Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8637 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
0 853 7 / 0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprem Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Vincenzo Trezza Presidente R.G.n. 20371/ 1999 Consigliere Crom. 23253 dr. Ettore Mercurio Consigliere rel.Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.08.03.2002 dr. Pietro Cuoco Consigliere dr. Maura La Terza ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Di EL VE, rappresentato e difeso, anche disgiunta- mente, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv. Giambattista Nacci e Giacomo Tarsia, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via S. Nemesio n. 6 (studio Manza-. ri), ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Paolo Marchini e Fabio Fonzo, per procura specialeavv . - 1 in calce al controricorso, e presso i medesimi domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 8 28 ottobre 1998, n. 3921/1998, n. 1957/1997 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 marzo 2002; udito l'avv. Giambattista Nacci per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Marcello Matera che ha concluso per il ri- getto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con decreto provvisoriamente esecutivo del 5 aprile 1995 il Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ingiungeva al signor VE Di EL il pagamento in fa- vore dell'INPS della somma complessive di lire 130.415.087, a titolo di contributi inevasi e somme aggiuntive dovute fino al 20 marzo 1995, oltre agli ulteriori importi per somme aggiuntive ed interessi legali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), e comma 2 1. 48/88, calcolati dal 20 marzo 1995 allɛ. data del saldo, ed alle spese di procedura liquidate in com- plesive lire 1.928.200. Avverso tale decreto il Di EL proponeva opposizione, chie-- мев dendo, previa sospensione ex art. 649 c.p.c., la revoca dello stesso decreto e comunque di rigettare la domanda avversa o, quanto meno, di ridurla nei limiti di giustizia, con spese come per legge. Esponeva l'opponente che l'11 marzo 1992, nella Sezione distac- cata di Monopoli della Pretura Circondariale di Bari, era stato stipulato un verbale di conciliazione giudiziale tra esso opponente ed OF AN, a seguito di controversia di lavoro promossa da quest'ultimo. Tanto premesso, il Di EL contestava la richiesta avanzata dall'INPS per ottenere il pagamento della somma predetta, eccependo, in via preli- minare, la prescrizione estintiva delle somme richieste ex 3. adverso a partire dal 1° dicembre 1979, e deducendo che nel verbale di conciliazione innanzi indicato il AN aveva riconosciuto l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra dette parti, poi nosto a fondamento della pretesa contributiva azionata dall'INPS in sede monitoria. Inoltre l'opponente contestava la valenza probatoria dei documenti prodotti dall'Istituto a corredo di detta pretesa, in particolare con riferimento alla natura subordinata del cennato rapporto. Si costituiva tardivamente l'Istituto opposto, contestan- do il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto. L'adito Pretore, con sentenza resa il 24 febbraio 1997, accoglieva l'opposizione, condannando l'INPS al rimborso delle spese di lite. Avverso tale decisione l'INPS interponeva appello a mezzo di unico articolato motivo. Resisteva al gravame l'appellato, deducendo l'incensurabilità della pronunzia pretori le e reiterando l'eccezione di prescri- zione già proposta. Con sentenza in data 8 - 28 ottobre 1998, il Tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto dall'INPS e rigettava l'opposi- zione a decreto ingiuntivo avanzata dal Di EL. 4 Osservava il Tribunale che era infondata l'eccezione di pre- scrizione riproposta dall'appellato, tenuto conto degli in- tervenuti atti interruttivi;
che non sussistevano valide ragioni per far uso dei poteri officiosi previsti dall'art. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c. Quanto al verbale di conciliazione, non poteva annettersi alla dichiaratione alcun valore probatorio sulla natura non subordinata del rapporto tra il Di EL ed il AN;
anzi da esso si de- sumevano comunque alcuni importanti elementi di conferma (in particolare, sull'esistenza di un rapporto di lavoro e sulla sua durata) di quanto poi era possibile dedurre dai documenti prodotti dall'INPS. Dal rapporto 15 dicembre 1989, a firma dell'ispettore del lavoro, risultava che, a seguito di denunzia presentata dal AN, era stata effettuata una visita ispettiva, ed era- no stati sentiti i testi indicati dal lavoratore, i quali confermato il rapporto di lavoro prestato dal avevano denunciante nel periodo 1° dicembre 1979 30 agosto 1988. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27 ottobre 1999, il Di EL ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato a tre motivi. L'Istituto intimato ha resistito con controricorso notifi- cato il 6 dicembre 1999. - 5 - Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà e difetto di motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e fal- Sa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in relazione al- l'art. 635, 2° comma, c.p.c. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 1. 48/88. Il ricorrente deduce che la pretesa dell'Istituto è rimasta senza prova alcuna ed avrebbe dovuto essere rigettata. In caso di ragionevole dubbio il Tribunale aveva il dovere di compiere, anche ex officio, tutti gli atti necessari alla ri- cerca della verità;B da tanto il lamentato difetto di motiva- sentenza, zione e contraddittorietà della "honchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 43+ c.p.c., in relazione all'art. 635, 2° comma, c.p.c. Per quanto attiene alla violazione e falsa applicazione del- l'art. 4 1. 