Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 40829
CASS
Sentenza 4 luglio 2017

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In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. (Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l'aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 40829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40829
    Data del deposito : 4 luglio 2017

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