Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7736
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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Proposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, domanda in via principale di inefficacia della fideiussione, rilasciata dall'amministratore della società di capitali, in ragione della limitazione statutaria al potere dello stesso amministratore "ex" art. 2384 - bis cod. civ., costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta di annullamento della fideiussione in quanto conclusa dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato (art. 1394 cod. civ.), trattandosi di domanda fondata su una autonoma "causa petendi".

L'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore postula l'accertamento della estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 - bis cod. civ. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C., a fronte di una sentenza di merito che aveva negato l'estraneità all'oggetto sociale della fideiussione e - con ulteriore, subordinato ed ipotetico passaggio argomentativo - l'opponibilità al terzo dei limiti statutari all'agire dell'amministratore -, ha dichiarato inammissibile la censura, per difetto di interesse processualmente tutelato, rivolta a colpire soltanto la seconda e subordinata ragione di decisione, lasciando immune da doglianze la prima statuizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7736
    Data del deposito : 7 giugno 2001

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