita doveva rite- nersi accertata in virtù della rich iesta in data 29.7.1993 di concessione edilizia, favorevolm ente esa- minata dalla commissione edilizia comunale, avene ad oggetto l'ampliamento dell'area attrezzata, con l'aggiunta di superficie destinata a bar, a locale per ufficio, a magazzino ed a servizi. La ESSO Italiana spa contrastava la domanda, negan- do la sussistenza del diritto di prelazione in difetto di recesso anticipato di essa società comodante dal contratto e ribadendo la natura di affitto di azienda, e non di locazione commerciale, del contratto avente a d oggetto l'immobile destinato alla vendita degli acces- sori. In via riconvenzionale, chiedeva che i contratti fossero dichiarati cessati ovvero risolti alla scade nza del comodato, comunque in virtù della intimata disdet- ta, con la condanna della società attrice a pagar e, per il ritardo nella restituzione del complesso dei beni, la penale convenuta all'art. 18 del contratto di como- dato, da liquidare in separata sede, nonché la penale stabilita dall'art. 13 del contratto di affit to, in ra- gione della somma di lire 50.000 per ogni giorno di abusiva ulteriore detenzione. зан 4 Con sentenza in data 11.2.1997 il Pretore di Frosi- none rigettava la domanda principale, escludendo il de- dotto diritto di prelazione, la invocata tacita rinno- vazione del rapporto, la sussistenza di rilevanti modi- fiche dell'impianto in presenza di mera richiesta di concessioni о autorizzazioni amministrative e qualifi- cando il rapporto come affitto e non come locazione;
rigettava anche la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il pagamento delle penali per ritardata conse- gna, ritenendo che le relative clausole non erano effi- caci in pendenza di giudizio;
compensava interamente tra le parti le spese del grado. Sull'appello principale della ESSO Italiana spa (che lamentava l'omessa pronuncia sulle altre domande riconvenzionali, l'erroneità della decisione quanto al- la pretesa inefficacia delle clausole prevedenti il pa- gamento di somme a titolo di penale nonché la insussi- stenza di giusti motivi per la compensazione .delle spese) e sull'appello incidentale della S.E.F. di Ster- C. s.n.c. (che deduceva la erronea inter-bini IV e pretazione dell'art. 5 del contratto di comodato, la rinnovazione tacita degli altri contratti, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni e la mancata ammissione di mezzi istruttori) il Tribunale di Frosinone, con sentenza depositata il 5 зи 30.6.1998, rigettava la impugnazione incidentale e, in accoglimento della principale, dichiarava cessati alla scadenza del 31.5.1996 tutti i contratti intercorsi tra le parti e condannava la società S.E.F. 87 di ST IV e C. s.n.c. all'immediato rilascio di tutti i beni nonché al pagamento delle penali, secondo richiesta, e delle spese di entrambi i gradi del giudizio. I giudici di appello ritenevano che il riconosci- mento a favore del gestore dell'impianto del diritto di prelazione alla stipulazione di un nuovo contratto si riferiva alla ipotesi di anticipata cessazione del con- tratto per recesso del concedente -conseguente alla ri- mozione ovvero alla trasformazione dell'impianto- non anche alla ipotesi di naturale scadenza del contratto medesimo;
che a detta interpretazione del negozio di cessione di impianto di distribuzione di carburanti non era di ostacolo la durata minima novennale del contrat- to ex art. 16 della legge 18.12.1970, n. 1034, che non escludeva la previsione del recessO anticipato alle condizioni stabilite;
che anche degli altri contratti, complementari e coevi al comodato, le parti avevano espressamente pattuito la scadenza alla data del non 31.5.1996; che la pendenza del giudizio era di ostacolo alla condanna al pagamento delle previste penali. Per la cassazione della sentenza la società S.E.F. 6 87 proponeva un primo ricorso, notificato il 14.5.1999, che non veniva depositato a pena d'improcedibilità nel termine di cui all'art. 369 c.p.p. ed al quale resiste- va con rituale controricorso la società ESSO Italiana spa in procedimento iscritto al n. 13418 del R.G. anno 1999, a seguito dell'avvenuto deposito del controricor- SO medesimo ai sensi dell'art. 370, 3° comma, stesso codice. La società S.E.F. 87, avverso la sentenza del tri- bunale di Frosinone, proponeva un successivo ricorso per cassazione, notificato in data 15.6.1999 e ritual- mente depositato ex art. 369 c.p.c., affidando la impu- gnazione a due mezzi di doglianza. Anche a detto ricorso resiste la società ESSO ita- liana spa, che, preliminarmente, eccepisce la inammis- sibilità delle avverse censure, assumendo