Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
Il regime della comunione tacita familiare non si estende "ipso Iure" al bene acquistato dal singolo partecipante con i proventi comuni, ancorché per conto della comunione, atteso che, in mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettività, è configurabile soltanto un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, obbligo che, peraltro, non è suscettibile di esecuzione specifica se non assistito da idoneo atto scritto, ma può solo dar luogo, se inadempiuto, ad una azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione familiare.
Commentario • 1
- 1. Questioni sulla prelazione nell’impresa familiareAntonio Piccolo · https://www.filodiritto.com/ · 28 gennaio 2008
Ai sensi dell'articolo 230-bis comma 5 del codice civile “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma (familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732”. In questo lavoro ci si soffermerà esclusivamente sulla portata di questa norma, che è stata ed è, in tema di impresa familiare, quella su cui si è più soffermata l'attenzione degli interpreti. La prelazione, come noto, è il diritto di uno o più soggetti ad essere preferiti rispetto ad altri in caso di trasferimento. Fonte della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA VALLE AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana, n. 38, presso l'avv. Benito P. Pananti, che, unitamente all'avv. AN Fazi, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SOCIETÀ LONG ISLAND DI PERONO FABIO & C. S.N.C. di AN AN, AN SS e BA TR, in persona del curatore G.M. Perugini;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 160 data 1^ marzo 2001 (R.G. 10/99);
sentiti, nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003:
il Consigliere Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Fazi;
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR LL AL, sulla premessa della gestione in comune con il coniuge, AN AN, di attività d'impresa, con la formale costituzione di impresa familiare dal 1980, ha chiesto al Pretore di Macerata - sezione distaccata di Civitanova Marche - di accertare l'autenticità della scrittura privata in data 5.9.1991, con la quale il coniuge le riconosceva la comproprietà di un immobile a lui intestato, nonché l'accertamento del diritto di proprietà sulla metà del detto bene.
Costituitosi in giudizio il Fallimento della società in nome collettivo di cui era socio il AN, il Pretore ha respinto le domande.
Il Tribunale di Macerata ha parzialmente accolto l'appello di AR LL AL, dichiarando verificata la scrittura privata in data 5.9.1991 e confermando per il resto la sentenza impugnata. Limitatamente a quanto rileva nel presente giudizio, il Tribunale ha osservato che la scrittura privata si limitava a dare atto che l'immobile era stato acquistato con i proventi dell'impresa familiare esercitata fin dal 1964, senza esprimere alcun intento negoziale traslativo di diritti;
che il diritto di comproprietà rivendicato dall'appellante non poteva derivare dall'esercizio di impresa familiare, non risultando provata l'esistenza di tale impresa e le sue caratteristiche (consistenza, modalità di partecipazione, criteri di divisione degli utili) e, comunque, la partecipazione ad impresa familiare determina la nascita di diritti di credito e non di diritti reali.
La cassazione della sentenza è domandata da AR LL AL con ricorso per due motivi;
non ha svolto attività difensive il Fallimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermata mancanza di prova dell'impresa familiare, in quanto la circostanza non era stata contestata dal Fallimento e risultava dalla scrittura privata verificata, nella quale si dava atto che l'acquisto della casa era frutto dell'impegno comune dei coniugi, nonché in relazione all'applicabilità dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975, deduzione che non era stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 230/bis c.c. norma che, si sostiene, attribuisce il diritto del partecipante alla comproprietà dei beni acquistati con i proventi dell'attività;
dell'art. 228 l. 151/1975, poiché l'impegno convenuto nella scrittura verificata, di intestare formalmente l'immobile a entrambi i coniugi, rientrava nella fattispecie prevista dalla detta norma:
dell'art. 1372 c.c., per aver negato effetti negoziali al patto concluso tra i coniugi.
Esaminati unitariamente i motivi per la loro connessione, la Corte giudica privi di fondamento tutti i profili di censura. È necessario premettere che la domanda respinta dal Tribunale, decisione su cui verte il motivo di ricorso, è unicamente l'accertamento della comproprietà dell'immobile formalmente intestato all'altro coniuge.
Il Tribunale ha, in primo luogo, escluso che il titolo dell'acquisto potesse essere rappresentato dalla scrittura privata verificata, non avendo in essa le parti espresso in alcun modo l'intento di trasferire il diritto.
Sul contenuto meramente ricognitivo della scrittura, invero, non è specificamente censurata la correttezza dell'accertamento del fatto, limitandosi la ricorrente a domandare, inammissibilmente alla stregua dei limiti del giudizio di legittimità, che la Corte valuti diversamente il fatto in questione.
