CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA BE nato il [...] avverso la sentenza del 1/2/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL NO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito l'Avv. Mario Fortunato, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 13 ottobre 2020 nei confronti di DA TO, in ordine ai reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17574 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 601 cod. proc. pen., rilevando la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita nei confronti dell'imputato senza il rispetto dei termini. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, relativamente alla rimozione dei materiali dal terreno occupato, con conseguente violazione di legge quanto alla determinazione del termine di prescrizione dei reati contestati. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il difensore in data 13 gennaio 2023 ha depositato a mezzo pec motivi aggiunti. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. 1.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale all'udienza del 1° febbraio 2022, con redazione contestuale della motivazione come risulta dal testo della decisione. La decisione, completa del dispositivo e della motivazione, è stata notificata al difensore dell'imputato a mezzo pec nella stessa data. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione è quello indicato dall'art. 585, comma 1, lett. A) cod. proc. pen., termine che - non essendo stata richiesta dalle parti la trattazione orale - deve esser computato dal momento della comunicazione della decisione che, dagli atti del fascicolo, risulta eseguita nei confronti del difensore dell'imputato in data 1° febbraio 2022. Pertanto, il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 cod. proc. pen. è scaduto il 16 febbraio 2022, mentre il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania il 22 febbraio 2022. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 2 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL NO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito l'Avv. Mario Fortunato, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 13 ottobre 2020 nei confronti di DA TO, in ordine ai reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17574 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 601 cod. proc. pen., rilevando la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita nei confronti dell'imputato senza il rispetto dei termini. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, relativamente alla rimozione dei materiali dal terreno occupato, con conseguente violazione di legge quanto alla determinazione del termine di prescrizione dei reati contestati. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il difensore in data 13 gennaio 2023 ha depositato a mezzo pec motivi aggiunti. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. 1.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale all'udienza del 1° febbraio 2022, con redazione contestuale della motivazione come risulta dal testo della decisione. La decisione, completa del dispositivo e della motivazione, è stata notificata al difensore dell'imputato a mezzo pec nella stessa data. Il termine per la proposizione del ricorso in cassazione è quello indicato dall'art. 585, comma 1, lett. A) cod. proc. pen., termine che - non essendo stata richiesta dalle parti la trattazione orale - deve esser computato dal momento della comunicazione della decisione che, dagli atti del fascicolo, risulta eseguita nei confronti del difensore dell'imputato in data 1° febbraio 2022. Pertanto, il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585 cod. proc. pen. è scaduto il 16 febbraio 2022, mentre il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania il 22 febbraio 2022. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 2 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023