trattarsi di non consentita valutazione, in sede di legittimità, di apprezzamenti in fatto esaurientemente svolti dal giu- dice di merito. Entrambe le parti, nel procedimento relativo al ri- corso notificato il 15.6.1999 iscritto al n. 12751 R.G. anno 1999, hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335 c.p.c. i ricorsi, impugnazio- ni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti. 7 fur Inoltre, in via preliminare ed in rito, in virtù della allegata certificazione della Cancelleria, che dà atto che il ricorso notificato dalla società S.E.F. 87 in data 14.5.1999 non risulta essere stato depositato nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c., rileva questa Corte che il ricorso medesimo, di cui al proce- dimento iscritto al n. 13418 del R.G. anno 1999 a se- guito di rituale controricorso della società Esso Ita- liana spa, deve essere dichiarato improcedibile. La declaratoria di improcedibilità del suddetto ri- corso, intervenuta nella presente sede di esame con- giunto anche del successivo ricorso notificato in data 15.6.1999 (n. 12751/99 R.G.), avanzato nel rispetto dei termini non ancora decorsi per proporlo, di questo non impedisce l'esame ai sensi dell'art. 387 c.p.c.. E' del tutto pacifico, infatti, che il diritto di impugnazione in cassazione non può ritenersi consumato se già non sia intervenuta una pronuncia giudiziale che abbia dichiarato la inammissibilità o la improcedibili- tà del ricorso, sicchè prima di tale declaratoria è va- lida la proposizione di altro ricorso, ad integrazione del primo, purchè del secondo non siano scaduti i ter- mini, siccome è avvenuto nel caso di specie, in cui la impugnazione notificata in data 15.6.1999 riflette sen- tenza di secondo grado depositata il 30.6.1998 e non 8 TH notificata (art. 327, 1° comma, c.p.c.). Con il primo mezzo di doglianza la ricorrente SO- cietà S.E.F. 87, 360in relazione all'art. nn. 3 e 5 c.p.c., deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 16 D.L. 26.10.1970 n. 745 convertito in L. 18.12.1970 n. 1034, agli artt. 1339, 1375, 1370 e 1362 cod. civ. ed all'art. 5 del contratto di comodato 31.5.1987 nonché la omessa, insufficiente ed erronea motivazione sui punti decisivi della
contro
- versia. Assume la società ricorrente in proposito che il sussistenza a suo favore di un tribunale -negando la diritto di prelazione per la stipulazione di un nuovo contratto nella accertata volontà della ESSO italiana spa di modificare l'impianto e sostenendo, invece, che la suddetta prelazione è accordata solo in ipotesi di risoluzione anticipata per recesso della società mede- sima dal comodato- non avrebbe tenuto conto del fatto che l'art. 16 della legge n. 1034 del 1970, imponendo una durata minima inderogabile della cessione in como- dato al gestore di almeno nove anni, non solo non pre- vede, ma implicitamente nega il presunto diritto di re- cesso;
sicchè, nella previsione pattizia dell'art. 5 del contratto, che attribuisce al gestore un diritto di prelazione, detto diritto i giudici di appello avrebbe- 9 ури ro dovuto collegare soltanto alla volontà di modifica dell'impianto da parte del proprietario, senza condi- zionarne la sussistenza ad un anticipato recesso. Aggiunge, altresì, la società ricorrente che la in- terpretazione della clausola contrattuale accolta dal tribunale -nel senso di limitare il diritto di prela- zione del gestore alla sola ipotesi di anticipata ces- sazione del contratto in conseguenza del recessO del concessionario del servizio di distribuzione di carbu- ranti- contrasterebbe con le norme di ermeneutica dei contratti, quelle in particolare riflettenti il crite- Idella buona fede (art. 1366c.c.) nonche il puncipio della" interpretation Лени interpretativo contra stipulatorem" (art. 1370 rio stesso codice:ce), in quanto essa consente al concessiona- rio di sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti in favore del gestore. La censura nel suo complesso (del tutto ammissibi- le, diretta come ė a prospettare precise violazioni di legge e non, invece, intesa soltanto ad ottenere da questo giudice di legittimità un apprezzamento delle fonti di prova diverso da quello compiuto dal giudice di merito, siccome eccepisce la società resistente) non è fondata. In ordine al primo rilievo della società ricorren- te, che dalla previsione legale della durata minima no- vennale del contratto di affidamento a terzi, da parte 10 зи del concessionario, della gestione del servizio di di- stribuzione di carburanti vorrebbe fare derivare un im- plicito divieto di pattuizione tra le parti di ipotesi di anticipato recesso, osserva