Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REPU023-38/0 1 IN NOME DEL OL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE cinte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5577/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente - Dott. Renato PERCONTE LICATESÉ- Rel. Consigliere - 4816 Cron. Dott. Francesco TRIFONE -- Consigliere - Rep. 750 Dott. Mario - Consigliere- FINOCCHIARO Ud. 21/06/00 CALABRESE Consigliere Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. SENTENZA IL SOLE 24 ORE da Sig per diri:ti L. 3000 sul ricorso proposto da: il 1 6 FL 2 7001 RUZZA LUCILLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B IL CANCELLIERE TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO PAOLETTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANDREA D MAIERON, giusta delega in atti;
LIRE 3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
LA STILE DEI FLLI MARANGONI IVO & LUIGI SNC, con sede CG068973 in Reana di Roiale (Ud), in persona del suo legale domiciliata rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 2000 GIUSEPPE CAMPEIS con studio in 33100 UDINE VIA GORGHI 1238 9, giusta delega in atti;
1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 16/07/97 e depositata il 11/09/97 (R.G. 186/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società in nome collettivo "La Stile" dei f.lli M Marangoni GI e VO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Udine Ruzza Lucillo, chiedendone la con- danna al pagamento di lire 5.665.000, quale saldo della fornitura di una cucina, avvenuta nel 1984. Il convenuto resisteva alla domanda, deducendo che il 20 gennaio 1985 era scoppiato un incendio ascrivibi- le alla non corretta installazione della cappa aspiran- te della cucina. Chiedeva pertanto il rigetto della do- manda e il risarcimento dei danni. L'attrice replicava contestando la dedotta erronea installazione della cappa, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento e osservando che, quantome- dalno, risarcimento doveva essere detratto 2 l'indennizzo pagato dall'assicuratore. Avendo acquista- to la cucina dalla s.p.a. DE NG, chiedeva di essere autorizzata a chiamarla in causa, per essere sollevata di quanto avrebbe dovuto pagare al convenuto. Si costituiva la società DE NG, eccependo anch'essa che vi era stata una non corretta installa- zione della cappa ed escludendo che la cucina fosse af- fetta da vizi di costruzione. Con sentenza del 5 settembre 1994 il Tribunale ac- coglieva la domanda principale e respingeva la ricon- venzionale risarcitoria, dichiarando assorbite le altre domande (e quindi, "in primis", quella di manleva pro- posta dalla "La Stile" contro la DE NG). Con la sentenza ora impugnata, emessa l'11 settem- bre 1997, la Corte d'Appello di Trieste ha respinto il gravame del Ruzza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il SOC- combente, formulando due motivi. Resiste con controri- corso l'intimata società "La Stile". MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente il Collegio che la società DE NG, chiamata in causa dell'attrice La Stile per manleva dalla domanda riconvenzionale del convenuto, non aveva più alcun interesse da far valere nel giudi- zio di appello e quindi correttamente non venne chiama- 3 ta a parteciparvi. Ciò perché, non facendosi più que- stione di un vizio di costruzione, ma solo ribadendosi, dall'appellante Ruzza, la tesi del difettoso montaggio della cappa, cui la DE NG era naturalmente estra- nea, era venuta meno ogni possibile ragione di rivalsa della chiamante verso la chiamata. Va pertanto riconosciuta l'integrità del contrad- dittorio in quella fase di gravame. Col primo motivo, denunciando l'errata applicazione di nome di diritto e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), premesso che due sono gli aspetti fonda- mentali della causa, l'accertamento del nesso di causa- т lità tra la difettosa posa in opera della cucina e l'incendio sviluppatosi in casa Ruzza e l'accertamento altresì della colpa degli addetti al montaggio, il ri- corrente osserva che, dovendosi applicare l'art. 2049 C.C. (anche alla luce della normativa di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi), spettava alla ditta La Stile provare che il danno non è stato cagionato dall'opera dei propri dipendenti e non all'odierno ricorrente pro- vare invece il fatto costitutivo della domanda ricon- venzionale. Col secondo motivo, rubricato esattamente come il 4 primo, il ricorrente lamenta che la Corte, a riguardo del nesso di causalità, abbia aderito acriticamente e immotivatamente alla consulenza tecnica d'ufficio, sen- za nemmeno spiegare per quali ragioni il comportamento delle maestranze della ditta La Stile sia stato ritenu- to esente da colpa, pur in presenza di indici di oppo- sto segno desumibili dalla stessa consulenza. Da questa risulta che più cause, tutte astrattamen- te idonee, possono aver originato l'incendio, tra cui, per l'appunto, il collegamento non corretto tra la cap- pa della cucina e la rete elettrica. Se ciò è vero, re- sta oscuro per quali motivi il giudice di appello abbia ritenuto non provato il nesso di causalità, pur consta- tando che una delle possibili cause è stata posta sicu- ramente dal comportamento colposo dei dipendenti unadell'odierna resistente;
