Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'interesse a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, atteso che l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2005, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/12/2005
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2071
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 030674/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AL N. il 9/10/1965;
2) MO LV N. il 28/10/1938;
Avverso l'ordinanza del 13/7/05 Del Tribunale del Riesame di Massa;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Foti;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI. OSSERVA
1- LL DO, indagato per detenzione illegale di armi anche clandestine e per spaccio continuato di sostanze stupefacenti, e TI LV ricorrono avverso l'ordinanza, emessa il 13 luglio 2005, con la quale il Tribunale del Riesame di Massa ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame dagli stessi proposta avverso il decreto, emesso dal PM il 29/06/05, di sequestro delle somme depositate presso i conti correnti nn. 371/68 e 370/89 intestati alla TI, madre di LL DO, e presso il c/c n. 987/24, intestato a quest'ultimo; conti accesi presso la filiale di Massa-Castagnola della Banca Toscana.
Nel provvedimento impugnato i giudici del riesame hanno riassunto brevemente le fasi più significative delle indagini che avevano indotto il PM a ritenere che il LL fosse responsabile di un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno esposto le ragioni per le quali corrette dovessero ritenersi le conclusioni alle quali lo stesso PM era pervenuto con riferimento non solo alla sussistenza di significativi dati probatori a carico dell'indagato, ma anche alla qualifica di "corpo del reato", in quanto provento dell'illecito commercio, attribuita alle somme contenute nei predetti conti bancari, in vista della consistenza delle stesse (complessivamente si trattava di centinaia di migliaia di Euro) e della loro assoluta sproporzione rispetto all'assenza di redditi legittimi in capo all'indagato (che non svolgeva alcuna attività lavorativa) ed alla madre (titolare di pensione di soli 539,00 Euro mensili), ritenuta prestanome del figlio. Tanto specificato, lo stesso Tribunale, rilevato anche che la fluidità delle ipotesi investigative fino al momento specificate, propria delle indagini preliminari, consentiva ancora al PM di contestare ulteriori condotte delittuose emergenti dal prosieguo delle indagini stesse, anche in quanto connesse, in senso soggettivo e probatorio, con i fatti in precedenza accertati, ha ritenuto di non potere entrare nel merito della valutazione della sussistenza delle esigenze probatorie necessaria per mantenere in vigore il sequestro. Tale valutazione, ha sostenuto il Tribunale nel provvedimento impugnato, deve ritenersi preclusa, essendo il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad impugnare. Richiamando i principi elaborati da questa Corte con le sentenze n. 2678/03 e 16726/03, i giudici del riesame hanno evidenziato come, esistendo il fumus della provenienza delle somme sequestrate dall'attività di spaccio di stupefacenti, il LL, in quanto parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, non ha diritto alla restituzione di somme che rappresentano la controprestazione delle illecite cessioni. Colui che riceve denaro costituente il compenso della cessione di droga, hanno ancora sostenuto quei giudici, richiamando la sentenza n. 4254/96 di questa Corte, viene a trovarsi, rispetto al bene, in relazione puramente materiale, caratterizzata da mala fede originaria e perciò priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. Analoghe argomentazioni sono state proposte nei riguardi della TI, in quanto prestanome e concorrente dell'indagato, effettivo gestore delle somme.
Nei confronti di ambedue, quindi, è stata ritenuta la carenza di interesse ad impugnare, donde, in conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di riesame.
Ricorrono, quindi, il LL e la TI avverso tale ordinanza e deducono:
a) Carenza di motivazione circa la denunciata abnormità del decreto di sequestro, intervenuto dopo che un precedente sequestro era stato annullato dallo stesso Tribunale. Sostengono i ricorrenti che il provvedimento impugnato altro non sarebbe che la riproposizione del precedente, con l'unica aggiunta di un nuovo capo d'imputazione, e come tale illegittimo o abnorme in quanto palese escamotage per non sottostare ai mezzi d'impugnazione.
b) Manifesta illogicità della motivazione, laddove nel provvedimento impugnato si sostiene la carenza d'interesse al gravame. L'asserita illiceità della provenienza delle somme sequestrate non farebbe venir meno, secondo i ricorrenti, l'interesse all'impugnazione. c) Carenza di motivazione nella parte in cui il Tribunale, ritenendo assorbente la inammissibilità ex art. 591 c.p.p., non ha motivato in ordine agli elementi probatori comprovanti la circostanza che la TI fosse solo formale intestataria dei conti sequestrati e non anche titolare delle somme depositate a suo nome.
