Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
Sia per le comunioni tacite familiari, già contemplate dall'art. 2140 cod. civ., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975, il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti. Ne consegue, che il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi di diritto agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, ne' di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali (la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che - nel respingere la domanda della moglie che chiedeva d'essere dichiarata titolare per metà di tutti gli immobili intestati al marito, in virtù del regime di comunione legale dei beni e/o della comunione tacita familiare - aveva osservato che la donna aveva invano tentato di provare la sussistenza di una comunione tacita familiare, di un patrimonio comune volontariamente costituito, di una comune attività lavorativa, della comunanza dei profitti e delle perdite, ma non, come sarebbe stato necessario, dell'acquisto dei beni mediante denaro comune ai coniugi).
Commentario • 1
- 1. La comunione tacita familiareAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2002
La Comunione Tacita Familiare è un istituto disciplinato negli “Usi”, richiamati dall'art.230 bis del codice civile, valevoli per il settore agricolo: essa si verifica allorché dei familiari o dei soci “mettono in comune” ciò che hanno, condividono la casa, la mensa, il lavoro nonché i guadagni e le perdite da esso derivanti. “Anche in assenza di usi locali puo' sussistere una comunione tacita familiare in agricoltura, quando in conformita' all'uso generale i rapporti tra i membri della famiglia poggino sull'”affectio familiaris” al fine essenziale di conservare la reciproca assistenza economica e spirituale mediante il mantenimento in comune, non solo dei beni originari o sopravvenuti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI EA, erede di CC EG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato DOMENICO GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO TOMASSONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RI DA, LS IA, LS FE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 30/97 della Corte l'Appello di PERUGIA, depositata il 03/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tomassoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
La sig. GL BO convenne il giudizio suo marito RT OR, esponendo di avere sempre collaborato all'attività commerciale di quest'ultimo, il quale, nel corso del matrimonio, era diventato proprietario o comproprietario di vari Immobili acquistati con i proventi di quell'attività svolta in comune. Chiese, dunque, di essere dichiarata titolare per la metà di tutti gli immobili intestati al marito, in virtù del regime di comunione legale sui beni e/o della comunione tacita familiare. Costituitisi gli eredi del OR (frattanto deceduto), il Tribunale di Spoleto respinse la domanda.
Il gravame proposto dalla BO fu a sua volta respinto dalla Corte d'appello di Perugia, la quale sostenne che: l'istituto dell'Impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., non trova applicazione per atti compiuti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge che introdusse la disposizione stessa;
non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l'acquisto di un immobile, compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di comunione, provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune;
ne consegue che chi afferma che detto acquisto sia stato effettuato con denaro comune è tenuto a fornire la prova del proprio assunto, uguale regime probatorio vice con riguardo al coniuge che, in forza della disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia, affermi il diritto di comproprietà su beni immobili intestati all'altro coniuge;
le testimonianze assunte consentono di evincere che la BO fornì nell'impresa del marito una fattiva ma generica collaborazione, la quale non è sufficiente a far ritenere sussistenti i requisiti della comunione tacita familiare ed, in particolare, a far ritenere la sussistenza di un patrimonio comune volontariamente costituito, di un'attività lavorativa comune e della comunanza dei profitti e delle perdite;
la sussistenza di una siffatta comunione è, peraltro, esclusa anche dalla circostanza che i coniugi BO-OR, nel rendere la dichiarazione di separazione patrimoniale dei beni nell'anno 1985, non ritennero di prevedere alcunché in ordine al beni acquistati nel corso del matrimonio ed intestati al marito.
RE OR, crede di GL BO, propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia, svolgendo tre motivi. Gli eredi di RT OR non si sono costituiti in giudizio.
Motivi della decisione
Nel primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è priva di motivazione o affetta da motivazione apparente o insufficiente, per avere il giudice d'appello fondato il proprio convincimento su valutazioni che sostanzialmente ripetono quelle della sentenza di primo grado.
Nel secondo motivo il ricorrente censura un'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado ("Neppure il regime giuridico previgente alla riforma del diritto di famiglia può legittimare le pretese azionate in giudizio dalla BO") e, nel denunziarne la mancanza di prova e motivazione a fondamento, sostengo è che, invece, esistevano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'abrogato art. 2140 c.c. A tal proposito, dice essersi formata la prova intorno al fatto che i coniugi (sposatisi nel 1943) iniziarono l'attività commerciale nel 1958, grazie all'apporto economico fornito dal ricavato della vendita di un terreno della BO, con il quale i coniugi acquistarono i macchinari per iniziare la produzione di mobili;
il OR, deceduto nel 1978, smise la sua attività sin dal 1978, per motivi di salute, e la BO continuò da sola l'impresa sino al 1995; le licenze commerciali dal 1965 al 1967 risultano intestate alla sola BO e dal 1967 al 1979 ad entrambi i coniugi;
nella famiglia ed in capo al OR non sono mai esistite altre fonti di reddito diverse da quelle rappresentate dalla comune azienda. Il ricorrente censura, poi, la sentenza d'appello, nella parte in cui ha fatto riferimento ad una "generica" collaborazione della BO nell'azienda, sostenendo che, invece, ella ne fu la principale conduttrice, aggiunge, poi, che la condizione giuridica della famiglia OR preesistente alla legge n. 151 del 1975 "non può non ritenersi passata nel nuovo assetto normativo fissato dall'art. 230 c.c.", sicché, da quanto premesso e provato, discenderebbe l'infondatezza dell'argomento sull'irretroattività della disciplina dell'impresa familiare, l'applicabilità della disciplina dell'art. 230 bis c.c., nonché del disposto dell'art. 177, lettere a) e d) c.c.
