Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza di una delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto, il giudice di appello è legittimato a rilevare la carenza di altri elementi costitutivi del diritto stesso, non potendosi ritenere formato, sul punto, alcun giudicato interno ove la parte appellata, per altro verso vittoriosa, abbia in primo grado contestato "tout court" la sussistenza dei requisiti di legge la cui ricorrenza non poteva, per l'effetto, dirsi implicitamente ammessa, dovendosi essa, viceversa, verificare d'ufficio, presupposto indefettibile per il formarsi del giudicato implicito essendo, per converso, la circostanza per cui tra la questione posta dall'appellante e quella in concreto decisa in primo grado sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, ovvero di pregiudizialità logica indefettibile ai fini della decisione (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di appello - che, in relazione ad un'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo agricolo emessa nei confronti dell'AIMA in favore di una associazione provinciale ortofrutticola e poi revocata dal tribunale in primo grado per gravi irregolarità della beneficiaria, aveva rigettato l'impugnazione di quest'ultima escludendo l'esistenza delle irregolarità suddette, ma rilevando l'esistenza dell'altra delle due condizioni ostative al versamento dei contributi da parte dell'AIMA, e cioè quella del non avvenuto pagamento ai produttori associati delle indennità oggetto del contributo medesimo (Reg. CEE 1035/1972), circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa associazione in primo grado, e sollevata dal Ministero mercè deposito, nel giudizio dinanzi al tribunale, degli esiti della relativa istruttoria amministrativa - specificando ancora come del tutto legittimamente l'appellato vittorioso in primo grado poteva allegare, in secondo grado, la carenza della condizione predetta, posto che la verifica di tale requisito, non esaminato dal Tribunale, poteva e doveva addirittura formare oggetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice di appello).
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE A.P.O.A. ESPERIA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ORTOFRUTTICOLA AGRUMARIA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIANO ZUCCOLI 47, presso l'avvocato MARIA GIOVANNA TALIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELVIRA CAPPA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del legale rappresentante e del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 389/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Talia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato De Bellis che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Roma, con sentenza del 5 febbraio 1997, revocava il decreto del 27 aprile 1994 con cui il proprio Presidente aveva ingiunto all'AIMA il pagamento della somma di L. 334.807.346 in favore dell'Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria di Catanzaro Esperia (APOA) a titolo di contributo per il conferimento dei cavolfiori nei mesi di marzo e aprile 1989.
L'impugnazione dell'APOA è stata respinta dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza del 7 febbraio 2000 ha osservato: a) che delle due condizioni ostative al versamento dei contributi addotte dall'AIMA - gravi irregolarità e previo versamento ai produttori associati delle indennità dovute per i quantitativi conferiti - la prima era stata esclusa dalle indagini compiute dall'apposita Commissione della Regione Calabria, le cui risultanze erano state recepite dallo stesso Ministero allorché aveva provveduto alla liquidazione del contributo, riferendo peraltro le denunciate irregolarità al solo conferimento degli agrumi (e non dei cavolfiori) ; b) che sussisteva, invece, la seconda, peraltro ammessa dall'APOA, consistente nel non avvenuto pagamento ai produttori associati delle indennità oggetto del contributo, configurato dagli art.15 e 18 del Regolamento CEE 18 maggio 1972 n.1035 come una compensazione finanziaria in relazione ad operazioni già compiute per le quali l'Associazione e gli associati già hanno regolato i loro rapporti;
e)che, trattandosi di una condizione dell'azione rivolta al conseguimento del contributo, a nulla rilevava che la relativa eccezione, proposta dalle Amministrazioni in primo grado, fosse stata riproposta in maniera specifica solo in sede di comparsa conclusionale, posto che la contestazione suddetta poteva essere sollevata in qualsiasi momento, avendo soltanto la funzione di sollecitare l'organo giudicante alla verifica, da eseguirsi comunque d'ufficio, dell'esistenza degli elementi costitutivi del credito.
