Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di illeciti amministrativi per violazione di regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal D.L. n. 370 del 1987, convertito in legge n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finché gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di dichiarazione di raccolta e di produzione di vino e prodotti vinicoli, poiché il regolamento CEE n. 2102 del 1984 è stato sostituito da quello n. 3929 del 1987, al fine di stabilire la legittimità della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione previsti da quest'ultima fonte normativa, è necessario esaminare le violazione contestate in concreto nel caso di specie, risultando applicabili le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 370 del 1987 ove dette violazioni si ricolleghino ad un precetto, già contenuto nel regolamento 2102 del 1984, che continui a trovare previsione, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, nel regolamento 3929 del 1987.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Dirigente pro tempore, UFFICIO DI CONEGLIANO, DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA AGRICOLA "ENOTECA PROF. ON Sas";
ON VA in proprio e quale legale rappresentante della AZIENDA AGRICOLA "ENOTECA PROF. ON Sas";
- intimati -
avverso la sentenza n. 48/95 della Pretura di TREVISO, Sezione distaccata di ODERZO, depositata il 17/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. L' "Enoteca Prof. Cescon s.a s." di Campo di Pietra di Salgareda, con ricorso depositato l'11 ottobre 1993, proponeva opposizione dinanzi al RE di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/93, emessa dal Direttore dell'Ufficio di Conegliano dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di lire 5.950.000, in relazione alla violazione degli artt. 16 17 del Regolamento CEE n.986/89, dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 3929/87 e dell'art. 35 del Regolamento CEE n. 822/87, sanzionata dagli artt. 4, 8-12 e 6
della legge n. 460 del 1987, per avere: a) tenuto in maniera irregolare il registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, non avendo inserito per conti distinti i vari prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione;
b) per avere presentato la dichiarazione di raccolta e produzione di vino, relativamente alla campagna 1988/89 in modo difforme da quanto previsto dai Regolamenti CEE;
c) per non avere ottemperato all'obbligo della consegna dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione ad una distilleria a ciò autorizzata. L'opponente deduceva tra l'altro che le contestazioni si riferivano a piccoli quantitativi di uva, inferiori ai 40 quintali, esenti dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distilleria;
che i registri e la dichiarazione erano tenuti in maniera semplificata ma non irregolare;
che fu chiesto inutilmente il ritiro delle poche vinacce a una distilleria. L'Amministrazione si costituiva deducendo che l'opponente aveva prodotto più di 40 hl di vino (289,26, come da denuncia) e non rientrava, pertanto, fra i soggetti esenti dall'obbligo di consegna delle vinacce e che la contabilità tenuta non era conforme alle prescrizioni comunitarie.
Il RE, con sentenza depositata il 17 ottobre 1995, accoglieva parzialmente l'opposizione e riduceva la sanzione a lire 3.450.000. Avverso tale sentenza ricorre l'Amministrazione con atto notificato il 12 novembre 1996, formulando un unico, articolato motivo di gravame. L' "Enoteca Prof. Cescon s.a s." non si è costituita. Motivi della decisione
1. Con il ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987; dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 e del loro combinato disposto, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente in proposito che con l'ordinanza-ingiunzione era stata applicata - tra l'altro - una sanzione di lire 1.500.000 per non avere trascritto nei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del regolamento CEE 1153/75, per conti distinti, i vari prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione delle uve, mosti e vini nuovi in fermentazione, con il relativo carico e scarico dei medesimi e con le definizioni previste dal Regolamento comunitario. Il RE, dopo avere affermato che le registrazioni operate non erano conformi a quanto prescritto dal Regolamento n. 1153/75, ha rilevato che al momento della violazione detto Regolamento era stato abrogato e che per la violazione del successivo Regolamento 986/89 non è prevista alcuna sanzione, accogliendo pertanto l'opposizione riguardo alla irrogazione della sanzione amministrativa per la su detta violazione. Viceversa - deduce l'odierno ricorrente - il Regolamento 1153 è stato abrogato con effetto dall'1 settembre 1989, mentre l'accertamento della violazione amministrativa è del 19 luglio 1989 e si riferisce a scritturazioni relative al periodo 19 settembre 1988-30 novembre 1988, cosicché la violazione era stata compiuta nel periodo di vigenza di tale Regolamento e la sua successiva abrogazione non esplica alcun effetto sulla irrogabilità della sanzione. Ad ogni modo - si deduce ancora con il ricorso - anche il successivo Regolamento CEE prevedeva analoghe scritturazioni e la sua violazione doveva ritenersi sanzionata