48/88, il ricorrente ne deduce l'abrogazione e la vigenza della norma portata dall'art. 1, commi 217 e 218, 1. 662/96, che prevede che le sanzioni non possono superare il 100% dei contributi evasi. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, emerge dalla sentenza impugnata che dal rapporto in data 15.12.1989, a firma dell'ispettore del lavoro Palumbo, risulta che, a seguito di - 6- denunzia presentata dal signor OF AN all'ispetto- rato del lavoro in data 30.8.1988 (con la quale quest'ultimo asseriva di aver lavorato alle dipendenze del Bar Commercio del Di EL, in qualità di banconista dal maggio 1979 al 30.8.1988, precisando che in detto periodo era stato assicu- rato solo per due mesi nel 1979), fu effettuata una visita ispettiva il 23.1.1989, completata il 17.6.1989, nei confronti della ditta suindicata con sede in Monopoli, alla via Roma n. 98; nel corso di detta visita e dall'esame della documentazione aziendale, si rilevava che la ditta Bar Commercio aveva regola- rizzato la posizione assicurativa e previdenziale del AN limitatamente al periodo dal 15.10.1979 al 30.11.1979; avendo la ditta contestato il periodo di lavoro vantato dal AN, in data 17.6.1989, venivano sentiti i testi indi dal lavora- tore, i quali confermavano il rapporto di lavoro prestato dal denunciante, nel periodo daly 1.12.1979 al 30.8.1988. Dalle dichiarazioni a firma dei testi indicati dal AN, raccolte dall'ispettore, risulta che NO TA e GO ON, qualificatisi amici del AN, dissero entrambi di essere a conoscenza del rapporto di lavoro di quest'ultimo con la ditta Bar Commercio del Di EL;
in particolare assumevano che il AN aveva prestato attività lavorativa con quella ditta dal 1979, non ricordando o indicando il mese, fino al 30.8.1988, in qualità di banconista, per sei giorni alla set- timana, osservando un orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle --7 - 15 alle 20, e percependo lire 150.000 al mese, all'inizio del rapporto, sino a raggiungere lire 300.000= alla fine del rapporto. Correttamente ritiene il Tribunale che detto verbale di accer- tamento, anche per la parte in cui non ha fede privilegiata, può fornire utili elementi di giudizio e deve essere pertanto valutato dal giudice con prudente apprezzamento. E con motivazione congrua il Tribunale ha ritenuto che le di- chiarazioni del NO e del GO, raccolte dall'ispettore, confermano il contenuto della denuncia del AN, e sono sufficientemente precise ed attendibili in merito al rapporto di lavoro, proprio perchè i due dichiaranti, in quanto amici del predetto, ben potevano essere a conoscenza di detto rappor- to, che aveva i connotati tipici di un rapporto di lavoro su- bordinato - lunga durata di un rapporto estrinsecatosi in un numero sempre uguale di giorni alla settimana, osservanza di un preciso orario di lavoro, percezione di un compenso fisso mensile, espletamento di mansioni sempre nello stesso luogo di lavoro, consistenti nell'attività di banconista -- Ed altresì, con motivazione congrua, il Tribunale ha escluso che il verbale di conciliazione, relativo ad un precedente giudizio tra il AN ed il Di EL, costituisse prova di rapporto di lavoro autonomo intercorso tra le predette parti. Come si legge in detto verbale, a fronte del versamento in suo favore della somma di lire 10.000.000= da parte del Di EL, 8 - il AN "riconosce di aver prestato la propria attività la- vorativa in favore del sig. VE Di EL senza alcun vincolo di subordinazione. Più precisamente riconosce che sino al maggio 1982 frequentò l'esercizio commerciale del Di EL nel proprio esclusivo interesse e nella prospettiva di acquistare la pastic- ceria del Di EL medesimo;
e dal maggio 1982 all'agosto 1988 senza vincolo di orario e di subordinazione, e senza messa a disposizione delle proprie energie lavorative". Il Tribunale evidenzia come sia ben poco verosimile che il AN abbia frequentato per ben tre anni il negozio del Di EL nella prospettiva di acquistare la pasticceria, e, per quanto concerne la successiva "frequentazione" del locale per oltre 6 anni, non viene neppure sommariamente descritta l'attività del AN. Il Tribunale evidenzia altresì che l'ispettore ebbe a riscon- trare che solo per il periodo dal 15.10.1979 al 30.11.1979 - in un periodo la posizione del AN era stata regolarizzata in cui, secondo il verbale di conciliazione, il AN sa rebbe stato solo un assiduo frequentatore dell'esercizio com- merciale del Di EL - e non risulta assolutamente dagli atti che il rapporto sia proseguito atteggiandosi diversamente, e cioè trasformandosi in lavoro autonomo. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. Con motivazione congrua il Tribunale ha ritenuto infatti che non sussistevano valide ragioni per far uso dei poteri officiosi, - 9 - in quanto le risultanze processuali apparivano del tutto chiare. Infondato è infine il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge altur, n. 48/88. La norma violata sarebbe, l'art. 1, commi 217 e 218 della legge 662/1996, che modifica il tetto massimo delle sanzioni dal 200% al 100%. La nuova disciplina sanzionatoria non è retroattiva e trova applicazione solamente per le fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 1997). In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquida- te come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere 8.50, alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro oltre euro duemila per onorari. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2002. Il Presidente (dr. incenzo Trezza) Il Consigliere estensore 3 3 0 5 1 A . S T I (dr. Donato Figurelli) N S R D et. Fifendefonet A , A 1 T ' O , 7 L IL CANCELLERE L L A 8 L Depositate in Cancelleria E S - E O D 1 P B 1 I S I S I oggi, 15 GIU. 2002 D E N N E G A G S T G O I S I A A O L D P O IL CANCELLIERE E M A T , I T L O I L A R R E auco I D T S D D E I T G - 10 - O - E N R E S E