Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
ITALIANA O L L 74 O B 3 BBLICA E E . N IO 1-11-19 Z A E R C T A IS P 2 G I . E L D R 39 E A IC D E E D T 6 IU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 N . E G S T A CORTE SUPREM8219/01 E T E R N A T (IS Oppsizione a SEZIONE TERZ CI precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R. G. N. 17104/98 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.18846 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. TALEVI Consigliere Ud. 16/02/01Dott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da: il 19 GIU 2001 IL CANCELLIERE GENGHINI DARIO, NI NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI GINA, difesi dall'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO Società per Azioni (già: ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO Società per Azioni), elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 2001 10, presso 1'Avvocato FERRI GIANCARLO che la difende, 327 giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 7022/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 27/9/1997, depositata il 01/10/97; RG.8174/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIANCARLO FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo con assorbimento dei successivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IO GH, con atto di precetto del 13 feb- braio 1996, ha intimato il pagamento della somma di ol- tre lire 9 milioni all'Istituto CArio S. Paolo di Torino e questo vi ha proposto opposizione davanti al giudice di pace di Roma con atto del 23 febbraio 1996. Con l'opposizione la CA ha eccepito che l'atto di precetto non recava la procura all'avvocato Antonio IA, che le somme richieste non erano dovute e che, comunque, erano eccessive.
2. L'opposizione è stata accolta con sentenza del 1° ottobre 1997. Il giudice di pace, con la sentenza, ha dichiarato 2 la nullità dell'atto di precetto, in quanto non era ri- sultato che il GH avesse conferito procura alle liti all'avvocato Nicola IA, ed ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.
3. Per la cassazione di questa sentenza hanno pro- posto ricorso IO GH e Nicola IA ed il primo ha depositato anche memoria. Resiste con controricorso la spa Istituto CArio S. Paolo di Torino. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso è censurato il punto della decisione nel quale è stato ritenuto che l'avvocato Nicola IA non era fornito di procura: motivo di violazione dell'art. 617 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la questione era supe- rata dal fatto che la CA non l'aveva proposta tempe- stivamente. Essi, sostanzialmente, invocano il princi- pio secondo il quale il giudice del merito avrebbe do- vuto rilevare d'ufficio che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla noti- ficazione dell'atto di precetto avvenuta il 13 febbraio 1996. Con il secondo motivo del ricorso è sostenuto che la nullità del precetto non poteva essere dichiarata, in quanto la procura all'avvocato IA era stata 3 dell'esecuzione: comunque conferita prima dell'inizio motivo di violazione degli artt. 83, 84 e 125 cod. proc. civ. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che il giudice di pace era tenuto all'osservanza delle regole processuali prima indicate, nonostante la causa doveva essere decisa secondo equità in ragione del suo valore inferiore a lire due milioni.
2. Preliminarmente deve essere verificata d'ufficio la legittimazione delle parti che hanno proposto il ri- corso per cassazione. Quella di IO GH è stata contestata dalla controricorrente, la quale ha dedotto che egli non ha interesse ad impugnare la sentenza "che non lo riguar- da, né lo pregiudica in alcun modo". La legittimazione dell'avvocato Antonio IA deve essere verificata alla stregua del fatto che il ricorso non contiene alcuna censura delle parti della sentenza che lo riguardano direttamente.
3. Il potere di impugnare una decisione, in quanto esercizio dell'azione in funzione introduttiva di una nuova fase di giudizio, richiede, come sua condizione, la legittimazione dell'impugnante. Questa si ricava dall'interesse ad ottenere la mo- dificazione, in tutto o in parte, della decisione rite- 4 nuta non corrispondente al proprio interesse, e dalla soccombenza. Interesse e soccombenza, cioè, individuano le parti che hanno il potere di impugnare. Ciò in linea astratta. In concreto, tale potere deve manifestarsi attra- verso l'esercizio che ne faccia il soggetto cui esso conferito con la proposizione dell'atto di impugnazio- ne, contenente i motivi corrispondenti al tipo di impu- gnazione proposta.
4. La sentenza del giudice di pace di Roma, come stato indicato, è stata resa tra la spa Istituto CA- rio S. Paolo di Torino e IO GH, rappresentato in giudizio dall'avvocato Antonio IA. Essa contiene due decisioni: la prima dichiarativa della nullità dell'atto di precetto;
la seconda di con- danna dell'avvocato IA al pagamento delle spese del giudizio. La prima decisione riguarda direttamente IO Gen- ghini, in danno del quale è stata dichiarata la nullità del precetto. IO GH, pertanto, ha interesse ad ottenere la modificazione della decisione, che in questa parte non corrisponde al suo interesse di conseguire il paga- mento della somma domandata. 5 La seconda decisione, condannando direttamente l'avvocato IA al pagamento delle spese del giu- dizio, ha conferito a costui il potere di impugnarla in ragione della soccombenza che ne è derivata. L'avvocato IA, tuttavia e per i principi che sono stati esposti, doveva trasformare il potere concreta indi- astratto di impugnare la sentenza nella cazione delle ragioni della decisione, relativa alla condanna alle spese, che erano criticate. Il ricorso per cassazione dell'avvocato IA, per la parte che lo riguarda, non contiene censura al- cuna che sia rivolta contro il capo della sentenza del giudice di pace di Roma di condanna condanna al paga- mento delle spese di quel giudizio. Il ricorso per cassazione, pertanto, deve essere parte in cui risulta dichiarato inammissibile nella proposto dall'avvocato Nicola IA, soggetto non altrimenti legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione.