dal D.L. n. 370 del 1987, riferibile anche ai Regolamenti comunitari successivi, che abbiano sostituito quelli ai quali detto decreto legge espressamente si riferiva. Con il ricorso si deduce inoltre che con l'ordinanza opposta era stata parimenti contestata la presentazione di una inesatta dichiarazione di raccolta e di produzione di vino e prodotti vinicoli della campagna 1988/89, con l'irrogazione di una sanzione di lire 1.000.000 e che il RE, dopo avere riscontrato l'inesattezza della dichiarazione alla stregua del Regolamento 2102/84 e 3929/87, ha rilevato che il primo era stato abrogato e che la violazione del secondo non era sanzionabile ex D.L. n. 370 del 1987, accogliendo pertanto l'opposizione in relazione alla su detta sanzione. Viceversa, secondo quanto si sostiene con il ricorso, entrambe le violazioni dovevano ritenersi sanzionate dall'art. 4, comma 12, di detto decreto legge, che si riferisce a tutti i Regolamenti CEE che vengano a disciplinare, anche successivamente alla sua emanazione, la materia, come nel caso di specie è avvenuto ad opera del regolamento CEE n. 3929/87, vigente all'epoca dei fatti e sostitutivo del Regolamento n. 2102 del 1984, cosicché sarebbe fuori luogo il richiamo all'art. 25 Cost., fatto dal RE, in relazione alla necessità che la legge che prevede una sanzione amministrativa specifichi adeguatamente l'obbligo sanzionato.
2. Il primo profilo del motivo è fondato.
La violazione di legge con esso dedotta sussiste, ricollegandosi al mancato esame da parte del RE di un elemento decisivo emergente dal verbale di contestazione delle violazioni in questione - che questa Corte deve esaminare per valutare la decisività dell'elemento il cui esame si deduce essere stato omesso, ai fini dell'ammissibilità del motivo - dal quale emerge che il medesimo fu redatto il 19 luglio 1989, cosicché la sanzione amministrativa fu irrogata, in relazione alla irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, per fatti avvenuti prima di tale data, mentre era in vigore in materia il Regolamento CEE n 1153 del 1975, che è stato abrogato in proposito solo a far data dall'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 986 del 1989, secondo quanto risulta dal preambolo e dall'art. 24 di quest'utimo, e cioè dall'1 settembre 1989. Ne deriva che erroneamente il RE ha ritenuto che detta irregolare tenuta non fosse sanzionabile alla stregua dell'art. 4 del d. l. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987, in quanto detto art. 4 fa riferimento al Regolamento n. 1153 del 1975, e non al Regolamento n. 986 del 1989, emanato successivamente all'entrata in vigore del d. l. n. 370 del 1987. Le violazioni contestate, infatti, erano avvenute nel vigore del su detto Regolamento n. 1153, ed erano espressamente sanzionate dall'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987, come convertito nella legge n.460 del 1987. 3. Parimenti fondato, nei sensi appresso indicati, è il secondo profilo del motivo.
Questa Corte ha già stabilito in proposito che in tema di illeciti amministrativi per violazione di Regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal d.l. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finché gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del Regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei su detti obblighi, facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita (Cass. 1 settembre 1998, n. 8669; 10 gennaio 1998, n. 150; 26 agosto 1997, n. 8008; 22 agosto 1997, n. 7854). Pertanto erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, essendo vigente all'epoca delle violazioni contestate il Regolamento CEE n. 3929 del 1987, emanato dopo l'entrata in vigore del d. l. n.370 del 1987 e della relativa legge di conversione, la normativa sanzionatoria ivi contenuta, essendo espressamente riferita quanto alle dichiarazioni di raccolta di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli al regolamento n. 2102 del 1984, non sarebbe riferibile alle violazioni contestate, cosicché nessuna sanzione poteva essere irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dal Regolamento n. 3929 del 1987. Infatti, in applicazione del principio sopra richiamato - che questo collegio condivide e riafferma - in materia di dichiarazione di raccolta e di produzione di vino e prodotti vinicoli, poiché il Regolamento Cee n.2102 del 1984 è stato sostituito dal Regolamento n. 3929 del 1987,
per stabilire la legittimità della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dal Regolamento n. 3929 del 1987 occorrerà esaminare le violazioni contestate in concreto nel caso di specie, essendo applicabili le sanzioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 ove dette violazioni si ricolleghino ad un precetto, già contenuto nel Regolamento n. 2102 del 1984, che continui ad essere previsto, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, dal Regolamento n. 3929 del 1987. Ne consegue che il ricorso deve esse accolto nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Pretura di Treviso, in persona di altro magistrato, che farà applicazione del su detto principio di diritto, statuendo anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al RE di Treviso.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 1999.