Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
La esclusione dai benefici operata dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 74 d.P.R. 309/90 ma non anche quella di cui al comma 6, che, per effetto del richiamo operato dall'art.416 cod.pen., segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato. Ne consegue che la condanna per il delitto di cui al citato sesto comma della legge sugli stupefacenti non rientra nella previsione dell'art.656 comma 9 lett.a) cod.proc.pen., ma in quella del comma 5 del predetto articolo, e consente dunque, il procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Custodia carceraria, adeguatezza, presunzione, fatti di lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 16/03/2000
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 1483
3. Doti. Gennaro Marasca Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo Consigliere N. 44471/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nel procedimento
contro
De NT OV, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa il 29 giugno 1999 dalla Corte di Appello di Bari, che quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la nullità dell'ordine d carcerazione del 18 maggio 1999, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nel procedimento
contro
De NT OV ed aveva ordinato la immediata rimessione in libertà dello stesso;
Visti gli atti, la ordinanza o la sentenza denunciata ed il ricorso Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva:
Con sentenza 9 marzo 1998 la Corte di Appello di Bari condannava, ai sensi dell'art. 599 comma IV c.p.p., De NT OV, per i reati di cui agli artt. 74 comma 6, 73 comma 5 DPR 309/90 e 341 c.p. alla pena di anni due di reclusione.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza interveniva l'abolitio criminis del reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p., come disposta dall'art. 18 comma 1 L. 25 giugno 1999 n. 205. In data 14 maggio 1999 la Procura Generale emetteva ordine di carcerazione nei confronti del De NT ai sensi dell'art. 656 commi 1 e 9 c.p.p.. La Corte di Appello di Bari, investita della questione con incidente di esecuzione riteneva che la previsione dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario non riguardasse l'ipotesi di cui al comma sei dell'art. 74 DPR n. 309/90, che richiama l'art. 416 c.p.. Nel caso di specie, secondo la Corte di merito, si sarebbe dovuto applicare il comma 5 dell'art. 656 c.p.p. che, nel nuovo testo - L.165/98 -, prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per consentire la richiesta di misure alternative, e non il comma 9 del predetto articolo, che alla lett. a) esclude la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. La Corte di merito dichiarava la nullità dell'ordine di carcerazione impugnato ed ordinava la immediata liberazione del De NT. Successivamente la Corte di Appello, con provvedimento del 21 luglio 1999, respingeva anche una richiesta di sospensione della ordinanza emessa il 26 giugno 1999 della Procura Generale presso la predetta Corte.
Avverso l'ordinanza del 26 giugno 1999 proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, che denunciava la violazione dell'art. 656 commi 1 e 9 lett. a) c.p.p., così come modificato dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, e 4 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto con legge 12 luglio 1991 n. 203, in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
c.p.p.
Rilevava il PG che il predetto art. 4 bis, nell'escludere i benefici previsti dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p., aveva fatto riferimento all'art. 74 del DPR 309/90 nella sua interezza e non aveva certamente escluso il comma VI del predetto articolo, altrimenti l'avrebbe espressamente previsto.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, come si è già detto, non riteneva fondata la tesi del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Non sussiste il denunciato vizio di motivazione perché la ordinanza impugnata è congruamente e logicamente motivata ed è immune da interne contraddizioni, avendo fornito una interpretazione delle norme richiamate certamente plausibile e non affetta da manifesta illogicità.
Il problema consiste, invece, nel verificare se sia ravvisabile una violazione della lett. b) dell'art. 606 comma 1 c.p.p. e cioè se la interpretazione degli artt. 74 comma sei DPR 309/90 e 4 bis L. 354/75 operata dalla Corte di Appello di Bari sia o meno fondata. L'art. 656 al comma 9 lett. a) prevede che la sospensione della esecuzione disciplinata dal comma 5 dello stesso articolo non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e ciò evidentemente, in considerazione della gravità di tali reati e dell'allarme sociale creato dalla commissione degli stessi. L'art. 4 bis citato fa, tra l'altro, riferimento ai delitti previsti dall'art. 74 DPR 09/90, senza prevedere esclusioni di sorta. Senonché il comma 6 dell'art. 74 DPR 309/90 prevede che "se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 416 c.p.".
Si tratta della c.d. associazione per fatti di lieve entità - art.73 comma 5 DPR 309/90 - per la quale vi è una vera e propria configurazione autonoma di reato.
Infatti l'art. 74 comma 6 non prevede una semplice riduzione di pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste in detto articolo - commi 1 e 2 -, ma opera un generale richiamo all'art. 416 c.p., che non può considerarsi soltanto un richiamo quoad poenam.
Il legislatore, tenuto conto del minore allarme sociale suscitato da tali fatti e della minore pericolosità degli autori dei fatti previsti dall'art. 73 comma 5 DPR 309/90, ha voluto riqualificare l'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti per i fatti di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5, come una semplice ipotesi di associazione per delinquere prevista dall'art 416 c.p.. Cosicché la esclusione dai benefici operata dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 74 DPR 309/90 ma non anche quella di cui al comma 6, che, per effetto del richiamo operato all'art. 416 c.p. segue il regime giuridico previsto per tale tipo di reato.
Ne consegue che il delitto per il quale è stato condannato il De NT non rientra nella previsione dell'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. ma in quella del comma 5 del predetto articolo.
Sarebbe stato, quindi necessario disporre anche la sospensione della esecuzione dell'ordine di carcerazione per consentire al condannato la presentazione, entro trenta giorni, della istanza intesa ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 16 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2000