Cosicché, sul punto, la decisione del Tribunale è conforme all'orientamento giurisprudenziale che nega valore costitutivo agli atti letteralmente ricognitivi o accertativi, ancorché confortati dalla expressio causae di diritti reali sui beni immobili (cfr. Cass. 9358/1987; 7274/1983; 4653/1981; 3019 e 2976/1980; 5292 e 48/1979)
La sentenza impugnata è altresì conforme al diritto nella parte in cui ha escluso che il titolo di acquisto del diritto reale potesse essere la comunione tacita familiare o l'impresa familiare. Quanto al primo istituto, già contemplato dall'art. 2140 c.c. e ritenuto dalla consolidata giurisprudenza estensibile anche alle imprese non agricole, il regime della comunione tacita familiare non si estende ipso iure (senza bisogno, quindi, ne' di mandato ne' di un successivo negozio di trasferimento) al bene acquistato da ciascun partecipante (capo-famiglia o non) in nome proprio, ancorché per conto della comunione.
Invero, sulla questione la Corte ha espresso anche un orientamento opposto (Cass. 1688/1987, 4330/1986 e 4137/1982 - e, sia pure, in via ipotetica, da Cass. 9119/1999 in fattispecie nella quale non era provato l'acquisto con danaro comune), che tuttavia non può essere condiviso perché il diritto positivo non consente di concepire la comunione tacita familiare quale organizzazione munita di soggettività e di riconoscere, di conseguenza, una sorta di rappresentanza organica ai partecipanti.
Ed infatti, l'orientamento largamente prevalente esclude, in fattispecie analoghe, ogni possibilità di acquisizione automatica, configurando a carico del compratore, nelle ipotesi considerate, solo un obbligo di trasferimento, per di più, non coercibile (salvo il risarcimento del danno) se non assistito da idoneo atto scritto (Cass. 1419/1997; 9677/1990; 5946/1984; 835/1981; 2242/1978). In ogni caso, nella controversia non sono stati neppure invocati usi che considerino effettuati per la comunione anche gli acquisti nomine proprio dei singoli partecipanti, senza richiedere neppure la prova scritta della comunione (cfr. Cass. 7272/1991; nel senso, però, della prevalenza dell'art. 1350 c.c. sugli usi: Cass. 6537/1985). Inserito in questo quadro normativo, l'insistito accento posto dai motivi di ricorso sul fatto che il coniuge acquistò l'immobile per conto (ma non in nome) di entrambi i partecipanti alla comunione (implicitamente, si deduce, nella qualità di semplice fiduciario), può implicare il riconoscimento a favore dell'altro coniuge di ragioni (non di natura reale, ma) puramente creditizie, incompatibili, come tali, con il diritto dominicale rivendicato. A maggior ragione, alla stessa conclusione deve pervenirsi in base all'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis c.c., che ha sostituito la comunione tacita familiare.
La giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che, nell'impresa familiare di cui all'art. 230/bis c.c. i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, al quale soltanto compete la qualifica di imprenditore e spettano i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro implicanti la subordinazione (in senso lato) dei familiari che lo coadiuvano (cfr. ex plurimis, Cass. 1917/1999; 10893/1995; 10412/1995; 8959/1992;
4030/1992; 6559/1991).
Pertanto, la distinzione tra l'aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente, e l'aspetto esterno, nel quale ha rilevanza esclusiva la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, comporta che gli acquisti di beni, ancorché eseguiti con i proventi dell'impresa, non rendono i partecipanti comproprietari di essi, siccome essi hanno esclusivamente diritti che si configurano come diritti di credito agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi proporzionati al lavoro prestato.
In ordine poi alla censura concernente la violazione dell'art. 228 della legge n. 151 del 1975 e la mancanza di motivazione sulla relativa questione, va rilevato che la sentenza impugnata menziona espressamente la tesi difensiva fondata sulla detta norma e conformemente al diritto non ha ritenuto, sia pure implicitamente, che fosse meritevole di accoglimento.
Recita il menzionato art. 228: Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi. Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.
Nella fattispecie, nel giudizio di merito è stato accertato che la casa venne costruita sul suolo di proprietà esclusiva del AN e la proprietà di essa fu acquistata nel dicembre del 1975, con il completamento della costruzione comprovata dalla licenza di abitabilità rilasciata del Comune. Di conseguenza, il bene apparteneva esclusivamente al AN, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, restando escluso dall'oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b), c.c., e operando la tutela del coniuge non proprietario del suolo non sul piano del diritto reale (nel senso che, in mancanza di un titolo o di una norma, non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (Cass., sez. n., 651/1996).
E infatti la ricorrente non invoca l'applicazione del regime giuridico stabilito per il periodo transitorio ricompresso tra l'entrata in vigore della l. 151/1975 e il 15 gennaio 1978, termine ultimo per manifestare volontà contraria all'estensione della comunione legale anche agli acquisti effettuati nel detto periodo (cfr. Cass. 6954/1997; 2221/1993), ma il disposto del secondo comma dell'art. 228, sostenendo che la scrittura privata concretava la convenzione prevista dalla detta norma.
Il Tribunale, avendo escluso, come già riferito, che risultasse espressa con la scrittura una qualsiasi volontà negoziale, non poteva che respingere la tesi. Nulla da provvedere sulle spese non avendo il Fallimento svolto attività difensive nel giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004