Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
La condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituita per commettere fatti illeciti di lieve entità (art. 73, comma quinto, e art. 74, comma sesto, d.P.R. 309 del 1990), non è ostativa al procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto tale misura - prevista dall'art. 1 comma terzo lett. a) l. 1 agosto 2003 n. 207 (cosiddetto indultino) in relazione alle condanne per i reati indicati dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario - riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fatta eccezione per quella di cui al comma sesto, che, per effetto del richiamo operato dall'art.416 cod. pen., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato.
Commentario • 1
- 1. Custodia carceraria, adeguatezza, presunzione, fatti di lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26310 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/07/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2339
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 007739/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CA LV N. IL 03/08/1978;
avverso ORDINANZA del 18/10/2005 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE Giorgio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
I. Con ordinanza del 18 ottobre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da LA CA VA avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena da lui proposta, essendo in espiazione di una pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, cioè per un titolo di reato (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) che ostava alla concessione del beneficio del c.d. indultino, ai sensi dell'art. 1 ord. penit., comma 3, lett. a). Nell'ordinanza peraltro si faceva richiamo a un provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il 2 marzo 2004, nel quale era compresa la sentenza del G.I.P. dello stesso Tribunale di condanna per il predetto reato associativo, osservandosi che la condotta accertata denotava una pericolosità sociale tale da rendere, anche laddove si operasse lo scioglimento del cumulo, il condannato immeritevole del beneficio. Ricorre per cassazione il La IC a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge e di vizio della motivazione, che il reato de quo non costituiva causa ostativa alla concessione del beneficio dell'indultino avendo egli riportato condanna non in relazione all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, bensì ai sensi del successivo comma 6 della stessa disposizione normativa (associazione per fatti di lieve entità), che la giurisprudenza aveva tenuto distinta dall'ipotesi di cui al comma 1. La precisazione di tale circostanza - faceva osservare la difesa del ricorrente - era stata oggetto di uno specifico provvedimento di correzione di errore materiale da parte dell'ufficio esecuzioni della stessa Procura della Repubblica di Napoli, dove si precisava che egli era stato "condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6" e non per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 74, commi 2 e 3. Peraltro - concludeva la difesa del ricorrente - la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena era un istituto connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, sicché non poteva condividersi nemmeno l'affermazione della inscindibilità del cumulo, essendo questa tesi in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità anche in relazione ad istituti diversi dalle misure alternative alla detenzione.
II. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente osservato che la L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a), richiama espressamente come causa di esclusione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena i reati di cui alla L. n. 356 del 1975, art. 4 bis, e successive modificazioni, tra i quali sono compresi i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Questa Corte ha avuto occasione di affermare, sia pure con riferimento all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), e prima dell'entrata in vigore della L. n. 207 del 2003, che l'art. 4 bis fa, tra l'altro riferimento ai delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, senza prevedere esclusioni di sorta.
Sennonché il D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, prevede che "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si applica l'art. 416 c.p., commi 1 e 2". Si tratta della c.d. associazione per fatti di lieve entità - D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 - per la quale vi è una vera e propria configurazione autonoma di reato. Infatti il D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, non prevede una semplice riduzione di pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste in detto articolo - commi 1 e 2 - ma opera un generale richiamo all'art. 416 c.p. che non può considerarsi solo un richiamo quoad poenam. Il legislatore, tenuto conto del minore allarme sociale suscitato da tali fatti e della minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ha voluto riqualificare l'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti per i fatti di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come una semplice ipotesi di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. Cosicché l'esclusione dai benefici operata dall'art. 4 bis ord. penit. riguarda tutte le ipotesi previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ma non anche quella di cui al comma 6, che, per effetto del richiamo operato all'art. 416 c.p., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato. Ne consegue che la condanna per il delitto di cui al citato comma 6 della legge sugli stupefacenti non rientra nella previsione dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), ma in quelli dell'art. 656 c.p.p., comma 5, e consente dunque il procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena" (Cass. Sez. V, 16 marzo 2000, n. 1483, RV 216045). Il ragionamento seguito è da condividere anche con riferimento alla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a), che è formulato pressoché identicamente all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a).
Resta assorbita ogni altra censura.
L'ordinanza impugnata dev'essere dunque annullata e gli atti rinviati per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p. ANNULLA
L'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006