CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2026, n. 18535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18535 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal ME AR nata a [...] il [...]; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US NO;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore avv.to Buonpane Francesca quale sost. processuale dell’avv.to Vecchio Giovanni, che ha anche depositato conclusioni scritte, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, del 17 dicembre 2025, veniva confermata la sentenza del 14 Febbraio 2024 del tribunale di Palmi, con cui ME AR era stata condannata in relazione al reato di cui all'articolo 7 comma uno del decreto legge numero 4 del 2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. In particolare, aveva omesso di dichiarare che il proprio marito convivente era detenuto presso la casa di reclusione di Parma, percependo una somma maggiore di quella dovuta, per i predetti motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18535 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza ME AR mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla responsabilità penale della ricorrente. Si premette che secondo il preferibile indirizzo di legittimità, il reato in questione sarebbe posto a tutela del patrimonio dell'ente pubblico erogatore e che la valorizzazione da parte del giudice di merito, invece, del bene giuridico di lealtà del cittadino verso le istituzioni integrerebbe già in tal modo il vizio motivazionale. La Corte inoltre, non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta in grado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dalla norma incriminatrice. Si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltanto dall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto. Non si sarebbero invece esaminati gli elementi che deponevano per una condotta semplicemente poco attenta o negligente. 4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'articolo 316 ter del codice penale e si contesta, invero, la specialità del reato ex articolo 7 in questione rispetto all'articolo 316 ter del codice penale. Si aggiunge che la valorizzazione del principio per cui, in caso di pagamento di singole rate non intese in senso unitario, si avrebbe un illecito amministrativo ex articolo 316 ter ultimo comma c.p., laddove l’unitarietà del pagamento configurerebbe il primo comma dell’art. 316 ter citato, dovrebbe portare all'applicazione anche nel caso di specie di tale principio, con conseguente applicazione di quest’ultima fattispecie incriminatrice. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice non si sarebbe confrontato con elementi di segno positivo dedotti dalla difesa per ottenere l'applicazione delle predette attenuanti, quali le modalità della condotta, tradottasi nella compilazione di un modello prestampato, privo della sezione in cui dichiarare lo stato detentivo del familiare, la difficoltà nell'individuare l'obbligo dichiarativo ritenuto omesso, il grado di minima offensività della condotta. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto vi sarebbe la totale assenza di motivazione. Il 3 giudice avrebbe omesso l'esercizio del potere-dovere sollecitato dalla difesa, di applicare il predetto beneficio, con assenza di ogni motivazione. 7. Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte d'appello avrebbe escluso la sostituzione per le stesse ragioni per cui ha escluso le attenuanti generiche, ovvero per le due precedenti condanne patite dall'imputata e per la finalità di locupletazione perseguita nel caso specifico, quali circostanze idonee ad escludere la capacità di rispettare autonomamente le prescrizioni connaturate alle pene sostitutive. Si tratterebbe di motivazione che trascura la finalità rieducativa cui tendono le pene sostitutive ed in realtà le modalità del fatto e il lieve grado di offensività avrebbero giustificato l'applicazione della pena sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è del tutto infondato. La prima deduzione sulla critica inerente il bene giuridico protetto è di per sé sterile, sia a fronte di una disquisizione di cui non si rinviene l'illustrazione della funzionalità rispetto all'annullamento della sentenza, posto che in ogni caso non ogni vizio motivazionale determina di per sé l'alterazione dell'equilibrio argomentativo, sia a fronte di una congrua analisi giuridica della fattispecie elaborata dai giudici di appello ( cfr. pagine 8 e 9 in particolare) con citazione, altrettanto corretta, di questa Suprema Corte quanto al rapportarsi della punibilità del reato "…ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico". Quanto alla tematica per cui la Corte non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta in grado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dalla norma incriminatrice e si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltanto dall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto, va innanzitutto ribadito l'indirizzo, cui la corte di appello si è conformata, secondo il quale integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez.
