Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 691
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di illeciti amministrativi per violazione di regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria prevista dal D.L. n. 370 del 1987, convertito in legge n. 460 del 1987, deve ritenersi riferita ai comportamenti imposti dalle norme comunitarie in essa espressamente indicati, finché gli obblighi comunitari da esse determinati restino in vigore, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita. Pertanto, in materia di dichiarazione di raccolta e di produzione di vino e prodotti vinicoli, poiché il regolamento CEE n. 2102 del 1984 è stato sostituito da quello n. 3929 del 1987, al fine di stabilire la legittimità della sanzione irrogata per la violazione degli obblighi di dichiarazione previsti da quest'ultima fonte normativa, è necessario esaminare le violazione contestate in concreto nel caso di specie, risultando applicabili le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 370 del 1987 ove dette violazioni si ricolleghino ad un precetto, già contenuto nel regolamento 2102 del 1984, che continui a trovare previsione, immutato in ogni suo aspetto oggettivo e soggettivo, nel regolamento 3929 del 1987.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 691
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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