Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 2
Proposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, domanda in via principale di inefficacia della fideiussione, rilasciata dall'amministratore della società di capitali, in ragione della limitazione statutaria al potere dello stesso amministratore "ex" art. 2384 - bis cod. civ., costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta di annullamento della fideiussione in quanto conclusa dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato (art. 1394 cod. civ.), trattandosi di domanda fondata su una autonoma "causa petendi".
L'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore postula l'accertamento della estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 - bis cod. civ. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C., a fronte di una sentenza di merito che aveva negato l'estraneità all'oggetto sociale della fideiussione e - con ulteriore, subordinato ed ipotetico passaggio argomentativo - l'opponibilità al terzo dei limiti statutari all'agire dell'amministratore -, ha dichiarato inammissibile la censura, per difetto di interesse processualmente tutelato, rivolta a colpire soltanto la seconda e subordinata ragione di decisione, lasciando immune da doglianze la prima statuizione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7736 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 35, presso l'avv. Giorgio Sebastiani, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso con l'avv. Franco Manescalchi di Torino
- ricorrente -
contro
BANCA di ROMA s.p.a. - Gruppo Banca di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse 35, presso l'avv. Francesco Vassalli, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1940 del 17.6.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.03.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. G. Sebastiani per la ricorrente.
Udito l'avv. Gommellini - in sostituzione - per la controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo e per l'inammissibilità del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa IR di Torino ebbe a rilasciare in data 8.6.88 a LU AL, amministratore della IR CENTRO SUD, una procura institoria avvalendosi della quale il AL, il successivo 8.9.88, ebbe a costituire la IR fidejussore omnibus della Ca.Ri.Roma nell'interesse della predetta IR CENTRO SUD ed a garanzia - unitamente alla costituzione di pegno su libretto di deposito di lire 1 miliardo - di consistenti affidamenti dalla Cassa concessi in favore della predetta beneficiaria. Nell'ambito delle intese tra le due società, con delibera 1.12.88 l'assemblea della IR nominava il AL presidente del neocostituito consiglio di amministrazione. Con raccomandate del 2 e 6.11.89 la Ca.Ri.Roma comunicava di aver revocato tutti gli affidamenti concessi alla IR CENTRO SUD e procedeva alla escussione della garanzia ed alla richiesta al Presidente del Tribunale di Latina di ingiunzione a carico della garante per l'importo a saldo. Era quindi emesso il 10.11.89 decreto ingiuntivo contenente intimazione alla IR di pagare lire 419.089.155 oltre accessori. Con citazione notificata il 21.12.89 la IR si opponeva alla ingiunzione sull'assunto che la fidejussione prestata dovesse essere annullata per alterazione - da parte del AL - della procura institoria o comunque per estraneità della predetta garanzia dall'oggetto sociale (che limitava le fidejussioni a beneficio delle sole società partecipate), della prima e della seconda circostanza ben potendo la Ca.Ri.Roma essere facilmente consapevole. Costituitasi l'opposta Cassa - che contestava la pretesa falsità della procura institoria e la rilevanza della eventuale limitazione statutaria rispetto al terzo di buona fede - l'adito Tribunale di Latina con sentenza 27.12.93 rigettava l'opposizione affermando:
- che la presenza solo nella copia della procura institoria rilasciata dal AL alla Cassa della dicitura "rilasciare fidejussioni anche a terzi, e cioè in documento riconosciuto, non poteva ritenersi frutto di falsità materiale non essendo stato proposto l'unico strumento idoneo al suo accertamento e cioè la querela di falso;
- che, comunque, quand'anche la dicitura potesse ritenersi frutto di falsità, dalla lettera e dalla ratio della procura, desumibile dalla sua lettura complessiva, si poteva evincere il carattere esemplificativo dell'attività esperibile dal AL e menzionata nell'atto;
Con sentenza 17.6.99 la Corte di Appello di Roma, adita dalla soc. IR con la proposizione di tre motivi, e costituitasi la soc. BANCA di ROMA, rigettava la proposta impugnazione. Affermava in motivazione la sentenza:
1. Le censure afferenti la ritenuta irrilevanza della pretesa alterazione erano infondate perché:
- anche senza la frase de qua la procura conferiva ampli poteri tra i quali si doveva ricomprendere quello attinente il rilascio delle fidejussioni;
- data l'assenza di espresse limitazioni pubblicate la rappresentanza era generale;
la previsione statutaria sulle fidejussioni a favore delle partecipate non limitava negativamente i poteri del AL, vieppiù in una situazione di apparente collegamento tra garante e beneficiario e di elevati pagamenti fatti dalla seconda in favore della prima.
