Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 1759, comma primo, codice civile - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6) -. Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie in cui la grave situazione debitoria del venditore di un immobile non poteva sfuggire al mediatore sol che questi avesse esaminato i libri contabili della società di pertinenza del predetto venditore ed avesse consultato altresì il bollettino dei protesti, nell'ambito di una elementare attività di conoscenza di circostanze indispensabili per svolgere correttamente il ruolo di intermediario professionale).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VITTORIO DUVA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA ON GI ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato SMIROLDO ANTONINO, che lo difende unitamente all'avvocato GHEZZI UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA 2, presso lo studio dell'avvocato GUGLIUCCI FRANCO, difeso dall'avvocato NUNZIATA ALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 283/97 del Tribunale di CREMA, emessa il 20/11/1997 depositata il 31/12/97; RG.480/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/11/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.12.1997, il Tribunale di Crema, in sede di appello, riformando la pronunzia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da LE IN GI ES avverso il decreto ingiuntivo 19.10.1992 emesso dal Pretore di Crema per il pagamento della somma di lire 2.927.000 a titolo di provvigione per la mediazione prestata dall'istante ON SE ai fini della vendita del Bar Moro in Agnadello effettuata dal proprietario EM MA ad esso opponente;
rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto di lire 1.000.000 proposta dall'opponente; dichiarava inammissibile in appello la domanda risarcitoria dei danni pure proposta dall'opponente in via riconvenzionale.
Argomentava il Tribunale, nelle linee essenziali:
- va rilevato preliminarmente che, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice (Pretore di Crema), il LE aveva limitato la domanda riconvenzionale alla sola restituzione della somma di lire 1.000.000 versata in acconto, così rinunziando alla domanda di risarcimento del danno, originariamente indicato in lire 35.000.000, e sussisteva quindi la competenza del Pretore su tale più limitata domanda;
- d'altra parte, detta domanda risarcitoria non poteva essere riproposta in appello, essendo stata già rinunziata;
- alla stregua degli atti, non vi è dubbio che la vendita dell'esercizio dal EM al LE fu conclusa per effetto dell'intervento mediatorio del ON;
- il LE però contesta il diritto del ON alla provvigione, sostenendo che quest'ultimo non sarebbe stato imparziale e lo avrebbe danneggiato per averlo indotto (col tacergli la grave situazione debitoria del venditore e l'esistenza di numerose procedure esecutive pendenti a carico del venditore medesimo) a concludere un affare che altrimenti non avrebbe concluso;
- tale assunto va disatteso in particolare sotto il profilo che l'obbligo di informazione previsto dall'art. 1759 c.c. deve essere riferito unicamente alle informazioni che siano o divengano note al mediatore e non siano altresì note alle parti, e non già anche a quelle informazioni che, in virtù degli ordinari mezzi di pubblicità previsti dalla legge, sono pienamente suscettibili di essere acquisite anche dalle stesse parti facendo uso dell'ordinaria diligenza;
- nella specie (stanti gli specifici mezzi di pubblicità), della pendenza di procedure esecutive nei confronti del EM, il LE poteva venire a conoscenza esattamente allo stesso modo in cui poteva venirne a conoscenza il mediatore ON;
- inoltre, va rilevato che il LE non ha in alcun modo provato, come era suo onere, che il mediatore ON fosse di fatto a conoscenza della grave situazione debitoria del venditore e l'avesse a lui taciuta, come non risulta provato che il ON abbia addirittura "magnificato" l'affare al punto da dare al LE una falsa rappresentazione della realtà.
Ricorre per cassazione il LE, in base a tre motivi. Resiste il ON con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c., in relazione al dovere di informazione e di imparzialità a carico del mediatore". Deduce:
- la grave situazione debitoria del venditore EM non poteva sfuggire al ON, solo che questo avesse esaminato i libri contabili e consultato il bollettino dei protesti (attività elementari per correttamente svolgere il ruolo di intermediario professionale);
- incombe al mediatore l'obbligo di comunicare le circostanze relative alla solvibilità delle parti anche se a lui non note ma conoscibili con l'ordinaria diligenza;
- il ON nulla ha provato circa l'adempimento dei propri obblighi di diligenza;
- non risulta dimostrata la fondatezza della pretesa del ON di avere diritto al compenso.
