CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16335 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NC CE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16335 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione penale in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 13 novembre 2025 in epigrafe, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che aveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari (applicata a RD ER con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza in data 30 novembre 2024) con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello osservando: - che le allegazioni difensive non valevano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del 12 luglio 2025 sarebbe stata effettuata da FA ER per conto dello zio RD ER (il quale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembravano riferirsi ad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27 luglio 2025 alle ore 11:22, mentre l'arbitrario allontanamento di RD ER dal luogo degli arresti domiciliari risaliva alla serata del 12 luglio 2025; - che la violazione al regime detentivo graduato, rapportato all'oggettiva gravità degli addebiti ed alla recidiva qualificata del prevenuto (che presentava a suo carico numerosi precedenti), ne delineava la perdurante allarmante pericolosità, rispetto alla quale la misura in atto appariva l'unica sufficiente a contenerne gli impulsi criminali;
- che l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare "pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare", essendo orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui il decorso del tempo è elemento di per sé neutro rispetto alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, a meno che non vi siano altre e diverse circostanze che, considerate sinergicamente con il fattore temporale, permettano di ritenere effettivamente affievolite le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., le quali non si ravvisavano nel caso di specie. 3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione RD ER, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza o 3 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. e contestualmente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento degli atti. Sostiene il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovava agli arresti domiciliari in Lucera (FG) via Cassitto n. 87, aveva incaricato il PO FA ER, residente in [...], di fargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il PO FA ER tra le ore 17:21 e le ore 19:56. Sostiene il ricorrente che la data e l'orario (27/07/25, 11:22) riportati in alto a sinistra sugli screenshot prodotti da FA ER in sede di dichiarazioni e informazioni rese al difensore avv. Davide De Cato del Foro di Foggia ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. corrispondono alla data e orario di ultimo accesso all'applicazione Whatsapp da parte di RD ER, che corrisponde alla data di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento emessa dalla Corte di appello. Sostiene, inoltre, che il Tribunale del riesame non ha preso in adeguata considerazione le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da FA ER, il quale ha dichiarato: che il 12 luglio 2025 verso le ore 19:30 aveva ricevuto un messaggio da parte di suo zio RD ER;
che era andato a casa sua e suo zio gli aveva chiesto di fargli una ricarica della sua carta postepay presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40; che si era recato presso la tabaccheria e aveva chiesto al tabaccaio di fare una ricarica per conto di suo zio RD ER;
che il tabaccaio gli aveva chiesto di dargli i documenti di suo zio;
che qualche giorno dopo si era accorto di non avere i documenti di suo zio e, recatosi alla tabaccheria, aveva appreso che il tabaccaio li aveva portati ai Carabinieri. Sostiene che, pertanto, le conversazioni tra lui e il PO FA ER, riportate negli screenshot prodotti, erano intercorse il giorno 12 luglio 2025 negli orari ivi riportati (tra le ore 17:21 e le ore 19:56), anziché il 27 agosto 2025 alle ore 11:22 come ritenuto dall’ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NC Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. 4 2. Va premesso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 13 novembre 2025 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che aveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a RD ER con quella della custodia cautelare in carcere e non l’ordinanza della Corte di appello di Bari reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, come invece risulta dalla premessa dell’ordinanza medesima. 3. Ciò premesso, il ricorso è fondato laddove lamenta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata e, in particolare, travisamento della prova con riferimento alla data della comunicazione tra il ricorrente ed il PO FA ER. Il Tribunale del riesame di Bari ha ritenuto che «le allegazioni difensive non valgano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del 12.7.2025 sarebbe stata effettuata dal ER FA per conto dello zio (il quale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembrano riferirsi ad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27.7.2025, h. 11.22, mentre l’arbitrario allontanamento del ER RD dal luogo degli arresti domiciliari risale alla serata del 12.7.2025.». Sostiene, invece, il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovava agli arresti domiciliari, aveva incaricato il PO FA ER di fargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il PO FA ER tra le ore 17:21 e le ore 19:56. Orbene, dall’esame degli screenshot prodotti dal ricorrente in sede di appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari risulta evidente che i messaggi tramite applicativo WhatsApp tra il ricorrente RD ER ed il PO FA ER non sono stati scambiati il 27 luglio 2025, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, atteso che è notorio, data la posizione al centro dello screenshot, che il 27 luglio 2025 è la data dell’ultimo accesso alla chat piuttosto che la data dei messaggi, come correttamente allegato dalla difesa. Il provvedimento si fonda, dunque, su un dato travisato, e dirimente, che ne inficia la legittimità. 5 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT EN SE