Per la cassazione della sentenza l'APOA ha proposto ricorso per un motivo;
cui resistono il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, succeduta all'AIMA, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo del ricorso, l'APOA, denunciando la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 112 e 346 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello, dopo avere di fatto riformato la sentenza del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo provate le gravi irregolarità addebitate ad essa Associazione, l'abbia confermato sotto il diverso profilo del mancato pagamento delle indennità agli associati, che la decisione di primo grado non aveva preso in esame;
e che le Amministrazioni in violazione di quest'ultima norma, avevano riproposto in grado di appello esclusivamente con la comparsa conclusionale, impedendole dunque di difendersi sulla circostanza. Lamenta, ancora, che la Corte di appello, abbia esaminato di ufficio la relativa questione, modificando la causa petendi formulata dalle stesse amministrazioni, senza rimettere il procedimento ai sensi dell'art. 177, 3 comma del Trattato CEE alla Corte di giustizia Europea per la corretta interpretazione del Regolamento CEE;
e questo interpretando in modo opposto alla sua finalità, resa palese dal nuovo Regolamento n.2200 del 1996, che non contiene più riferimenti alle indennità da versare ai soci. Addebita, infine ai giudici di appello di non aver considerato che la sola ipotesi in cui è consentita la sospensione dell'erogazione del contributo è quella prevista dagli art. 17 e segg. del d.m. 287 del 1987 di sospetti comprovati da denunce da parte degli organismi di controllo di eventuali illeciti, nel caso esclusa da entrambi i giudici di merito;
e che lo stesso Ministero aveva emesso in data 17 gennaio 1990 decreto di pagamento del contributo, in tal modo riconoscendo il diritto dell'Associazione in nessun caso subordinato, anche per la natura del rapporto (mandato o assuntoria) tra quest'ultima ed i soci, al preventivo pagamento dell'indennità a costoro;
tant'è che nella prassi le compensazioni precedono sempre detto pagamento e che l'AIMA provvede direttamente a corrispondere il prodotto ai conferenti in base alle liste mensili predisposte dall'assuntore. Il complesso motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il collegio deve, anzitutto rilevare, che la sentenza impugnata non ha respinto l'appello dell'A.P.O.A. per avere ritenuto di fatto ricorrente, pur non avendola menzionata, l'ipotesi di sospensione cautelativa del pagamento delle compensazioni finanziarie in casi di sospetti comprovati di denunce da parte degli organismi di controllo, prevista dagli art. 17 e 19 del d. 287 del 1987 del Ministero dell'Agricoltura, che pure era stata esclusa da detti organi e considerata non provata dai primi giudici: in quanto, anche la Corte di appello ha escluso in radice l'esistenza delle irregolarità in questione, pervenendo alla conclusione che sotto tale profilo all'associazione sarebbe spettato il contributo AIMA (pag. 9). E tuttavia ha rigettato l'impugnazione sul presupposto che il combinato disposto degli art. 15 e 18 del Regolamento CEE, sul quale soltanto è fondata la decisione, abbia posto come ulteriore condizione dell'azione per il conseguimento del contributo quella del previo pagamento delle indennità per i prodotti ritirati dal mercato ai produttori associati;
e che l'A.P.O.A. non solo non aveva fornito la prova di siffatto pagamento, ma aveva ammesso in entrambi i gradi del giudizio di non avervi provveduto.
Ciò del resto rende ragione del motivo per cui la Corte territoriale ha esaminato la relativa questione, pur dando atto che non era stata tempestivamente riproposta dal Ministero;
e che il Tribunale aveva escluso il diritto dell'associazione al contributo, ritenendo non provata l'altra pregiudiziale condizione per il riconoscimento, costituita dalla conformità delle operazioni alle norme comunitarie in materia, ai sensi dell'art. 8 della legge 622 del 1967 (pag. 5):
questa Corte, infatti ha ripetutamente affermato che nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza di una delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto, il giudice di appello ben possa rilevare la carenza degli altri elementi costitutivi del diritto stesso, non potendosi ritenere formato sul punto il giudicato interno ove la parte appellata, vittoriosa per altra ragione, abbia contestato in primo grado la sussistenza dei requisiti di legge;
la cui ricorrenza, dunque, non poteva ritenersi ammessa e doveva essere verificata d'ufficio, non sussistendo peraltro tra detta questione e quella decisa dal Tribunale alcun rapporto di dipendenza indissolubile e non ponendosi essa neppure come necessaria premessa o presupposto logico indefettibile della decisione, come era necessario per formarsi il giudicato implicito invocato dall'associazione ricorrente (Cass. 1532/2000; 12084/1998; 11228/1997). Pertanto, siccome la sentenza impugnata ha accertato (e la ricorrente ha ammesso) che il Ministero fin dalla nota istruttoria 9 novembre 1995, depositata nel procedimento di primo grado, aveva contestato l'avvenuto versamento dell'A.P.O.A. ai produttori associati, per i quantitativi conferiti, delle indennità dovute in ragione dei prezzi di ritiro, e che anzi l'associazione ne aveva ammesso l'omesso pagamento, ritenendolo inconferente ai fini del preteso diritto al contributo, in tale fattispecie, una volta impugnata la sentenza da parte di quest'ultima (che aveva insistito per il riconoscimento del diritto), il Ministero ben poteva allegare la carenza della condizione suddetta anche nel corso del giudizio di appello posto che la verifica di siffatto requisito, non esaminato dal Tribunale, poteva e doveva formare anche oggetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice di appello. Il quale,