3 - n. 1351 del 25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01). Quanto alla censura sul rinvenimento del dolo del reato, si osserva che tale tema, alla luce del riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, era stato proposto solo 4 in termini di persistenza, comunque, del diritto al reddito nonostante la omessa comunicazione contestata, con assenza di intenzione di percepire l'indebito. Per cui la relativa censura qui proposta in ricorso, sulla mera negligenza della ricorrente nell'agire al fine di ottenere il reddito in parola, appare nuova, oltre a tradursi, in ogni caso, in termini di mera asserzione di error iuris e non di buona fede idonea a scardinare il dolo, in assenza di deduzioni almeno astrattamente in grado di fondare la stessa secondo i noti canoni sanciti dalla giurisprudenza. 2. Riguardo al secondo motivo in tema di applicazione dell'art. 316 ter c.p., esso è inammissibile, siccome nuovo alla luce del riepilogo del gravame. Ad ogni modo, si ribadisce che sussiste concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316- ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387 - 01). 3. Del tutto infondato è il terzo motivo proposto: il diniego delle attenuanti generiche è stato coerentemente spiegato non solo con l'assenza di elementi positivi, ma anche sul rilievo della personalità negativa della ricorrente, gravata da due precedenti che non le hanno impedito di realizzare la condotta contestata. Può allora anche ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, come nel caso in esame, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). 4. Riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che la relativa richiesta non è stata proposta, alla luce del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. In proposito si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima 5 questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01). 4. Quanto al motivo sulla pena sostitutiva, esso è del tutto infondato alla luce di una motivazione di rigetto più che congrua, laddove si evidenzia non solo la genericità della richiesta, senza alcuna confutazione di tale rilievo in sede di ricorso, ma anche la portata ostativa, rispetto ad un necessario giudizio prognostico circa la possibilità che l'imputata rispetti le prescrizioni connaturate alle pene sostitutive, delle due condanne già patite e della finalità di ingiusta locupletazione perseguita nel caso in esame. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US NO AS ZZ
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US NO;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore avv.to Buonpane Francesca quale sost. processuale dell’avv.to Vecchio Giovanni, che ha anche depositato conclusioni scritte, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, del 17 dicembre 2025, veniva confermata la sentenza del 14 Febbraio 2024 del tribunale di Palmi, con cui ME AR era stata condannata in relazione al reato di cui all'articolo 7 comma uno del decreto legge numero 4 del 2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. In particolare, aveva omesso di dichiarare che il proprio marito convivente era detenuto presso la casa di reclusione di Parma, percependo una somma maggiore di quella dovuta, per i predetti motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18535 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/01/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza ME AR mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla responsabilità penale della ricorrente. Si premette che secondo il preferibile indirizzo di legittimità, il reato in questione sarebbe posto a tutela del patrimonio dell'ente pubblico erogatore e che la valorizzazione da parte del giudice di merito, invece, del bene giuridico di lealtà del cittadino verso le istituzioni integrerebbe già in tal modo il vizio motivazionale. La Corte inoltre, non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta in grado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dalla norma incriminatrice. Si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltanto dall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto. Non si sarebbero invece esaminati gli elementi che deponevano per una condotta semplicemente poco attenta o negligente. 4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'articolo 316 ter del codice penale e si contesta, invero, la specialità del reato ex articolo 7 in questione rispetto all'articolo 316 ter del codice penale. Si aggiunge che la valorizzazione del principio per cui, in caso di pagamento di singole rate non intese in senso unitario, si avrebbe un illecito amministrativo ex articolo 316 ter ultimo comma c.p., laddove l’unitarietà del pagamento configurerebbe il primo comma dell’art. 316 ter citato, dovrebbe portare all'applicazione anche nel caso di specie di tale principio, con conseguente applicazione di quest’ultima fattispecie incriminatrice. