Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
A E L N L O E I A CORTE SUPRE5849/0 1 " D Z 7 1 A 9 3 R . T . T REPUBBLICA ITALIANA S N R I G A 7 ' 6 E L 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L 1 E - A 5 D - D 3 I S E E Oggetto N T G E N G S E SEZIONE PR ILE E S I L E A " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6348/99 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.12640 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI - Consigliere Ud.14/02/01 Consigliere Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in BERRIOLO PIERANGELO, elettivamente ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso l'avvocato BOTTAI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCONE ANDREA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI ALBENGA;
intimato avverso la sentenza n. 38/99 del Pretare di SAVONA, 2001 Sezione distaccata di ALBENGA, depositata il 28/01/99; 405 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Bottai che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' ingegner ER LO proponeva opposizione dinanzi al TO di Savona - sezione distaccata di Albenga - avverso il verbale in data 13 gennaio 1998 con il quale il corpo di polizia municipale di Albenga gli aveva contestato la violazione dell' art. 21 commi 2 e 4 del codice della strada, per aver omesso di adottare, nella sua qualità di direttore dei lavori relativi all' appalto per il rifacimento di alcuni marciapiedi, gli opportuni accorgimenti per la sicurezza della circolazione. L' opponente deduceva di aver inviato, nella richiamata qualità, due ordini di servizio alla appaltatrice s.r.l. CM Costruzioni;
contestando la pericolosità del cantiere ed ordinando l' adeguamento alle prescrizioni imposte dal codice della strada, onde non poteva essere ravvisata alcuna sua responsabilità. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 28 gennaio 1999 il TO rigettava l' opposizione, osservando che la circostanza addotta dal LO non appariva idonea ad integrare l' esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981, atteso l'obbligo a suo carico di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a far cessare la condotta pericolosa, e quindi ricorrendo l' elemento soggettivo richiesto dall' art. 3 della medesima legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LO deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, si sostiene che la sentenza impugnata ha fatto inopportunamente riferimento alle previsioni normative di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981, non richiamate dall' opponente e del tutto estranee alla fattispecie, ed ha completamente ignorato la circostanza dedotta che lo stesso opponente, quale direttore dei lavori, aveva puntualmente inviato due ordini di servizio alla società appaltatrice ordinando l' adeguamento alle prescrizioni del codice della strada. Con il secondo motivo, denunciando omissione di motivazione, falsa applicazione dell' art. 21 commi 2 e 4 del codice della strada, si deduce che la sentenza impugnata non ha considerato che dette disposizioni si applicano a chiunque esegue lavori ", e non al " direttore dei lavori, ed ha omesso ogni valutazione in ordine alla configurabilità di una responsabilità solidale dell' appaltatore e del direttore dei lavori. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono fondati. Ed invero il TO, a fronte dei motivi di opposizione con i quali il LO aveva dedotto di non essere l' esecutore dell'opera e di avere inviato nella sua qualità di direttore dei lavori due ordini di servizio alla società appaltatrice, invitandola all' osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione, si è limitato a far riferimento, peraltro in termini estremamente sintetici e generici, al disposto degli artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981: appare evidente che attraverso il mero richiamo alle cause di esonero della responsabilità ed all' elemento soggettivo delledelle violazioni amministrative il TO ha adottato una motivazione non pertinente rispetto alla portata delle doglianze opposte e del tutto elusiva della 2 questione di fondo se il direttore dei lavori possa considerarsi destinatario del precetto di cui all'art. 21 comma 2 del codice della strada. Peraltro tale questione andava e va risolta nel senso invocato dal LO, atteso che il dettato normativo, ed in particolare l' espresso riferimento al soggetto che " esegue "i lavori, individua con chiarezza la volontà del legislatore di imporre l' obbligo e la relativa sanzione unicamente a carico di colui al quale i lavori sono stati commessi e che in tale qualità ha la diretta e piena responsabilità della loro organizzazione, in evidente applicazione del principio generale secondo il quale con la concessione dei lavori in appalto si verifica il trasferimento sull' appaltatore del rischio e del conseguente obbligo di sicurezza. -E se pure è vero che ove come deve desumersi nella specie, pur nel silenzio della sentenza impugnata, attese la qualità dell' ente appaltante e la natura dei lavori commissionati, nonchè le stesse circostanze prospettate dal ricorrente - l' attività del direttore dei lavori non sia contenuta nei ristretti limiti di una generica vigilanza, ma ricomprenda compiti di sorveglianza tecnica attinenti all' esecuzione dell' opera, all' impostazione generale del cantiere ed ai tempi di costruzione e si esprima in interventi attivi e dispositivi attuati mediante ordini di servizio ed istruzioni, è tuttavia altrettanto vero che tale soggetto resta un incaricato della parte committente, cui spetta esercitare direttamente per conto di questa, in forza di contratto di prestazione d' opera professionale ovvero di rapporto di impiego, le attività di ingerenza e di cooperazione nei confronti dell' appaltatore, 3 così che ogni fatto del direttore dei lavori costituisce normalmente fatto riconducibile allo stesso committente. La non identificabilità della figura del direttore dei lavori con il soggetto che esegue" i lavori, e quindi la sua estraneità all' ambito " applicativo dell' art. 21 del codice della strada, rende evidente l' errore della sentenza impugnata, che deve essere pertanto cassata. E poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Suprema Corte può pronunciare nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., ed in accoglimento dell' opposizione dichiarare l' illegittimità del provvedimento impugnato. Il Comune di Albenga è pertanto tenuto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito accoglie l' opposizione e dichiara illegittimo il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Albenga al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in L. 80.000 per esborsi, L. 150.000 per diritti e L. 500.000 per onorario, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in L. 89,000, oltre L.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 14 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jonas lau nlonada CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓ CANCELLIERE Prime Sezione Ovie Andrea Blanchi Deposit of anoleria 4 PR. 2001