questo giudice di legit- timità che per il suddetto contratto atipico, nel quale al comodato gratuito degli impianti si affianca il di- verso rapporto di somministrazione in esclusiva dei prodotti petroliferi, le speciali disposizioni di cui agli artt. 16 del d.l. n. 745 del 1970 e 19 del d.p.r. n. 1269 del 1971 si limitano soltanto a prevedere una durata minima novennale del rapporto al fine di assicu- rare la convenienza economica della gestione. Dette di- sposizioni, invero, non comportano anche la nullità di specifiche stipulazioni pattizie, del tutto legittime secondo i principi generali, ed in tale contesto questa Corte non solo ha giudicato legittima la previsione di un patto di prova;
ma ha ritenuto anche del tutto am- missibile la facoltà bilaterale di recesso libero, en- tro un periodo di tempo determinato, in esito a reci- proche valutazioni di opportunità circa la definitiva prosecuzione del rapporto, che rispondono ad un inte- resse non solo del gestore, ma anche del concessiona- rio, stante, fra l'altro, la solidale responsabilità di entrambi per l'adempimento degli obblighi fiscali con- nessi alla gestione e sanzionati anche con la decadenza 11 зи di quest'ultimo dalla concessione (Cass. n.1513/90). Le medesime disposizioni, inoltre, escludono ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto, in ragione della natura pubblicistica del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione ed il concessionario e dei conseguenti obblighi di quest'ultimo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribu- zione osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare ad essa una destinazione diversa da quella assegnata, obblighi entrambi pena di аfissati decadenza dalla concessione (Cass. 2763/95). Più in particolare, infine, proprio in ragione del- specialità del rapporto di cessione al gestore la dell'uso dell'impianto di distribuzione, la disciplina del d.l. n. 765 del 1970 prevede la inserzione nel re- lativo contratto di altre clausole inderogabili, oltre quella sulla durata minima novennale, attinenti all'orario di attività del servizio;
alla chiusura per ferie;
al diritto degli eredi di continuare la gestione in ipotesi di morte o di interdizione del gestore;
non- ché al "diritto di prelazione, a parità di condizioni, in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostitu- zione di quello precedentemente gestito, la cui conces- sione sia stata revocata per pubblico interesse". Le due ultime previsioni di legge (successione nel 12 ри rapporto e prelazione) -siccome pure questo giudice di legittimità ha già precisato (Cass. sez. n.un.1 4655/81) - postulano come dato essenziale l'esistenza di un rapporto con profili reali (in senso lato, in quanto attinenti al godimento ed alla disponibilità di un be- ne), che ha come termine di riferimento l'azienda, poi- ché solo in relazione al godimento di essa è possibile configurare rettamente, sul piano giuridico, sia la continuità del rapporto con persone diverse dall'originario gestore (deceduto ovvero interdetto), sia il diritto di prelazione. Nella prevista regolamentazione legale del contrat- to di gestione, derivante dalla obbligatoria inserzione automatica delle suddette clausole (art. 1339 cod. civ.), risulta, pertanto, del tutto evidente che la prelazione a favore del gestore la legge riconosce solo nel caso in cui la intervenuta revoca della concessione per pubblico interesse, comportante la giuridica impos- sibilità di continuazione del servizio negli impianti oggetto di cessione, venga ad incidere su un rapporto di cessione in uso ancora in corso con il gestore, che il "factum principis" pone nella impossibilità di ge- stione dell'azienda sino al compimento del periodo di nove anni (ritenuto, per presunzione assoluta, come quello minimo idoneo ad assicurare la convenienza eco- ا pure 13 د ی nomica della gestione stessa) e che la legge vuole, perciò, preferito, se il concessionario intenda affida- re ancora in gestione a terzi i nuovi impianti realiz- zati in sostituzione dei precedenti. Nella inderogabilità della disciplina del rapporto esclusivamente nei limiti indicati -con eccettuazione, perciò, della automatica rinnovazione tacita legale del contratto%;B del diritto di prelazione del gestore al di fuori della ipotesi, tassativa, della cessazione anti- cipata del rapporto derivante dalla revoca della con- cessione amministrativa;