5. I motivi del ricorso per cassazione possono es- sere esaminanti congiuntamente, in quanto involgono il comune problema della validità dell'atto di precetto che non sia stata tempestivamente rilevata dall'intima- to.
5.1. Il contenuto dell'atto di precetto è indicato 6 dall'art. 125 cod. proc. civ. La norma dispone che l'atto deve essere sottoscrit- to dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, il quale deve essere munito di procura. La disposizione non richiede che la procura sia conferita contestualmente alla notificazione del- l'atto; consente, piuttosto, che lo sia anche dopo, purché in data anteriore al compimento del pignoramen- to, che è l'atto immediatamente successivo al primo: Cass. 17 luglio 2000, n. 9365, tra le più recenti. La disciplina ora indicata, quando non sia osserva- comporta che l'atto del precetto è invalido e non ta, è, quindi, in grado di condurre efficacemente verso il suo esito finale il procedimento che con esso si apre. L'invalidità ora indicata, tuttavia, non è del tipo di quelle assolute, ma deve essere rilevata dalla parte intimata, attraverso opposizione e questa si qualifica come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del pri- mo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Questa norma, infatti, prende in considerazione le irregolarità in senso ampio dell'atto di precetto, che si sono verificate prima dell'inizio dell'esecuzione, e dispone che esse debbono essere fatte valere nel termi- ne perentorio di cinque giorni, il quale decorre dalla notificazione dello stesso precetto: Cass. 5 luglio 7 1999, n. 6936, tra le tante.
5.2. La fattispecie che interessa, come è stato in- dicato, è caratterizzata dai seguenti dati: l'atto di precetto è stato notificato alla spa Istituto CArio S. Paolo di Torino il 13 febbraio 1996; l'opposizione al precetto è stata proposta con ricorso notificato il successivo giorno 23 febbraio. L'opposizione, quindi, è stata proposta ben al di del termine di cinque giorni dalla là notificazione dell'atto di precetto. Né vale obbiettare, come dichiara la CA, che la violazione dell'art. 617 non sussiste, vertendosi in tema di opposizione all'esecuzione. Infatti, nell'atto di opposizione era chiaramente messo in evidenza che l'atto di precetto non recava la sottoscrizione del procuratore dell'intimante ed il mo- tivo qualificava l'opposizione come agli atti esecuti- vi. Il fatto che nell'opposizione fosse anche denuncia- to che le somme richieste non erano dovute o, comunque, erano eccessive non è rilevante in questo giudizio, perché la sentenza impugnata non ha affrontato questi temi, che potevano consentire l'inquadramento dell'opposizione tra quelle indicate dall'art. 615 del 8 codice di rito, e si limitata a pronunciarsi sulla validità dell'atto di precetto sotto il suo profilo formale. Ove l'avesse fatto, egualmente l'eccezione della CA non sarebbe rilevante, in quanto si sarebbe avuta una decisione articolata in più capi. Alcuni di questi avrebbero avuto ad oggetto l'opposizione agli atti ese- cutivi, altri l'opposizione all'esecuzione; ciascuno di essi soggetto a diversi e separati mezzi di impugnazio- ne.
5.3. Il giudice di pace di Roma, al quale l'Istitu- to CArio S. Paolo di Torino aveva posto la questione della validità formale dell'atto di precetto, doveva rilevare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposi- zione e dichiararne la inammissibilità per tardiva pro- posizione. Infatti, il giudice di pace è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il processo, anche quando la controversia deve esser da lui decisa secondo equità in ragione del valore di essa, come è giurisprudenza con- solidata di questa Corte.
5.4. Il fatto che l'opposizione sia stata proposta tardivamente può essere rilevato d'ufficio da questa Corte, trattandosi di condizione dell'azione. In questa sede, cioè, può essere dichiarato che 9 l'opposizione a precetto proposta dall'Istituto CA- rio S. Paolo di Torino del 23 febbraio 1996 è inammis- sibile perché tardiva. In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata nel punto in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichia- rato inammissibile nella parte in cui è stato proposto dall'avvocato Antonio IA e la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto. Si tratta di cassazione con rinvio allo stesso giu- dice di pace di Roma per la decisione da rendere sugli altri motivi dell'opposizione. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi.
p. q. m.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso propo- sto dall'avvocato Nicola IA, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dichiara inammissibile l'opposizione contro di questo proposta dall'Istituto CArio S. Paolo di Torino, rinvia la causa al giudice di pace di Roma per l'esame degli altri motivi della 10 stessa opposizione. Compensate le spese di questo giu- dizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 16 febbraio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Lay for НО Шибер Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, 1 1-8-61U: 2001 . IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista O 4 7 L : L 3 . E O N B C , E 1 A P 9 7 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 G R E A E 6 D N 4 E . . T T T S N T I E ( R S E A 11