Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. (Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l'aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 40829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40829 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
40829 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Maurizio FUMO -Presidente - Sent. n. sez. 1793 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP 4/7/2017 Dott. Caterina MAZZITELLI - Consigliere R.G.N. 46995/2016 Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: RO AU, nata a [...], 1'8/6/1979; avverso la sentenza del 9/6/2016 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato al condanna di RO AU per la sottrazione di una borsa dal sedile dell'autovettura della persona offesa previa effe razione del finestrino del veicolo, riqualificando il fatto, originariamente contestato sotto il titolo della rapina impropria, come furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 6 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui al n. 6 dell'art. 625 c.p. In tal senso la ricorrente contesta la qualificazione della borsetta della persona offesa come bagaglio, trattandosi di oggetto per sua natura destinato ad essere portato indosso alla persona. Ed allo stesso modo eccepisce che il furto è avvenuto all'interno della vettura della persona offesa parcheggiata dinanzi alla sua abitazione, talchè la stessa non potrebbe essere ritenuta una viaggiatrice nel senso ed agli effetti della disposizione suindicata pena l'elusione della ratio che la ispira. Con il secondo motivo deduce violazione di legge eccependo la violazione del principio di correlazione per l'omessa contestazione delle circostanze ritenute integrare l'aggravante in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per definizione la "borsetta" non è cosa che si "porta indosso", come sostenuto dalla ricorrente, ma che la persona "porta con sé" (Sez. 2, n. 4017 del 21 gennaio 1972, Davalos, Rv. 121261) e costituisce un accessorio dell'abbigliamento anche del viaggiatore la cui funzione è generalmente ben più articolata di quella riduttivamente definita nel ricorso, talchè la prospettata assimilazione ad altri oggetti come il portafogli è destituita di fondamento, come dimostrato dalle stesse circostanze che caratterizzano il fatto contestato, posto che la persona offesa aveva lasciato la suddetta borsetta a bordo del proprio veicolo mentre si era allontanata per una passeggiata. Parimenti infondata è la pretesa di escludere in capo alla stessa persona offesa la qualifica di viaggiatore. Come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile a quella odierna, infatti, integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 c.p. la condotta di colui che si impossessi della borsa contenente documenti e valori collocata dalla persona offesa a bordo della propria autovettura, considerato che quest'ultima si qualifica come "viaggiatore" anche se utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo - essendo, a tal fine, rilevante non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo 'spostamentò in sé - e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori, dovendosi intendere per 'bagagliò le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 44820 del 12 maggio 2014, Caldaras, Rv. 261304).
3. Manifestamente infondata è altresì l'eccezione processuale svolta con il secondo motivo. Premesso che la derubricazione del fatto da rapina in furto è avvenuta su sollecitazione della stessa imputata, va ricordato che le disposizione contenute negli artt. da 516 a 522 c.p.p., avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, rv 248051; Sez. Un. n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, rv 205620). In particolare, per oramai consolidata giurisprudenza, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione о variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. In tal senso deve allora ritenersi che correttamente la Corte territoriale abbia escluso il difetto di contestazione, posto che già l'imputazione contiene la precisa descrizione dell'oggetto della sottrazione, mentre le condizioni di tempo e di luogo idonee a qualificare la persona offesa come "viaggiatore" nel senso sopra ricordato erano agevolmente evincibili dagli atti posti a conoscenza dell'imputata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso processuali e della somma di euro Così deciso il 4/7/2017 Il Consigliere estensore Luca Pistorelli решь
P.Q.M.
e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il Presidente Maurizio Fumo esuiquêreفهو addl 07 SET 2017 IL FUNZIONARIO IUDICARIO all se