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NC CE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16335 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, Sezione penale in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 13 novembre 2025 in epigrafe, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che aveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari (applicata a RD ER con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza in data 30 novembre 2024) con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello osservando: - che le allegazioni difensive non valevano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del 12 luglio 2025 sarebbe stata effettuata da FA ER per conto dello zio RD ER (il quale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembravano riferirsi ad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27 luglio 2025 alle ore 11:22, mentre l'arbitrario allontanamento di RD ER dal luogo degli arresti domiciliari risaliva alla serata del 12 luglio 2025; - che la violazione al regime detentivo graduato, rapportato all'oggettiva gravità degli addebiti ed alla recidiva qualificata del prevenuto (che presentava a suo carico numerosi precedenti), ne delineava la perdurante allarmante pericolosità, rispetto alla quale la misura in atto appariva l'unica sufficiente a contenerne gli impulsi criminali;
- che l’attenuazione delle esigenze cautelari non poteva essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura cautelare "pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare", essendo orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui il decorso del tempo è elemento di per sé neutro rispetto alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, a meno che non vi siano altre e diverse circostanze che, considerate sinergicamente con il fattore temporale, permettano di ritenere effettivamente affievolite le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., le quali non si ravvisavano nel caso di specie. 3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione RD ER, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta inosservanza o 3 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. e contestualmente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento degli atti. Sostiene il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovava agli arresti domiciliari in Lucera (FG) via Cassitto n. 87, aveva incaricato il PO FA ER, residente in [...], di fargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il PO FA ER tra le ore 17:21 e le ore 19:56. Sostiene il ricorrente che la data e l'orario (27/07/25, 11:22) riportati in alto a sinistra sugli screenshot prodotti da FA ER in sede di dichiarazioni e informazioni rese al difensore avv. Davide De Cato del Foro di Foggia ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. corrispondono alla data e orario di ultimo accesso all'applicazione Whatsapp da parte di RD ER, che corrisponde alla data di esecuzione dell'ordinanza di aggravamento emessa dalla Corte di appello. Sostiene, inoltre, che il Tribunale del riesame non ha preso in adeguata considerazione le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da FA ER, il quale ha dichiarato: che il 12 luglio 2025 verso le ore 19:30 aveva ricevuto un messaggio da parte di suo zio RD ER;
che era andato a casa sua e suo zio gli aveva chiesto di fargli una ricarica della sua carta postepay presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40; che si era recato presso la tabaccheria e aveva chiesto al tabaccaio di fare una ricarica per conto di suo zio RD ER;
che il tabaccaio gli aveva chiesto di dargli i documenti di suo zio;
che qualche giorno dopo si era accorto di non avere i documenti di suo zio e, recatosi alla tabaccheria, aveva appreso che il tabaccaio li aveva portati ai Carabinieri. Sostiene che, pertanto, le conversazioni tra lui e il PO FA ER, riportate negli screenshot prodotti, erano intercorse il giorno 12 luglio 2025 negli orari ivi riportati (tra le ore 17:21 e le ore 19:56), anziché il 27 agosto 2025 alle ore 11:22 come ritenuto dall’ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NC Ceroni, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. 4 2. Va premesso che il ricorso per cassazione ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 13 novembre 2025 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 25 luglio 2025 che aveva sostituito, in aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a RD ER con quella della custodia cautelare in carcere e non l’ordinanza della Corte di appello di Bari reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, come invece risulta dalla premessa dell’ordinanza medesima. 3. Ciò premesso, il ricorso è fondato laddove lamenta contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata e, in particolare, travisamento della prova con riferimento alla data della comunicazione tra il ricorrente ed il PO FA ER. Il Tribunale del riesame di Bari ha ritenuto che «le allegazioni difensive non valgano a dimostrare l’assunto secondo cui la ricarica della carta postepay del 12.7.2025 sarebbe stata effettuata dal ER FA per conto dello zio (il quale, dunque, contrariamente a quanto riferito dal titolare della rivendita di tabacchi, non si sarebbe mai allontanato dal luogo degli arresti domiciliari); al riguardo, infatti, i messaggi telefonici di cui alla nota difensiva sembrano riferirsi ad una comunicazione intervenuta tra le due utenze il 27.7.2025, h. 11.22, mentre l’arbitrario allontanamento del ER RD dal luogo degli arresti domiciliari risale alla serata del 12.7.2025.». Sostiene, invece, il ricorrente che la sera del giorno 12 luglio 2025, poiché si trovava agli arresti domiciliari, aveva incaricato il PO FA ER di fargli una ricarica della sua carta postepay, per l’importo di 65,00 euro (ivi compresi 2 euro di commissione), presso la tabaccheria sita in Lucera via Indipendenza n. 40 e che ciò risultava dai messaggi scambiati tra il ricorrente e il PO FA ER tra le ore 17:21 e le ore 19:56. Orbene, dall’esame degli screenshot prodotti dal ricorrente in sede di appello avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari risulta evidente che i messaggi tramite applicativo WhatsApp tra il ricorrente RD ER ed il PO FA ER non sono stati scambiati il 27 luglio 2025, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, atteso che è notorio, data la posizione al centro dello screenshot, che il 27 luglio 2025 è la data dell’ultimo accesso alla chat piuttosto che la data dei messaggi, come correttamente allegato dalla difesa. Il provvedimento si fonda, dunque, su un dato travisato, e dirimente, che ne inficia la legittimità. 5 4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bari. Così deciso il 08/04/2026. Il Consigliere estensore La Presidente CA TT EN SE