2. In ogni caso, il limite statutario (divieto di rilascio di fidejussioni in favore delle società non partecipate) non si sarebbe potuto opporre alla Banca di Roma ai sensi dell'art. 2384 bis del c.c., la Banca avendo in buona fede confidato nella effettività
degli ampli poteri del AL.
3. In ordine alla prospettata annullabilità della fidejussione, perché conclusa da rappresentante in palese conflitto di interesse con il rappresentato, doveva rilevarsi che:
- la domanda era nuova e, come tale, inammissibile in appello;
- comunque essa era infondata posto che la Ca.Ri.Roma era stata indotta in errore dal AL e da ciò aveva patito grave danno patrimoniale e che essa non versava in malafede avendo comunicato la concessione della fidejussione alla garante presso il domicilio del AL, che di essa era legale rappresentante.
Per la cassazione di tale sentenza - notificata il 29.10.99 - la IR ha notificato ricorso il 27.12.99 con tre motivi, illustrati in memoria finale. La Banca di Roma ha notificato controricorso il 31.1.00. Entrambi i difensori hanno discusso oralmente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - inammissibili od infondati essendo i motivi nei quali esso si articola - deve essere respinto.
Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2384 bis e 2697 c.c., 101 e 115 c.p.c. per avere la Corte di merito negato la opponibilità alla Cassa della indubitabile carenza di potere all'institore a termini di statuto (che inibiva la concessione di fidejussioni a società non partecipate), sulla base di una asserita buona fede della Cassa del tutto smentita dagli atti (i documenti relativi al ricorso per sequestro conservativo proposto da Ca.Ri.Roma - la agevole consultabilità delle previsioni statutarie - la condanna penale inflitta al AL - la abnorme informazione al fidejussore della concessione della garanzia attraverso la sola comunicazione all'institore e sull'erroneo assunto che egli fosse anche rappresentante legale della IR).
Il motivo è del tutto inammissibile.
La censura, come sopra sintetizzata, colpisce infatti la sola seconda ratio decidendi della reiezione dei primi due motivi di appello e lascia, pertanto, affatto immune da censure la prima statuizione (contenuta nell'esame del primo motivo di appello) con la quale la pronunzia impugnata ha, con analitica e triplice motivazione (vd. nella narrativa sopraesposta i tre punti del capo 1), affermato esistente una procura institoria comprensiva del potere di rilasciare fidejussioni.
Nè appare dubitabile sul piano logico la constatazione - pervero coincidente con l'ineludibile itinerario logico seguito dalla Corte di Roma - che la questione posta dall'art. 2384 bis c.c., sulla opponibilità a terzi dei limiti statutari all'agire dell'amministratore e dei suoi rappresentanti, sia un posterius rispetto alla questione della esistenza di una effettiva estraneità dall'oggetto sociale dell'atto della cui opponibilità si controverte, di guisa che non ha senso (nè vi è interesse processualmente tutelato), a fronte di una pronunzia che abbia negato tanto l'estraneità quanto l'opponibilità dell'atto, contestare solo tale ultimo profilo mancando di revocare in dubbio l'esattezza della premessa.
E, del resto, questa Corte, in pronunzia resa su vicenda di fidejussione, ha avuto modo di rammentare che l'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fidejussione prestata dal suo amministratore postula l'accertamento dell'estraneità della garanzia dall'oggetto sociale della fidejubente ed inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 bis c.c. (Cass. 1759/92).
E la Corte romana, a tale regola di completo e subordinato esame delle questioni si è rigorosamente attenuta prima negando l'esistenza dei pretesi limiti statutari (ed anzi, per le tre distinte ragioni sopra riportate, affermando la generalità della procura institoria e la inesistenza di limitazioni statutarie) e poi, con ulteriore, subordinato ed ipotetico passaggio argomentativo ("..anche a voler ritenere sussistente l'indicato limite..") contestando l'opponibilità alla Cassa di tal limite ai sensi del cennato art. 2384 bis c.c. Ditalché - non avvedutasi la ricorrente della autonomia (e prevalenza logica) della prima ratio decidendi - non può trovare ingresso una censura limitata alla seconda (e subordinata) ragione di decisione, alla sua cognizione difettando, come costantemente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare.
