Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 631
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il regime della comunione tacita familiare non si estende "ipso Iure" al bene acquistato dal singolo partecipante con i proventi comuni, ancorché per conto della comunione, atteso che, in mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettività, è configurabile soltanto un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, obbligo che, peraltro, non è suscettibile di esecuzione specifica se non assistito da idoneo atto scritto, ma può solo dar luogo, se inadempiuto, ad una azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione familiare.

Commentario1

  • 1Questioni sulla prelazione nell’impresa familiare
    Antonio Piccolo · https://www.filodiritto.com/ · 28 gennaio 2008

    Ai sensi dell'articolo 230-bis comma 5 del codice civile “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma (familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732”. In questo lavoro ci si soffermerà esclusivamente sulla portata di questa norma, che è stata ed è, in tema di impresa familiare, quella su cui si è più soffermata l'attenzione degli interpreti. La prelazione, come noto, è il diritto di uno o più soggetti ad essere preferiti rispetto ad altri in caso di trasferimento. Fonte della …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 631
Data del deposito : 16 gennaio 2004

Testo completo