conclusivamente, nel caso non ha riformato affatto la decisione dei primi giudici, pur in mancanza di un'impugnazione sul punto da parte dell'AIMA, ma l'ha confermato, accogliendo la conclusione di detta amministrazione (rigetto dell'appello di parte avversa: cfr. pag. 3), con motivazione diversa da quella adottata dai primi giudici cioè che l'A.P.O.A., pur gravata dall'art. 2697 cod. civ. del relativo onere, non aveva provato la ricorrenza della condizione di cui si è detto, continuando ad escluderne la necessità. Le considerazioni svolte rendono evidente l'inconferenza del richiamo della ricorrente alla disposizione dell'art. 346 cod. proc. civ., in quanto, come la stessa associazione ha finito per riconoscere, l'onere posto dalla norma a carico della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello (non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni e senza particolare formalità) le domande ed eccezioni respinte o non esaminate riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio (attinenti, cioè a fatti modificativi, impeditivi o estintivi) ;
per cui non si configura quando si tratti di semplici contestazioni degli elementi costitutivi del diritto della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall'accoglimento della contrapposta domanda del convenuto. Sicché, in tal caso costui, in quanto pienamente vittorioso, non ha l'onere di rinnovare in sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l'attore ha interposto gravame, giacché solo quest'ultimo è tenuto, oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado, a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi (Cass. 824/2000; 12136/1998;
1768/1990; 3704/1988).
Senza considerare, poi, che la questione è stata riproposta nell'atto di appello proprio dall'associazione ortofrutticola, la quale ha ivi insistito nel sostenere che non costituiva condizione per l'ammissione al contributo il previo pagamento delle indennità agli associati (pag. 4 sent.); per cui il Ministero poteva limitarsi, come ha fatto, a chiedere il rigetto di tale profilo dell'impugnazione avversaria e ad illustrarne nella comparsa concusionale la ragione giuridica, in aderenza del resto alla funzione della memoria in cui era contenuta: senza neppure introdurre nuovi temi di indagine rispetto a quello proposto dalla controparte con il gravame.
D'altra parte, la Corte di appello non aveva alcun obbligo di rinviare la causa alla Corte di Giustizia della Comunità europea per l'interpretazione della normativa del regolamento comunitario 1035 del 1972, contestata dall'Apoa (art.15 e 18), essendo principio giurisprudenziale consolidato che non sussiste l'obbligo del rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE, quando, come nel caso di specie, la soluzione della questione interpretativa si imponga con evidenza e non sussista alcun ragionevole dubbio sulla corretta esegesi della normativa (Cass. 9485/2000; 5673/1998; 3276/1996). Questa Corte (sent. 564/1999), infatti, decidendo identica questione ha confermato l'interpretazione della normativa di detto Regolamento recepita dalla decisione impugnata rilevando che: a) lo stesso, nel suo preambolo, dopo avere enunciato che finalità del regolamento è quella di unificare, codificandole, le disposizioni in materia sparse in vari Regolamenti, indica tra gli strumenti organizzativi dei mercati in tale settore, la costituzione di organizzazioni di produttori, le quali da un lato facciano obbligo ai loro associati di conformarsi a determinate norme in materia di commercializzazione, e dall'altro intervengano sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, in particolare stabilendo un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale i prodotti dei propri aderenti vengano ritirati dalla vendita. Lo stesso preambolo sottolinea che, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento delle su dette organizzazioni "è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento", ma limitati nel tempo "per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori"; b)in correlazione con tali enunciazioni l'art. 15 prevede che per determinati prodotti "le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale tali organizzazioni non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti;
in tal caso per i prodotti di cui all'allegato 2^, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori, o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni, concedono ai produttori associati un'indennità per le quantità di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facoltà di concedere un'indennità per gli altri prodotti di cui all'art. 1, che non sono elencati nell'allegato II. "Lo stesso art. 15 stabilisce espressamente che "per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita" dai produttori attraverso l'organizzazione; e) dal complesso di detta normativa appare chiaro l'intento del legislatore comunitario di demandare il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita di determinati prodotti, da parte delle organizzazioni dei produttori - consistenti essenzialmente nella predisposizione delle strutture per il ritiro dei prodotti e nella erogazione delle indennità ai produttori aderenti - al fondo che all'uopo le organizzazioni dei produttori debbono predisporre, alimentandolo con i contributi degli associati e facendovi fronte anche con i prestiti agevolati previsti dall'art. 14, in attesa della reintegrazione attraverso le "compensazioni finanziarie" di cui al successivo art. 18; d) siffatto intendimento trova puntuale conferma nell'art. 18, il quale, in correlazione con il ritiro dalla vendita di prodotti dei propri aderenti, compiute dalle organizzazioni dei produttori ai sensi dell'art. 15, prevede che gli Stati membri accordino alle medesime "una compensazione finanziaria", che è subordinata a determinate condizioni, relative al prezzo di ritiro dalla vendita ed alla misura dell'indennità "concessa" ai produttori associati. Ed, in proposito, espressamente dispone che "il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dai mercati".