La censura va accolta.
È acquisito l'indirizzo interpretativo della S.C. (cfr. Cass. 26.5.1999 n. 5107), secondo cui l'art. 1759, 1^ comma, c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché al lume della disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), e condizionando all'iscrizione sessa la spettanza del compenso (art. 6), con la conseguenza che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in un ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare circostanze rilevanti circa la conclusione dell'affare a lui non note, è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.
Alla stregua di tale principio - cui questo Collegio si adegua - non può condividersi il paradigma argomentativo posto a base della decisione impugnata che ha sul punto affermato che l'obbligo di informazione previsto dall'art. 1759 c.c. è assolto dal mediatore col trasmettere alle parti le circostanze a lui note o le informazioni così come le ha ricevute, senza cioè la necessità di compiere particolari indagini, dovendo detto obbligo essere unicamente riferito alle informazioni che siano o divengano note al mediatore e non già a quelle informazioni che, in virtù dei mezzi di pubblicità dell'ordinamento giuridico, sono pienamente suscettibili di essere acquisite anche dalle stesse parti facendo uso dell'ordinaria diligenza. Siffatta impostazione ermeneutica non tiene conto del rilievo evidenziato dalla giurisprudenza della S.C. (sopra riportata) secondo cui l'art. 1759, 1^ comma, c.c., deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. nonché al lume della disciplina contenuta nella legge n. 39 del 1989 in relazione alla natura professionale dell'attività del mediatore, e conseguentemente non considera l'obbligo di corretta informazione in base, al criterio della media diligenza professionale il quale comprende l'obbligo di comunicare non solo le circostanze note al mediatore ma anche quelle conoscibili con la diligenza professionale richiesta al mediatore. I giudici di appello hanno omesso ogni riferimento alla media diligenza professionale che avrebbe imposto un'indagine del mediatore in ordine alla situazione debitoria del venditore anche indipendentemente dalla possibilità che il contraente avesse di acquisire mediante gli ordinari mezzi di pubblicità ogni utile notizia, poiché era operante un obbligo specifico professionale nell'ambito dell'attività mediatoria.
Sotto tale profilo si ravvisa irrilevante la mancanza di prova (evidenziata nella decisione impugnata) che il mediatore fosse di fatto a conoscenza della grave situazione debitoria del venditore, essendo invece essenziale che il mediatore dovesse comunque attivarsi secondo un criterio di correttezza e di diligenza professionale, valutazione questa del tutto omessa dai giudici di appello. In accoglimento del primo motivo di cui sopra, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di RE (conformemente ai criteri stabiliti da Cass. SS.UU. 28.9.2000 n. 1044) per un nuovo esame in base ai rilievi, di carattere assorbente, su esposti.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione dell'art. 189 c.p.c., e dell'art. 1218 c.c., in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata in sede di domanda riconvenzionale dal LE". Deduce l'erronea interpretazione delle conclusioni precisate davanti al Pretore, alla stregua delle quali risulterebbe - secondo i giudici di appello - essere stata rinunziata dal LE la domanda risarcitoria del danno originariamente formulata;
precisa che doveva invece presumersi che si facesse riferimento alle conclusioni dell'atto introduttivo;
aggiunge che non vi erano elementi specifici e univoci per affermare che esso LE avesse voluto abbandonare la domanda non riproposta nella precisazione delle conclusioni;
deduce, infine, che in effetti la domanda non era stata riproposta per un semplice errore materiale di trascrizione.
La censura va disattesa, essendo la statuizione dei giudici di appello aderente all'inequivoco tenore delle conclusioni in questione nelle quali vi è un'espressa riserva di agire per i danni in separato giudizio (dall'epigrafe della sentenza del Pretore si rileva: "con riserva di reclamazione di danni in separato giudizio"). Con il terzo motivo il ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione dell'art. 90, 3^ comma (disciplina transitoria) e dell'art. 8 c.p.c., in relazione alla competenza pretorile in merito alla domanda riconvenzionale".
Deduce che la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal LE rientrava e rientra nella competenza del Pretore.
La censura è superata per effetto della reiezione del secondo motivo del ricorso, rimanendo fermo che detta domanda era stata abbandonata.
Appare opportuno demandare al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di RE anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001