Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento questorile, impositivo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, fa venir meno il presupposto di fatto del reato previsto dall'art. 6, comma sesto, legge 13 dicembre 1989, n. 401.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2011, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/10/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2152
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 4211/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI SA N. IL 07/03/1973;
2) LLAM MI N. IL 18/09/1972;
avverso la sentenza n. 143/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 30/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 giugno 2010, la Corte di Appello di Genova, ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa in composizione monocratica che ha dichiarato RO DR e DEIC CO colpevoli del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, come modificata dalla L. n. 377 del 2001, per non essersi presentati alla Questura di Massa e Carrara venti minuti dopo l'inizio dell'incontro di calcio, al quale partecipava la Massese Calcio, nell'ambito del torneo calcistico tenutosi a Villafranca in Lunigiana, condannandoli alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa con la sospensione condizionale della pena. Fatto commesso in Massa il 30 dicembre 2004. Con la recidiva generica, infraquinquennale e reiterata. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei propri difensori, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale e conseguente illogicità della motivazione. I ricorrenti hanno denunciato la violazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, e della D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 2 bis, ritenendo che l'obbligo di presentazione in Questura sussista solo quando la manifestazione sia stata organizzata sotto l'egida del CONI o della FIGC, ma non in occasione dello svolgimento di partite amichevoli. Inoltre, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato, sebbene il provvedimento dell'obbligo di presentazione fosse stato annullato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 26 maggio 2005, per mancato rispetto del termine a difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso risulta fondato e come tale assorbente rispetto alla prima censura avanzata.
Secondo la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, la violazione dell'obbligo di comparizione negli uffici di polizia competenti, una o più volte negli orari indicati e nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali è stato stabilito il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 40.000. Nella tipizzazione del fatto costituente reato il legislatore ha fatto ricorso, dunque, alla tecnica della norma penale in bianco. La fattispecie incriminatrice, infatti, non descrive il comportamento penalmente rilevante, ma si limita a rinviare alla disposizione precettiva, contenuta nella L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, sanzionandone la relativa violazione. Più in particolare,
la fattispecie è strutturata in forma omissiva, e si realizza nel momento in cui il destinatario del DASPO non ottemperi al provvedimento del questore, non comparendo presso gli uffici di polizia competenti in coincidenza dello svolgimento delle manifestazioni sportive cui è fatto divieto di accedere. Il presupposto del reato è, dunque, costituito dall'adozione di un efficace provvedimento da parte del questore, provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, deve essere conforme a tutti i requisiti previsti dalla legge. In tema di misure preventive volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte ha affermato, infatti, che, il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità competente in occasione di manifestazioni sportive, "ha l'obbligo di garantire il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un contraddittorio cartolare nel termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni, con la conseguenza che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza va annullata, con conseguente cessazione di efficacia del provvedimento del Questore" (da ultimo, sez. 3 n. 16405 de 10/03/2010, Quattrocchi, rv. 247664). Pertanto, senza un valido provvedimento del Questore, il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6, non è configurabile. Secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5115 del 28/11/2001, Salvini, Rv. 220708), quando la fattispecie di reato presuppone un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione di un comportamento del privato emessa da un organo pubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare se il fatto integri o meno la fattispecie considerata, svolgendo un sindacato sul provvedimento. In questo caso non si tratta di disapplicare l'atto amministrativo, ma di valutare l'efficacia di quest'ultimo e, conseguentemente, in caso di inefficacia od invalidità, il difetto del presupposto dello stesso reato contestato.
La questione è, sotto questo aspetto, assimilabile alla fattispecie di inosservanza del provvedimento dell'autorità di cui all'art. 650 c.p.. A tal proposito, questa Corte (sez. F, sentenza 35576 del
30/07/2004, Giovinazzo, Rv. 229544) ha affermato che, l'inosservanza del provvedimento presupposto della contravvenzione, nella specie un'ordinanza contingibile ed urgente, non integrava il reato previsto dall'art. 650 c.p., perché l'ordinanza non poteva essere considerata più operativa - e quindi efficace - a cagione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua emanazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all'ordine di allontanamento dello straniero che sia illegittimo perché privo di motivazione, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, (cfr. sez. 1, sentenza n. 1575 del 21/12/2006,
Tanase).
Nella vicenda qui all'esame, questa Corte aveva in precedenza annullato, per mancato rispetto dei termini a difesa, l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Massa aveva convalidato il provvedimento emesso dal Questore nei confronti dei ricorrenti che obbligava gli stessi a presentarsi presso gli uffici di polizia competenti. Quindi in relazione alla violazione delle prescrizioni di tale provvedimento, fatto reato per i quali i ricorrenti sono stati tratti a giudizio, non poteva dirsi valido il provvedimento adottato dal Questore. Infatti, come già affermato da questa Corte, il titolo annullato non può essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale (cfr. Sez. U, sentenza n. 4443 del 29/11/2005 Spinelli, Rv. 232713). Per tali motivi, difetta il presupposto per affermare la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui alla L. 13 dicembre 1939, n. 401, art. 6, comma 6, non potendosi ravvisare il reato ascritto per insussistenza del presupposto di fatto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012