Pertanto, tale norma, in connessione con la previsione obbligatoria di un fondo per il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti, mostra chiaramente che il legislatore comunitario, mentre ha inteso attribuire agli aderenti alle suddette organizzazioni un diritto, nei confronti di esse, alle indennità previste per il ritiro dalla vendita dei prodotti, che sorge automaticamente in conseguenza di tale ritiro, viceversa ha subordinato il sorgere del diritto delle organizzazioni dei produttori a percepire le "compensazioni finanziarie", tra l'altro, da un lato al versamento delle indennità" ai produttori associati, e dall'altro all'avvenuta destinazione dei prodotti ritirati secondo quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento stesso, al fine di poter calcolare l'importo delle compensazioni stesse secondo quanto stabilito dall'articolo 18, essendo l'ammontare medesimo costituito dalla differenza fra importo complessivamente versato ed entrate nette eventualmente provenienti dai prodotti ritirati dal mercato. Il che, del resto, trova conferma nella circostanza che il precedente Regolamento comunitario n. 159 del 1966, nel prevedere (art. 3) che le organizzazioni dei produttori potessero ritirare dalla vendita i prodotti offerti dagli aderenti ove scendessero al di sotto di un certo prezzo ed attribuendo, a carico delle organizzazioni, ai loro aderenti, un'indennità, espressamente la poneva a carico delle organizzazioni medesime e del fondo da costituirsi a tal fine, poiché le "compensazioni finanziarie" previste da tale Regolamento (art. 6) a carico degli Stati membri della Comunità avevano carattere facoltativo;
e dimostra che il Regolamento n. 1035 del 1972 si è inserito in un preesistente assetto normativo nel quale le organizzazioni dei produttori erano tenute a pagare direttamente agli aderenti le indennità' in questione, a prescindere dalla percezione di aiuti e compensazionì:
senza perciò introdurre alcuna innovazione alla necessità della condizione per cui si discute.
Ed il collegio condivide pienamente siffatta interpretazione della normativa, anche perché non scalfita dalle argomentazioni dell'A.P.O.A. che vi ha contrapposto ora l'apodittico assunto che gli art. 15 e 18 non prevedono la condizione in esame, ora circostanze del tutto ininfluenti, quali quella che i produttori avevano regolarmente inviato la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni compiute, o che essa associazione non aveva provveduto al pagamento delle indennità per mancanza di fondi;
o ancora, che il successivo Regolamento 2200 del 1996 ha modificato siffatta condizione. Per cui, deve respingere anche questo profilo del ricorso, ribadendo che ai sensi del Regolamento comunitario n. 1035 del 1972, il diritto delle associazioni di produttori a percepire le "compensazioni finanziarie" previste dall'art. 18 era subordinato- tra l'altro - alla prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'associazione richiedente, ai propri associati, dell'indennità per il ritiro dei prodotti dalla vendita ai sensi dell'art. 15 del Regolamento stesso.
Del tutto nuova è infine la questione prospettata dall'A.P.
0.A. con il profilo del ricorso con cui si deduce che il Ministero ne avrebbe riconosciuto il credito in contestazione con decreto 17 gennaio 1990 con il quale aveva disposto il pagamento di L..9.299.575 per altro conferimento di cavolfiori nella medesima campagna agrumaria 1988- 1989; per cui siccome di tale questione che implica un nuovo accertamento di fatto, non vi è cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente per evitare una statuizione d'inammissibilità, per novità, della censura avrebbe dovuto anzitutto asserire di averla dedotto davanti al giudice "a quo"; e quindi indicare anche in quale atto e/o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito;
che invece ha costituito il solo oggetto della doglianza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del'AGEA in euro 3.500,00 per onorario di difesa, oltre alle opere prestate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003