nonché di ogni divieto di ipo- tesi convenzionali di recesso del concessionario- OS- serva questa Corte che è privo di pregio anche l'altro profilo della censura avanzata, con il primo mezzo di doglianza, dalla società ricorrente, che, non potendo invocare a suo favorc la prevista ipotesi speciale di prelazione riconosciuta 'ex lege", assume, invece, che la corretta interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe dovuto condurre alla conclusione della sussi- stenza di una prelazione volontaria, pattiziamente ri- conosciuta e collegata soltanto alla mera volontà del concessionario di modifica dell'impianto e non anche condizionata all'anticipato recesso per la detta causa. Il giudice di merito, nella interpretazione delle disposizioni contrattuali, ha stabilito che la clausola 14 ри n. 5 attribuiva alla società resistente la facoltà in- sindacabile di modificare o rimuovere il punto vendita in qualsiasi momento della vigenza del contratto, con attribuzione alla stessa, in caso di modifiche rilevan- ti o di rimozione, del diritto di recesso dal contrat- to, con preavviso di tre mesi e senza che il gestore potesse, perciò, pretendere risarcimento alcuno;
ha precisato che, con la stessa clausola, veniva ricono- sciuto al gestore il diritto di prelazione per la sti- pulazione di un nuovo contratto avente ad oggetto l'impianto modificato o trasferito;
ha limitato la pre- lazione convenzionale alla sola ipotesi di anticipato recessO del concessionario in dipendenza del fatto che il gestore veniva, in tal caso, ad essere privato dell'impianto prima della naturale scadenza del con- tratto;
ha ritenuto la suddetta previsione pattizia non in contrasto con l'art. 16 della legge n. 1034 del 1970, che, nella previsione della durata minima noven- nale del contratto, ne consente la anticipata cessazio- ne per recesso alle condizioni stabilite. La esposta esegesi del contratto, quanto ai limiti di operatività della prelazione convenzionale, è immune da vizi logici in ordine alla ricostruzione della VO- lontà delle parti, per cui l'apprezzamento in tal senso del contenuto e della portata della clausola, rientran- 15 ты do nei compiti esclusivi del giudice di merito, costi- tuisce valutazione in fatto che sfugge al controllo in sede di legittimità di questa Corte, che, in ordine al- la consentita indagine sul rispetto dei canoni di in- terpretazione del contratto, che la società ricorrente assume essere stati violati per quanto concerne le di- 1366 e 1370 cod.civ., ri- sposizioni di cui agli artt. leva, invece, la infondatezza del motivo, giacchè alla applicabilità delle due norme, entrambe mezzi sussidia- ri di interpretazione, osta il comune presupposto della assenza di alcun dubbio sul reale significato delle di- chiarazioni contrattuali circa la subordinazione della prelazione al recesso da un rapporto in corso;
nonché, per l'art. 1370 cod. civ., il fatto che non si tratta, nella specie, di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli о formulari, predisposti da uno dei contraenti. Peraltro, a fare ritenere infondato il profilo del- avanzata censura, contribuisce l'ulteriore conside- la razione del giudice di merito, nessunsecondo cui re- cesso è stato esercitato dalla società concessionaria prima della scadenza del contratto, che è giunto al suo naturale termine dopo che al gestore era stato rappre- sentata soltanto la intenzione di modificare gli im- pianti. 16 Con il secondo mezzo di doglianza la società ricor- rente, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., de- duce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 27 e 29 della legge 392/78 ed agli artt. 1362, 1375 e 1370 cod. nonché la omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice di merito aveva qualificato come affitto di azienda il contratto stipulato in data 22.5.1991, relativo ad immobile de- stinato alla commercializzazione dei soli prodotti del- la società concessionaria ESSO Italiana spa e situato all'interno dell'area di servizio, laddove, in conside- razione del carattere oneroso del contratto e della sua autonomia rispetto al più vasto complesso aziendale dell'impianto di distribuzione, il suddetto contratto veniva, invece, ad integrare vera e propria locazione di immobile ai sensi dell'art. 27 della legge 392/78, con ogni altra conseguenza circa la durata ed il dirit- to del conduttore di rinnovazione alla prima scadenza in assenza di giusta causa di diniego ex art. 29 stessa legge. Anche detta censura, nel duplice aspetto della vio- lazione di legge e del vizio di motivazione, non è fon- data. Il tribunale, ai fini della qualificazione del con- 17 ри tratto in questione come affitto di azienda, ha valuta- to oltre che la terminologia usata dalle parti nel de- finire il rapporto come "contratto di affitto" secondo specificazione propria della clausola n.
