Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU02 83 3 /03 IN NOM Oggetto -responsabilita SEZIONE TERZA CIVILE einl Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5880/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE 6452 Cron. Rel. Consigliere 805 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 12/06/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONDEMI dall'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta MORABITO, difeso delega in atti;
ricorrente 1
contro
AS ASSIC SPA, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Michele Corbo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, 2002 presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che 1345 la difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente- nonchè
contro
UO LO DO;
intimato - avverso la sentenza n. 81/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione II Civile, emessa il 14/010/97 e depositata il 09/02/98 (R.G. 496/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato IE GIAMPA' (per delega Avv. Antonio ROMANO); udito l'Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In seguito alla morte di AR AT, investita il 19 maggio 1986 dall'auto di BU CA, assicurato con la s.p.a. AS Assicurazioni, e deceduta il 15 giugno 1986 nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Lamezia Terme, con due distinte citazioni, UT Pie- tro, coniuge superstite, e UT CE e AR 10, figli della defunta, convenivano in giudizio, in- nanzi al Tribunale della stessa città, il BU, la 2 compagnia AS e l'U.s.l. n. 17, per ottenere il ri- sarcimento dei rispetti danni. Riuniti i giudizi, si costituivano i convenuti. Il BU chiedeva che il risarcimento fosse posto a carico della propria assicuratrice, mentre quest'ultima e 1'U.s.
1. respingevano ogni responsabilità. L'adito Tribunale, con sentenza del 25 luglio 1996, rigettava la domanda contro l'U.s.l.; condanna l'AS e il BU, in solido, a pagare a UT IE lire 60.422.000, e a UT RA e UT AR lire 45.211.000 ciascuno, oltre alla rivalutazione dal dì del fatto e agli interessi graduali con la medesima de- correnza;
e a pagare altresì a ciascuno degli attori, secondo la propria quota ereditaria, lire 2.813.508, M sempre con gli accessori di cui sopra. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 9 febbraio 1998, in contumacia del BU, in parziale ac- coglimento del gravame dell'AS, ha condannato quest'ultima, in solido col BU, al pagamento, in fa- vore dei UT, di un risarcimento di lire 30.000.000 ciascuno, per il danno morale, oltre agli interessi graduali e alla rivalutazione dal dì del fatto alla da- ta della sentenza, nonché al pagamento, in favore di ciascuno, "pro quota", di lire 2.000.000 per il danno biologico, oltre agli accessori di cui sopra. 3 Per la cassazione di detta sentenza ricorre UT IE, formulando cinque mezzi di annullamento. Resi- ste con controricorso la compagnia AS. Il BU non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112, 329 e 342 C.p.c. (art. 360 n. 4 C.p.c.), il ricorrente sostiene che la Corte ha negato il risarci- mento del danno patrimoniale in suo favore, sebbene il capo fosse passato in giudicato, in ordine sia all' "an" che al "quantum" liquidato, perché non impugnato M dall'appellante. Invero col secondo motivo l'appellante AS si è dabuta soltanto del danno patrimoniale attribuito ai figli della defunta, mentre nessuna lagnanza ha solle- vato in ordine all'analoga statuizione emessa in favore del coniuge superstite. In subordine, il UT formula vari altri motivi, denunciando la violazione dell'art. 4 del D.L. 23 di- cembre 1976 n. 857, conv. Nella legge 26 febbraio 1977 n. 39; degli artt. 1223 e 2056 C.c.; degli artt. 2727 e 2729 C. C.; dell'art. 1226 C. c. (art. 360 n. 3 C. c.). Rispettivamente, lamenta che, per la determinazione del reddito figurativo della moglie, non si sia fatta ap- plicazione del criterio del triplo della pensione so- ciale;
sostiene che, nel caso di specie, v'è la certez- za del danno futuro, perché esso ricorrente, marito convivente della "de cujus", dal momento dell'incidente non ha potuto più usufruire delle prestazioni domesti- che della moglie;
ricorda che la prova del danno può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi, incluse le presunzioni semplici;