d) Carenza di motivazione, violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione e dell'art. 253 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, non avendo il Tribunale preso in esame il motivo con il quale i ricorrenti avevano censurato il decreto di sequestro emesso dal PM anche sotto il profilo del "fumus commissi delicti", non esplicitato se non con un generico riferimento alle indagini dei carabinieri. e) Violazione di legge, con riferimento all'art. 262 c.p.p., comma 1, non avendo lo stesso Tribunale esaminato, ritenuta l'assorbenza dell'inammissibilità rilevata, il tema della superfluità del vincolo reale in relazione allo scopo delle indagini. Concludono, quindi, i ricorrenti, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
2- Premessa la palese infondatezza dei motivi illustrati sub a) e d), avendo i giudici del riesame correttamente ed adeguatamente motivato circa: a) la legittimità del decreto di sequestro, pur dopo l'annullamento di precedente provvedimento dello stesso tenore, in ragione del sopravvenire, nel prosieguo delle indagini, di nuovi elementi di valutazione idonei ad enucleare diverse e più gravi ipotesi delittuose (spaccio di sostanze stupefacenti) rispetto a quelle inizialmente ipotizzate (detenzione illecita di armi); b) la congruità degli elementi indizianti acquisiti dall'accusa, osserva la Corte che il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione di legge da ritenersi integrata anche dalla palese inconsistenza logica della motivazione, con riferimento alla dichiarata inammissibilità della richiesta di riesame per carenza d'interesse. Occorre, anzitutto, rilevare che contro il provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. sono previsti due diversi mezzi di reclamo: il riesame, disciplinato dall'art. 257 c.p.p., e l'opposizione, regolato dal successivo art. 263. Mentre attraverso il riesame viene richiesto, al competente Tribunale, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5, di verificare la sussistenza delle condizioni,
formali e sostanziali, legittimanti l'adozione del provvedimento, con l'opposizione l'interessato richiede la restituzione della cosa in quanto, a suo giudizio, sia venuta meno l'esigenza di mantenere il sequestro ai fini della prova. I due istituti, dunque, pur tra loro complementari, presentano sostanziali differenze in quanto, il primo, mira ad accertare la legittimità originaria del sequestro, la seconda, tende a verificare la persistenza dei presupposti applicativi dello stesso.
In sede di riesame, pertanto, non è in discussione il tema della restituzione della cosa oggetto di sequestro, bensì la sussistenza dei presupposti del sequestro al momento dell'adozione del relativo provvedimento.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno inteso attivare il reclamo disciplinato dall'art. 257 c.p.p., di guisa che al Tribunale di Massa competeva solo di accertare la sussistenza di quei presupposti e, dunque, da un lato, di verificare la congruità degli elementi indiziari raccolti dall'accusa in relazione alla fattispecie delittuosa ipotizzata ed il rapporto di pertinenzialità della cosa oggetto di sequestro rispetto alla stessa fattispecie, dall'atro, di individuare le concrete finalità probatorie ad essa attribuite in funzione dell'accertamento dei fatti.
Orbene, a tale compito non hanno correttamente adempiuto i giudici del riesame che, se da un lato hanno adeguatamente esaminato il tema della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alla fattispecie delittuosa ipotizzata dall'accusa, pure esaminata sotto il profilo della sua astratta sussistenza, dall'altro hanno del tutto omesso di esaminare il tema delle finalità probatorie perseguite dal provvedimento in funzione dell'accertamento dei fatti. Alla palese omissione, peraltro, si accompagna, nel provvedimento impugnato, l'anomalo riferimento a temi, come quelli relativi alla "valutazione della sussistenza delle esigenze probatorie necessarie per mantenere in vigore il sequestro" ed al "diritto (dei ricorrenti) alla restituzione delle somme di denaro", che sono tipici dell'opposizione, prevista dall'art. 263 c.p.p. e che sono del tutto estranei al procedimento per riesame che, come già rilevato, mira esclusivamente ad accertare la sussistenza dei presupposti del sequestro, come sopra individuati, al momento dell'adozione del relativo provvedimento.
In realtà, i giudici del Tribunale di Massa sembrano, ad un certo punto, avere spostato il tema dell'indagine loro demandata, nel senso che essa, dalla legittima e doverosa verifica di quei presupposti, è improvvisamente passata alla non pertinente individuazione dell'interesse dei ricorrenti alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro. Tema che, come già rilevato, esula da quell'indagine e che ha determinato l'illegittima declaratoria d'inammissibilità. D'altra parte, contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza impugnata, nel caso del riesame, l'interesse ad impugnare, quanto meno dell'indagato, prescinde del tutto dall'interesse alla restituzione della cosa, ove si consideri il diritto dello stesso di richiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile, posto il suo interesse a verificare che ogni mezzo che tenda all'acquisizione della prova abbia ingresso nel procedimento solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge. L'art. 257 c.p.p., del resto, espressamente stabilisce che, contro il decreto di sequestro "l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame....".
Ed allora, l'anomala frammistione, nel provvedimento in esame, di temi e principi relativi a procedure di reclamo del tutto diverse, l'illegittima dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame avanzata dai due ricorrenti, conseguente alla ritenuta loro carenza d'interesse, integrano l'ipotesi della manifesta illogicità della motivazione, nei termini sopra rilevati, che determina l'annullamento del provvedimento stesso.
L'ordinanza impugnata dev'essere, in conclusione, annullata, con rinvio al Tribunale di Massa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006.