e perché, in definitiva, causalità alternativa ipotetica non sia stata giudicata sufficiente a provare il nesso di causalità tra il fat- to e l'evento. E per vero la stessa consulenza tecnica d'ufficio non è stata in grado di spiegare alcunchè, se si esclu- de la formulazione di una serie di ipotesi ugualmente probabili, sicchè, prima di respingere la domanda ri- convenzionale, occorreva demandare nuove indagini a un nuovo ausiliare o per lo meno richiedere chiarimenti a 5 quello già nominato. Tutte queste censure , da trattare unitariamente, sono infondate. La Corte d'appello, pur dando atto del difettoso meliante collegamento della cappa, attuato l'inserimento diretto nella presa del filo di alimentazione, senza l'uso di un interruttore, ha osservato, sulle orme del consulen- te tecnico d'ufficio, che, per provocare l'incendio, non bastava questa sola condizione, ma ne occorreva un'altra, ossia un surriscaldamento provocato dal fun- zionamento della cappa o dell'utenza a valle durante l'assenza dei proprietari, circostanza quest'ultima non provata. In definitiva quindi, non senza rilevare come nessuna delle altre ipotesi formulate dall'ausiliare raggiunga un apprezzabile grado di certezza, il giudice di merito non è stato in grado di individuare la causa dell'incendio e ha pertanto escluso il nesso causale tra la condotta imprudente (o imperita) dei dipendenti della società che eseguirono il montaggio della cucina e l'incendio, in tal modo negando, per necessaria con- seguenza, la responsabilità della preponente. Queste conclusioni, adottate con una motivazione adeguata, immune da vizi logici o errori di diritto, non meritano alcuna censura. Agli effetti dell'obbligo della motivazione, il 6 giudice di merito che riconosca convincenti le conclu- sioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, as- solvendo tale obbligo già con l'indicare le fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumer- si che le contrarie deduzioni delle parti, che non si siano concretate in elementi oggettivi di fatto da sot- toporre ad esame, siano state implicitamente rigetta- te. Di conseguenza la parte che invoca il controllo di т legittimità della sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, ha l'onere di indicare in modo specifi- CO le deduzioni da essa precedentemente formulate di cui il giudice non si sia dato carico. Nella specie il ricorrente nemmeno deduce che il giudice di merito, nel recepire l'elaborato dell'ausiliare, abbia trascurato elementi di fatto ri- levanti o abbia disatteso puntuali e specifiche
contro
- deduzioni, ma si limita ad opporre, a quelle della Cor- te, delle proprie valutazioni, volte a invalidare il giudizio correttamente espresso circa la mancata prova del rapporto di causalità; prova che invece il ricor- rente, contrariamente a quanto statuito Hella sentenza impugnata, vorrebbe inammissibilmente raggiungere anche sulla base di mere ipotesi teoriche. Rientrando la rinnovazione della consulenza o il 7 richiamo a chiarimenti del consulente nel potere di- screzionale del giudice di merito, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, anche se non espressamente motivato. Bisogna aggiugere che, in base all'art. 2049 C.C., non basta, perché sorga la responsabilità del preponen- te, l'accertamento dell'illecito del preposto, ma è in- dispensabile che questa condotta illecita abbia "arrecato" il danno, si sia posta cioè come certo ante- cedente causale del medesimo;
e naturalmente la prova т di entrambi tali presupposti incombe all'attore il qua- le invochi quello speciale titolo di responsabilità in- diretta, non avendo dunque alcun fondamento giuridico l'inversione dell'onere probatorio affermata dal ricor- rente. Per concludere va detto che sfugge il significato del richiamo al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, in tema di responsabilità del produttore, sia perché tale mate- ria è estranea al rapporto tra il Ruzza e la fornitri- ce, sia perché detta normativa, per espressa disposi- zione, non si applica ai prodotti messi in circolazione prima della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988 (art. 16 D.P.R. cit.). Soccorrono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di Cassazione. 8 R.G. 5577
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 1998 Così deciso a Roma, addì 21 giugno 2000. Il Presidente Il Cons. est. Viñonio fuva Kaly Depositata in Cancelleria 16 FEB. 2009 01 Oggi, Concatia nmendola IL CANCELLIERE C1 1 Concetta Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 AGO. 20014 al n.
3.86.10. versate £. 310.000 Registrato in da 60000 (lire trecentodiecimila ) p. Il Dirigente Area Servizi PPO) Il Responsabile Servizio Altiudiziari 310000 (Dott.ssa Maria Grazia (Dr. M. RACOCHIN 120 6