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice non si sarebbe confrontato con elementi di segno positivo dedotti dalla difesa per ottenere l'applicazione delle predette attenuanti, quali le modalità della condotta, tradottasi nella compilazione di un modello prestampato, privo della sezione in cui dichiarare lo stato detentivo del familiare, la difficoltà nell'individuare l'obbligo dichiarativo ritenuto omesso, il grado di minima offensività della condotta. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto vi sarebbe la totale assenza di motivazione. Il 3 giudice avrebbe omesso l'esercizio del potere-dovere sollecitato dalla difesa, di applicare il predetto beneficio, con assenza di ogni motivazione. 7. Con l'ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte d'appello avrebbe escluso la sostituzione per le stesse ragioni per cui ha escluso le attenuanti generiche, ovvero per le due precedenti condanne patite dall'imputata e per la finalità di locupletazione perseguita nel caso specifico, quali circostanze idonee ad escludere la capacità di rispettare autonomamente le prescrizioni connaturate alle pene sostitutive. Si tratterebbe di motivazione che trascura la finalità rieducativa cui tendono le pene sostitutive ed in realtà le modalità del fatto e il lieve grado di offensività avrebbero giustificato l'applicazione della pena sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è del tutto infondato. La prima deduzione sulla critica inerente il bene giuridico protetto è di per sé sterile, sia a fronte di una disquisizione di cui non si rinviene l'illustrazione della funzionalità rispetto all'annullamento della sentenza, posto che in ogni caso non ogni vizio motivazionale determina di per sé l'alterazione dell'equilibrio argomentativo, sia a fronte di una congrua analisi giuridica della fattispecie elaborata dai giudici di appello ( cfr. pagine 8 e 9 in particolare) con citazione, altrettanto corretta, di questa Suprema Corte quanto al rapportarsi della punibilità del reato "…ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico". Quanto alla tematica per cui la Corte non avrebbe spiegato la ragione per cui la ricorrente dovesse essere ritenuta in grado di individuare un obbligo dichiarativo non testualmente previsto dalla norma incriminatrice e si sarebbe altresì ricavato il dolo specifico soltanto dall'evento del reato ossia dal conseguimento del beneficio in misura maggiore del dovuto, va innanzitutto ribadito l'indirizzo, cui la corte di appello si è conformata, secondo il quale integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez.
3 - n. 1351 del 25/11/2021 Cc. (dep. 14/01/2022 ) Rv. 282637 - 01). Quanto alla censura sul rinvenimento del dolo del reato, si osserva che tale tema, alla luce del riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata, era stato proposto solo 4 in termini di persistenza, comunque, del diritto al reddito nonostante la omessa comunicazione contestata, con assenza di intenzione di percepire l'indebito. Per cui la relativa censura qui proposta in ricorso, sulla mera negligenza della ricorrente nell'agire al fine di ottenere il reddito in parola, appare nuova, oltre a tradursi, in ogni caso, in termini di mera asserzione di error iuris e non di buona fede idonea a scardinare il dolo, in assenza di deduzioni almeno astrattamente in grado di fondare la stessa secondo i noti canoni sanciti dalla giurisprudenza. 2. Riguardo al secondo motivo in tema di applicazione dell'art. 316 ter c.p., esso è inammissibile, siccome nuovo alla luce del riepilogo del gravame. Ad ogni modo, si ribadisce che sussiste concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316- ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro. (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Rv. 288387 - 01). 3. Del tutto infondato è il terzo motivo proposto: il diniego delle attenuanti generiche è stato coerentemente spiegato non solo con l'assenza di elementi positivi, ma anche sul rilievo della personalità negativa della ricorrente, gravata da due precedenti che non le hanno impedito di realizzare la condotta contestata. Può allora anche ribadirsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, come nel caso in esame, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). 4. Riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che la relativa richiesta non è stata proposta, alla luce del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. In proposito si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle stesse, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima 5 questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01). 4. Quanto al motivo sulla pena sostitutiva, esso è del tutto infondato alla luce di una motivazione di rigetto più che congrua, laddove si evidenzia non solo la genericità della richiesta, senza alcuna confutazione di tale rilievo in sede di ricorso, ma anche la portata ostativa, rispetto ad un necessario giudizio prognostico circa la possibilità che l'imputata rispetti le prescrizioni connaturate alle pene sostitutive, delle due condanne già patite e della finalità di ingiusta locupletazione perseguita nel caso in esame. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US NO AS ZZ