Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
In materia di prescrizione, nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen., la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo di cui al comma secondo dell'art. 161 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2013, n. 28290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28290 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 1778
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 43929/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
IY ABDUL N. IL 25/03/1964;
avverso la sentenza n. 2351/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 06/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza 6.4.12 del Tribunale di Roma, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Kaiyum Abdul, in ordine al reato di cui all'art. 484 c.p., commesso in data 30.3.06, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Deduce il P.G., nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione di legge in quanto, trattandosi di reato consumato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, di riforma dell'istituto della prescrizione, il termine prescrizionale ordinario era di sei anni e non di cinque, come invece ritenuto dal tribunale, ed atteso che il primo atto interruttivo (il decreto di citazione a giudizio) era intervenuto il 26.10.11, la prescrizione sarebbe maturata, in assenza di cause interruttive, il 30.3.12, ma, con la causa interruttiva rappresentata appunto dal decreto di citazione a giudizio, dovendosi aggiungere un ulteriore aumento di 4, il termine prescrizionale maturava solo il 30.9.13. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Il tribunale ha ritenuto decorso il termine prescrizionale del reato di cui all'art. 484 c.p., commesso il 25.4.06, per non essere intervenuto, nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato - reputando di dover applicare la normativa più favorevole, cioè quella precedente la novella di cui alla L. n. 251 del 2005 - alcun atto interruttivo, essendo il decreto di citazione a giudizio stato emesso dal p.m. solo il 26.10.11.
Senonché, essendo il reato di cui all'art., 484 c.p. stato commesso il 25.4.06, la disciplina della prescrizione ricade per intero sotto l'impero della L. n. 251 del 2005 (entrata in vigore l'8.12.05), la quale prevede, come termine ordinario di prescrizione, quello di anni sei, oltre ad un ulteriore aumento di 1/4 in caso di atti interruttivi.
Poiché, dunque, in tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. (Cass., sez. 6, 23 marzo 1998, n. 4704), nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario, di cui all'art. 157 c.p., il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (Cass., sez. 2, 19 giugno 2007, n. 35278) e pertanto, nella specie, come correttamente evidenziato dal P.G. ricorrente, risalendo il fatto costituente reato al 30.3.06, la prescrizione sarebbe intervenuta il 30.3.12 se nel frattempo non fosse intervenuto l'atto interruttivo rappresentato dal decreto di citazione a giudizio del 26.10.11, per effetto del quale, dovendo aggiungersi un ulteriore aumento di 1/4, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2 il reato in esame si prescrive alla data del 30.9.13, in assenza di cause di sospensione, ex art. 159 c.p., del decorso del termine prescrizionale. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013