Con il secondo motivo del ricorso si censura invece la successiva statuizione della pronunzia, là dove viene presa in esame la doglianza afferente la sussistenza di un grave conflitto di interesse tra rappresentante AL e rappresentata IR, conflitto che avrebbe dovuto portare all'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 1394 c.c.: ebbene, ad avviso della ricorrente, la Corte di Roma
avrebbe violato tale norma e l'art. 345 comma 2 c.p.c., rifiutando di conoscere della questione posta con il motivo di appello sull'erroneo assunto che si trattasse di domanda nuova;
di contro, da un canto la domanda era stata posta nella citazione in opposizione ed era stata riproposta nelle conclusioni 7.5.91 e solo illustrata in conclusionale, dall'altro canto - avendo riguardo alla sua posizione sostanziale di convenuta nel procedimento monitorio - la questione era inclusa in una mera eccezione riconvenzionale, certamente proponibile in appello alla stregua del previgente testo dell'art. 345 c.p.c. Ritiene il Collegio che la Corte di Roma abbia esattamente, se pur mancando di illustrarne le ragioni, rifiutato di conoscere della doglianza perché nuova.
Dalla (consentita) lettura degli atti emerge infatti: che nella citazione in opposizione a d.i. la IR collegava il petitum di annullamento della fidejussione AL 8.9.88 alla evidenza della alterazione della procura o, comunque, della esistenza di limitazioni statutarie;
che le conclusioni a verbale 7.5.91 richiamavano quelle dell'opposizione; che solo nella conclusionale la questione della annullabilità per conflitto di interessi veniva proposta dalla IR (trovando rifiuto all'accettazione del contraddittorio nella replica della opposta Cassa); che il Tribunale di Latina nella sentenza 27.12.93 non prendeva in esame tale domanda;
che essa veniva invece riproposta nel terzo motivo di appello, trovando nella sentenza impugnata la decisione reiettiva in esame.
Orbene non pare dubitabile il fatto che la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1394 c.c. non venne dalla IR introdotta in primo grado nel termine consentito dalle norme all'epoca vigenti e cioè in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Nè, si badi, a consentire il tempestivo ingresso nel giudizio di appello varrebbe obiettare, come intende la odierna ricorrente, che l'annullamento in discorso era stato invocato solo in sede di eccezione riconvenzionale (consentita all'opponente a d.i., convenuto sostanziale) e quindi utilizzando lo strumento processuale dell'eccezione che, nel vigore del testo dell'art. 345 c.p.c. ante riforma, era proponibile in appello (cass. 3618/99 - 712/98 - 8007/97). La IR, infatti, lungi dall'addurre la limitazione statutaria quale fatto impeditivo della legittimità della pretesa monitoria della Cassa, aveva, nella citazione in opposizione, chiesto in via principale l'invalidazione o l'annullamento della fidejussione 8.6.88 (indicandone una delle due ragioni nella limitazione statutaria del potere dell'amministratore o dell'institore) da tal pronunzia facendo discendere ("..e per l'effetto..") la richiesta di rimozione dell'opposto decreto.
E se, dunque, l'opponente aveva proposto vera e propria domanda riconvenzionale, come dianzi detto strutturata su un petitum di annullamento collegato a specifiche , duplici, ragioni (la falsità della procura e la violazione dei limiti statutari), non poteva certamente - in sede di conclusionale in primo grado e nella articolazione dei motivi di appello - assegnare a tal domanda una nuova causa petendi (il conflitto ex art. 1394 c.c.) senza incorrere, come giustamente fatto dalla Corte di merito, nel rilievo della preclusione ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c. Quanto al terzo motivo del ricorso, denunziante la violazione degli artt. 1175-1375 c.c. ed il vizio di motivazione (per avere la pronunzia impugnata scorrettamente escluso la riconoscibilità del conflitto di interesse basandosi su elementi incongrui e tralasciando di valutarne altri assai significativi), esso attinge evidentemente la seconda ratio della decisione della Corte sul terzo motivo di appello, quella per la quale si respingeva nel merito, ed in via di completezza espositiva ("..Ad ogni buon fine..."), la domanda di annullamento della quale era stata appena dichiarata la novità: ma respinte, come sopra, le censure avverso la prima ratio decidendi, e rilevata la correttezza del decisum di rilevata preclusione processuale, ne discende chiaramente l'assorbimento nella pronunzia reiettiva della cognizione del motivo in esame posto che la sentenza impugnata in quel decisum trova comunque valida ed autonoma ragione giustificatrice.
Dalla reiezione del ricorso discende la condanna della soccombente società alla refusione delle spese in favore della controricorrente Banca, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente IR Immobiliare s.r.l. in liq. a corrispondere alla Banca di Roma s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 456.400 per esborsi ed in lire 8.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001