Sentenza 7 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2002, n. 14348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14348 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 61254 M A E T A I R N 3 . 1 A T 1 S A . E B I A N L B L E I L S D D . N . - . R P . 5 6 2 / 9 4 8 / 6 1 Z O N E G I T E N S R A I E S A R E T E D EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T B I R U R T I A A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G. N. 16468.984 0 / 0 2 333 14 Magistrati 4 3 SEZIONE TRIBUTARIA Compos dai n. Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. Dott.ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.
8.5.2002 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: Ilor CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA esenzione Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE società ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 6154 sul ricorso proposto da: RA SV E TE SNC. in persona degli eredi di TE OS - e di TE EF, TE DO, TE EF e IB Vincenza difesa dall'avv. Fernando corrente in Frosinone, rappresentata e PI di Frosinone per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Guido Cecinelli, piazza Mancini 4; ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale Man 6 8 8 1 dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 97080206 in data 19.5.97 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 2.7.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.5.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
dato atto della presenza dell'avv. Litta Mario, per delega;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RAFFAELE PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso contro il ruolo relativo al recupero a tassazione dell'Ilor 1986, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la snc. TE indicata in epigrafe, sostenendo di espletare un'attività equiparabile a quella di lavoro autonomo, in quanto consistente nell'agenzia di rivendita di libri e giornali, in assenza di una struttura di impresa. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
2. Proponeva appello l'ufficio; proponeva appello incidentale la società, ribadendo il proprio diritto all'esenzione citata e, in subordine, dolendosi che l'ufficio non avesse applicato le deduzioni previste dagli artt. 7 del D. P. R. n. 598.73 e 13 della Legge n. 72.83. Mr 3. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che il ricorso della accolto,ironeamente società contribuente (rettamente era stato respinto] in quanto per il solo fatto che fosse stata costituita una società commerciale doveva escludersi che potesse ipotizzarsi una esenzione da Ilor. Detta Commissione accordava le deduzioni richieste. Ha proposto ricorso per Cassazione la società TE. Resiste con 4. controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e 5. falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 4 CPC, degli artt. 112, 161, 436 e 359 Codice di Procedura Civile, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : aveva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato non ha proposto il motivo di gravame accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, essendosi limitata a dedurre che non era stata accertata l'assenza di una organizzazione di impresa. Replica sul punto l'Amministrazione Finanziaria dello Stato che la 6. Commissione Tributaria Regionale ha dato atto della sussistenza, nel caso concreto, di una organizzazione imprenditoriale, onde in nessun caso il reddito della snc. TE può considerarsi reddito di lavoro autonomo.
7. Il motivo è infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha dato atto dell'appello dell'Amministrazione, ma ha risolto la questione di diritto prospettata, con una statuizione pregiudiziale ed assorbente: vale а dire che, quando il soggetto di imposta è costituito in forma di società commerciale, l'organizzazione di impresa è in re ipsa> e quindi non è possibile ipotizzare una esenzione da Ilor. Non sussiste quindi violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato la pretesa della contribuente in base ad una interpretazione della norma diversa da quella prospettata dalle parti, non essendo da queste vincolata.
8. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, del D.P.R. n. 597.73, del D. P. R. n. 599.73, delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 42.80 e 87.86; del D.P.R. n. 917.86; della Legge n. 408.90; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Secondo la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale non ha 9. tenuto conto che l'agenzia di rivendita di giornali opera secondo un contratto tipo, con apporto personale dei soci (due) e con investimento in capitale di lit.
1.500.000. Il principio dell'esenzione delle società di persone da Ilor è stato recepito dalla Legge n. 408.90, ma trattasi di principi che dovevano essere tenuti presenti anche per i periodi di imposta antecedenti, presenza, о meno, di una rilevante verificando in concreto la componente patrimoniale. Mr. 10. Sul punto 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato non ha replicato. 11. Il motivo è fondato per quanto di ragione Circa la pretesa retroattività della Legge n. 408.90, che ha introdotto la lett. 'e bis' nell'art. 115 del TUIR, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che siffatta norma si applica a partire dal 1.1.91 e quindi non rileva nel caso di specie. Vedi Cass. 26.1.98 n. 10603 e Cass. 30.7.99 n. 8267: il criterio secondo il quale possono essere esentate da ILOR le società commerciali con numero di addetti soci, familiari o dipendenti - non superiore a tre vale a partire dal 1.1.91, secondo il tenore della legge stessa, la quale stabilisce la propria applicazione a far tempo dai periodi di imposta che iniziano dal 1.1.91. 12. Peraltro, la soluzione di tale questione non esaurisce la materia del contendere. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che, per il solo fatto di essere costituita come società commerciale, la contribuente non possa avere titolo all'esenzione ' in quanto soggetto che non può in nessun caso essere da Ilor equiparato al lavoratore autonomo ovvero all'imprenditore senza investimento di capitale. 13. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte appare inizialmente orientata nel senso che le società di persone, costituite formalmente come tali, per ciò solo che sono costituite in forma di società commerciali sono in ogni caso soggette ad Ilor, a prescindere dalle dimensioni e dalla eventuale assenza di capitale. M In tal senso, Cass. 26.10.98 n. 10603 e 30.7.99 n. 8267: le società commerciali, per il fatto di essere tali, sfuggivano alla possibilità di essere esentate da Ilor con l'argomento, eventuale, che mancasse una benchè minima organizzazione di impresa>. 14. Più recentemente, peraltro, si è avuto un mutamento di indirizzo: Cass.
5.1.2000 n. 57 ha ritenuto: < La circostanza che l'attività di agente di commercio avvenga nella forma giuridica di una società in nome collettivo non giustificava di per sè sola la qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa, ai fini dell'assoggettabilità ad Ilor ed essendo invece all'uopo necessario il concreto accertamento che alla forma societaria corrisponda l'effettivo esercizio dell'attività attraverso un'organizzazione imprenditoriale e che non sia prevalente l'apporto di lavoro della detta persona rispetto alla componente patrimoniale>. 15. Ritiene questa Corte di uniformarsi al più recente orientamento, non essendovi ragioni per ritenere in ogni caso soggetta ad Ilor una società di persone, in quanto l'esistenza di più soci non è incompatibile con una attività squisitamente personale, produttiva di reddito, senza investimento di capitale ○ utilizzo di mano d'opera, potendosi anche in tale caso realizzare il presupposto per l'esenzione da Ilor in relazione alla natura personale e non capitalistica dell'attività produttiva di reddito. 16. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, la quale accerterà la consistenza patrimoniale della società ed applicherà il principio di diritto sopra enunciato - par. 14 e 15 provvedendo anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ilчідета motivo;
motivo di ricorso;
accoglie il second motive accolto:primo accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnatave rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8.5.2002. IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO f ansвятив Очетано IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Arnold IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. MINCENZO DI NUBILA мишинг DEPOSITATO Oggi -7 OTT. 2002 T I A A E R M 1 3 - 1 . L B . N A A 5 T B . . L N E N O I A Z S R I T R G D E A N T S E E Amano Daarou E N 1 S . P . I / 4 8 D D 6 . E R I L 2 / 6 S E A 9 I B T U T R R I A A