Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2014, n. 13598
CASS
Sentenza 16 dicembre 2014

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Non risponde del delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione la persona che, per appagare le richieste di un cliente e, quindi, per realizzare il rapporto di prostituzione, chiami un altro soggetto dedito alla prostituzione per una relazione carnale a tre. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fattispecie difetta il requisito della "altruità", ossia la posizione di terzietà dell'agente, essendo egli stesso partecipe dell'attività di meretricio, quale elemento necessario della "coppia" che si offre al cliente per il rapporto prostitutivo).

In materia di prostituzione, al fine della integrazione dell'atto di meretricio non è necessario un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione, essendo sufficiente che la condotta del soggetto che si prostituisce dietro pagamento di un corrispettivo sia finalizzata, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2014, n. 13598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13598
    Data del deposito : 16 dicembre 2014

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