Nel terzo motivo del ricorso, infine, RE OR lamenta la '7aconicità" dei giudici di entrambi i gradi nella motivazione di alcune affermazioni da loro espresse ed, in particolare, quanto al giudice d'appello, fa riferimento all'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio ed all'insussistenza di presunzioni legali in favore dell'attore. A tal proposito riporta interi brani di alcune delle testimonianze assunte: quella di IO OR, il quale afferma che l'azienda fu originariamente impiantata grazie al ricavato della vendita di un terreno materno, che la licenza era originariamente intestata alla sola madre e poi ad entrambi i genitori, che l'azienda ha "acquistato altri immobili sempre con i proventi aziendali, ugualmente mio padre ha acquistato a suo nome e costruito immobili con i proventi dell'attività comune"; quelle di tali CI e AN, i quali confermano il fondamentale apporto fornito dalla BO alla comune attività. In conclusione, si chiede il ricorrente "come i giudici di prime cure abbiano potuto ritenere la domanda non provata o scarsamente provata".
Il ricorso è inammissibile, laddove si rivolge nel confronti di statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ed infondato per il resto.
Nell'esaminare congiuntamente i motivi, va innanzi tutto premesso che non è affatto vero che (come sostenuto nel primo motivo) la sentenza impugnata sia priva di motivazione o affetta dal vizio di motivazione apparente o insufficiente. Al contrario, essa, come s'è visto, fonda la sua principale argomentazione sulla circostanza che nessuna prova è stata addotta in relazione al petitum formulato, ossia circa la domanda che fosse dichiarata la contitolarità per la metà di tutti i diritti immobiliari intestati al marito.
In proposito va ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cui fa riferimento la stessa sentenza della Corte umbra) secondo cui, sia per le comunioni tacite familiari, già contemplate dall'art. 2140 c.c., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c., introdotto dall'art.89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti (Cass. 6 giugno 1988, n. 3812). Sicché, si aggiunge, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri ne' di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocamente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali (Cass. 17 febbraio 1987, n. 1688; 28 giugno 1986, n. 4330; 21 novembre 1984, n. 5946), Tale onere, secondo il giudice, non è stato assolto nella fattispecie dalla BO, il cui principale sforzo processuale è stato invano diretto a provare la sussistenza di una comunione tacita familiare, di un patrimonio comune (volontariamente costituito), di una comune attività lavorativa, della comunanza dei profitti e delle perdite, ma non, come sarebbe stato necessario, dell'acquisto dei beni mediante denaro comune ai coniugi. Solo come strumento ulteriormente rafforzativo dell'assunto, il giudice ha espresso altre due argomentazioni: l'insufficienza di elementi idonei a far individuare nella "fattiva ma generica" collaborazione della BO un requisito della collaborazione tacita familiare;
la dichiarazione di separazione patrimoniale resa dai coniugi nel 1985, senza alcun riferimento ai beni acquistati nel corso del matrimonio ed intestati al marito. Argomentazioni che, nel globale contesto della motivazione, hanno mera funzione corroborante rispetto al principale assunto relativo alla carenza probatoria circa il fatto che i beni in oggetto siano stati acquistati per il tramite degli utili tratti dalla comune attività.
Tuttora, l'impegno argomentativo del ricorrente è diretto a dimostrare l'errore di valutazione del giudice circa l'esistenza di una comunione familiare, ancora una volta perdendo così di vista quello che è l'indispensabile nesso tra petitum e prova dei fatti posti a suo fondamento.
Nè le dichiarazioni testimoniali citate nel terzo motivo sono sufficienti ad inficiare la sentenza impugnata: a parte il figlio dei coniugi OR-BO, il quale fa riferimento (troppo generico per ritenere viziata la motivazione del giudice perugino) all'acquisto di immobili da parte del padre con i proventi della comune attività, gli altri testimoni si limitano a riferire dell'intensa attività della donna nell'impresa comune e dell'acquisto dei primi macchinari con denaro ricavato dalla vendità di un terreno di lei. Il ricorso va, dunque, respinto. La mancata costituzione in giudizio degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999