Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
Quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti "ex tunc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2017, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
01270-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/10/2017 -Presidente- Sent. n. sez. ROCCO MARCO BLAIOTTA 1648/2017 CARLA MENICHETTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N. 14698/2017 ANDREA MONTAGNI GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG 1.F. Loy, che dino di l delanto ammissible;
чета мира у RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da ON MA avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con la quale la medesima è stata condannata alla pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 187, co. 1 e co.
1-bis Cod. str. Ad avviso della Corte di Appello il gravame è stato proposto tardivamente.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Fausto Antonucci, il quale si duole che non sia stata rilevata di ufficio "la nullità del processo per carenza o insufficienza e contraddittorietà della regolarità della citazione a giudizio dell'imputata” e sostiene che il termine per il deposito gli era stato verbalmente indicato in trenta giorni;
sicché chiede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. Espone poi i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In primo luogo va rilevato come l'esponente medesimo convenga sulla tardività della proposizione dell'appello, tanto da indicare una circostanza che dovrebbe valere non è dato comprendere dalla lettura del ricorso - - o a spostare il giorno di decorrenza del termine per impugnare o a giustificare la tardività del gravame. Si tratta, in ogni caso, di asserzione priva di rilevanza, oltre che di conforto probatorio.
3.2. Trattandosi di un provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'appello per la sua tardiva proposizione i motivi di ricorso non possono essere che quelli attinenti a vizi procedurali o di motivazione concernenti tale provvedimento. Questa Corte ha già posto il principio secondo il quale, una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame. Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999 dep. 11/06/1999, Perchinunno ed altro, Rv. 213782; Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007 - dep. 19/10/2007, Pecci ed altro, Rv. 238219). 2 8 Resta quindi escluso che con il ricorso possa farsi questione della esistenza di nullità del giudizio di primo grado ancorché esse possano essere nullità assolute.
3.3. Né il ricorso può essere valutato come richiesta di restituzione nel termine per la assorbente ma non sola ragione che non è stato provato che - l'appello non poté essere presentato nei termini per caso fortuito o forza maggiore;
avendo l'esponente asserito di essere stato tratto in errore da una indicazione datagli informalmente.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/10/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere Depositata in Cancellerip Oggi. 12 GEN. 2018, il Funzionario Giudiziario Patrizia forra 2