7- il collega- delfunzionale (definito "imprescindibile") con- mento tratto medesimo con l'assistenza fornita dall'intero complesso dell'area di servizio e con la commercializ- zazione dei soli prodotti ESS, tanto da apparire alla clientela come una struttura complementare all'intero concessionaria. A impianto e riferibile alla società fronte di tale necessario collegamento, i giudici di appello hanno concluso che risultava oltremodo ridimen- sionata la considerazione dell'immobile in sé, quale oggetto di un ipotetico contratto di locazione. Le argomentazioni della impugnata sentenza appaiono in perfetta consonanza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si ha locazione di immobile adibito ad attività produttive quando il bene in godimento sia considerato nella sua effettiva consistenza e conservi la sua individualità nonché la natura di cosa principa- le rispetto agli altri beni, i quali vengono ad assume- re così solo carattere accessorio e sono ad esso colle- gati funzionalmente in posizione di subordinazione ai fini produttivi. Si ha affitto di azienda, invece, quan- do l'immobile non sia considerato nella sua individua- 18 зи lità giuridica, ma costituisca uno dei beni aziendali in rapporto di complementarietà e di interdipendenza con gli altri per le finalità di carattere economico in quanto oggetto del perseguite dall'imprenditore, contratto è il complesso di tutti i beni mobili ed im- mobili, materiali ed immateriali (ex plurimis: Cass. n. 3627/96; Cass. n. 4472/97); anche indipendentemente dal fatto che l'azienda ancora non abbia cominciato a fun- essendo zionare (Cass. n. 8362/92; Cass. n. 8678/91), necessario che sussista la potenziale produttività dei beni organizzati in azienda;
con l'ulteriore specifica- zione che il richiesto rapporto di complementarietà e di interdipendenza non è solo quello che si struttura in direzione di unica ed omogenea attività produttiva, anche l'altro che come indica il giudice di merito ma nel caso in esame- nella specie di una più vasta ed ar- ticolata organizzazione comprenda distinte attività commerciali o di scambio di diverso tipo, ciascuna fa- cente capo ad un proprio ramo produttivo. Assume, infine, la società ricorrente che il giudi- ce di merito non avrebbe aldato rilievo fatto che avendo essa acquistato l'azienda in oggetto di commer- cializzazione di prodotti non dalla società Esso Ita- ma da terzi che nell'immobile già svolgevanoliana spa, la medesima attività nel possesso della relativa auto- 19 зм rizzazione amministrativa, ciò doveva indurre a ritene- re la sussistenza nei confronti della società conces- sionaria di un rapporto locatizio avente ad oggetto l'immobile. Anche detto argomento, tuttavia, esattamente dal giudice di merito non è stato considerato secondo il valore indiziante che la società istante vorrebbe ad esso attribuire. Questo giudice di legittimità, invero, ha già af- fermato (Cass. n. 3950 del 1997) che la circostanza che la licenza amministrativa d'esercizio di una attività commerciale sia stata rilasciata a soggetto diverso dall'effettivo titolare esercente costituisce sintomo sicuro della preesistenza di una azienda. Nella infondatezza di dei prospettati mezzi do- glianza, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio. P.T.M. La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara improcedibile il ricorso n. 13418/99; rigetta il ricorso n. 12751/99; tra le parti le spese di questo compensa per intero giudizio di cassazione. Roma, 5 luglio 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vitor's touva зники при 2 20 0 fully CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista. Depositata in Cancelleria Oggi, 11 #8. MAR. 2001- IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista they E T R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 APR. 2001 Reg 370000 ( 1 recenteret toutoral al16759 120000 370.000 Z v UFFICIO R T DELLE N E