Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15892 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO OME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA 21-11-1991, N 46 E 39 L. (IST. NEAGUURDI PACE) TE SUPREMA DICASSAZIONI11 5 8 9 2158 ARTT. Oggetto 1 at 3ff ofe SEZIONE SECOND CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 1310/01 n.32404 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cro Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente こ SENTENZA sul ricorso proposto da: TT SR in persona del legale rappresentante pro tempore TT LU, TT LU in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 61, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IN IU, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORLONIA 33, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ASTORRI, che 10 difende unitamente all'avvocato IU IN, giusta delega2003 - 834 in atti;
-1- : - controricorrente avversO la sentenza n. 4/00 del Giudice di pace di MACERATA FELTRIA, depositata il 19/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. - -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11 novembre 1999, UL EL conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Macerata Feltria, la Concessionaria Merce- des MA s.r.l. e MA IA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti in misura di lire 2.000.000 alla mancata trascri- zione del trasferimento di proprietà della autovet- tura targata MC 306276, data in permuta da esso EL, in occasione dell'acquisto di altra auto- vettura, nell'anno 1996. La società Concessionaria Mercedes MA e MA IA si costituivano, contestando la misura del risarcimento richiesto ed offrendo una minor somma a fini transattivi. Con sentenza del 19 aprile 2000, il giudice di pace di Macerata Feltria condannava in solido i convenu- ti al risarcimento dei danni, in misura di lire 700.000, nonché al pagamento delle spese di lite, in misura di due terzi, compensato il terzo resi- duo. Per la cassazione di tale sentenza, la società Concessionaria Mercedes MA e MA IA hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo. UL EL ha resistito con controricorso. 3 • Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari l'inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando vizi di motivazione e violazione dell'art. 92 c.p.c., i ricorrenti si dolgono della loro condanna al pagamento delle spese di lite, che assumono nient'affatto giustifi- cata, posto che avevano offerto alla controparte, a fini transattivi, una somma superiore a quella poi : riconosciuta in sentenza, a titolo di risarcimento dei danni. La doglianza è, inammissibile in parte e, in parte, infondata, palesemente. E' inammissibile, laddove investe la motivazione della sentenza impugnata sul criterio di equità adottato nel risolvere il merito della controver- sia, versandosi in specie di pronuncia secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 716/99), ed è infondata, invece, laddove raffigura una soccombenza della controparte nella lite, per di più totale, che palesemente non v'è, non considerando -poi- che la valutazione dell'opportunità di compensare le spese, ai sensi 4 ! dell'art. 92 c.p.c., rientra nei poteri discrezio- nali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione (v. Cass. n. 11597/02, n. 5988/01, n. 3272/01, n. 12431/00 e n. 5909/99). Il ricorso, dunque, va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquida- te in euro 90,00, oltre euro 250,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. have Dost. Il cens. Il presidente помесновав рыс Thadone DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 OTT. 2003 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Oggi, Di Nuzzo Frame Juozo Marja Di Nuzzo Мапа Пиого 5