rileva infine che il diniego del danno patrimoniale è errato anche perché, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è li- quidato dal giudice con valutazione equitativa. La prima censura è fondata. Occorre premettere che il Tribunale, per quanto qui interessa, liquidò a UT IE lire 30.000.000 per il risarcimento del danno morale e lire 30.422.000 per M il risarcimento del danno patrimoniale subito "jure proprio" in conseguenza della morte della moglie, per un totale di lire 60.422.000 (in aggiunta alla quota ereditaria su lire 2.000.000 per il danno biologico e su lire 813.508 per 27 giorni di invalidità temporanea assoluta, non più oggetto di controversia). La Corte d'appello, accogliendo il secondo motivo del gravame della AS, ha negato al coniuge super- stite il risarcimento del danno patrimoniale, e per conseguenza ha ridotto il risarcimento al solo danno morale (lire 30.000.000), eliminando altresì l'importo 5 riconosciuto "jure hereditario" a titolo di danno da invalidità temporanea assoluta maturato in саро alla defunta (lire 813.508). Forma oggetto del ricorso soltanto la riforma con- cernente il danno patrimoniale subito "jure proprio" dal UT in conseguenza della morte della moglie (lire 30.422.000). Orbene, l'esame diretto del gravame della AS, cui questa Corte è tenuta, atteso il denunciato "error rilievi mossi a tale capo della decisione dal ricorren- M in procedendo", dimostra all'evidenza la fondatezza dei te. Esclusi il primo e il terzo motivo, riguardanti, rispettivamente, il nesso causale tra le lesioni e la morte e la liquidazione del danno morale, il secondo motivo, pur recando, nella rubrica, un generico riferi- mento alle somme dovute a titolo di danno patrimoniale "agli attori", non contiene, nel testo, alcuno specifi- co motivo di censura che concerna la posizione del co- niuge superstite, tutte le critiche essendo rivolte unicamente al risarcimento attribuito ai figli. Infatti l'appellante, preso atto, senza obiettare alcunchè, che il Tribunale "ha dovuto effettuare una valutazione presuntiva" del reddito della AR (sul- la base, è bene ricordare, del triplo della pensione 6 sociale annua), rileva che i figli non beneficiavano di prestazioni economiche da parte della genitrice e quin- di non furono privati, a causa del decesso, di alcuna utilità patrimoniale, anche perché erano già maggioren- ni e non più con essa conviventi. L'ultima parte del motivo è dedicata al danno pa- trimoniale da invalidità temporanea assoluta, di cui il Collegio non deve occuparsi. Coordinando il titolo col testo del motivo è chiaro dunque che gli "attori" dei quali si contesta il danno sono esclusivamente i figli della defunta e non anche il coniuge superstite, la cui posizione, scindibile da quella degli altri due, è completamente ignorata dall'appellante. 么 Nessun argomento contrario può trarsi, come vorreb- be la resistente, dalle conclusioni dell'atto di appel- lo, genericamente riferite agli "eredi", perché la loro portata va letta in connessione con la parte motiva, nella quale, come s'è detto, difettano censure specifi- che relative alla posizione di UT IE;
e pertan- to non è possibile dedurne che il ricorrente fosse CO- involto nel gravame in relazione alla voce di danno che qui interessa. La conclusione è che, come giustamente sostiene il ricorrente, il capo relativo all'attribuzione 7 dell'importo di lire 30.422.000 a titolo di danno pa- trimoniale "jure proprio", passato in giudicato per di- fetto d'impugnazione, non poteva essere riformato dal giudice di appello. Pertanto, pronunciando nel merito, il Collegio di ciò deve dare atto, provvedendo a cassare senza rinvio la sentenza, nella parte in cui ha negato al UT il risarcimento del danno in parola riconosciutogli in prime cure. Gli ulteriori motivi di censura, subordinati, re- stano assorbiti. Ai sensi dell'art. 385 2° comma C.p.c., all'AS fatto carico, in favore del UT, delle spese di M va primo e secondo grado, negli importi liquidati per l'intero nella sentenza impugnata (lire 6.604.315, di cui676.315 per spese, 1.428.000 per diritti di procura- tore, e 4.500.000 per onorari, per il primo grado;
lire 7.176.315, di cui 676.315 per spese, 1.500.000 per di- ritti di procuratore, e 5.000.000 per onorari, per il secondo grado). La stessa AS deve rimborsare al UT, secondo soccombenza, anche le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nel dispositivo. Nei rapporti tra UT IE e il BU si ravvi- sano giusti motivi di compensazione delle spese 8 dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbiti gli altri motivi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronun- ciando nel merito, in ordine alla domanda di risarci- mento del danno patrimoniale in favore di UT Pie- il grubicato tro, dichiara essersi formato interno su tale punto;
condanna 1'AS a rimborsare al UT le spese del primo e secondo grado del giudizio, nell'importo liquidato per l'intero dalla sentenza impugnata;
condanna altresì la AS a rimborsare al UT le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Eu- ro.。208,63; oltre a Euro 1.500 per onorari;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio nei rapporti tra il UT e il BU. Così deciso a Roma, addì 12 giugno 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Kaly Vition's furn IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositaks Consell 25.02.03 A 9