Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5950 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI595 0 /0 1 LA CORTES REM SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 3010/99 Dott. Luciano VIGOLO Cron.12870Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.06/03/01 - ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 -> controricorrente avverso la sentenza n. 1841/98 del Tribunale di ROMA, 1047 -1- depositata il 02/02/98 R.G.N. 44088/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- L SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma, GR NI premesso di essere dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato conveniva in giudizio il predetto ente chiedendone la condanna al pagamento della somma introduttivo a titolo dispecificata nell'atto differenze per compensi per lavoro straordinario maturati nel periodo dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1986. Dopo la costituzione delle Ferrovie, che eccepiva la prescrizione del credito e contestava nel merito GU Vide la fondatezza del ricorso, il Pretore di Roma condannava l'Ente convenuto al pagamento in favore del NI della somma di lire 4.440.347, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A seguito di gravame delle Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Roma con sentenza del 2 febbraio 1998, pronunziando, dichiaravanon definitivamente prescritti i crediti maturati sino al 17 marzo 1987 e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale premetteva che l'Ente Ferrovie dello Stato si era costituito in primo grado con memoria depositata in data 18 aprile 1991, ossia entro il termine di cui 1 all'art. 416,primo comma,c.p.c., essendo l'originaria udienza di discussione stata fissata per 1'8 aprile altresì in relazione alla dedotta1991. Precisava prescrizione che non poteva considerarsi atto idoneo ex art. 2943, ultimo comma, c.c. la lettera datata 20 marzo 1987 in mancanza di qualsiasi attestazione circa l'avvenuta spedizione (e recezione) della stessa, con la conseguenza che doveva farsi riferimento alla notifica del ricorso di primo grado(art. 2943, primo c.c.), non risultando altri atti di comma, Guiolo Naku. costituzione in mora del debitore anteriori alla domanda giudiziale. Non essendo però stata versata in atti la copia notificata dell'atto suddetto, il momento della mora debendi poteva individuarsi nel trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'udienza di discussione (18 marzo 1991), dovendosi presumere che la notificazione fosse avvenuta nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 415, 5 comma, c.p.c. Ne conseguiva che dovevano considerarsi prescritti ex art. 2948 n. 4 C.C. i crediti per differenze retributive anteriori al 18 marzo 1986. ' infine, il Tribunale che non poteva Osservava attribuirsi efficacia interruttiva (o sospensiva) della prescrizione alla circolare 15 ottobre 1980, 2 proveniente dalla Direzione Generale delle Ferrovie, menzionata dal NI nella memoria di costituzione in appello. Con tale nota diretta, peraltro, ai Direttori dei Servizi ed ai Direttori compartimentali, la Direzione del personale di fronte alla massiccia - ricezione di istanze del personale dirette alla rideterminazione del compenso per lavoro straordinario invitava gli organi in indirizzo a trattenere dette - istanze presso le rispettive unità, facendo peraltro presente che l'accoglimento delle stesse richiedeva " l'emanazione di un apposito provvedimento che esula Guide Volu dalla competenza aziendale" e che, per tale motivo, non avevano ragione d'essere "i manifesti timori circa la decorrenza della prescrizione". La nota in esame, dettata dall'evidente esigenza di razionalizzare l'arrivo delle istanze del personale, non conteneva invero un riconoscimento del diritto dei riliquidazione del compenso perdipendenti alla lavoro straordinario, perchè anzi l'ente con detta nota aveva sostanzialmente ribadito l'impossibilità di soddisfare la richiesta del personale in difetto di una modifica normativa. Nè il contenuto della nota integrava una ipotesi di occultamento del credito, riconducibile all'art. 2941 n. 8 c.c. perchè nessun elemento era emerso dagli atti che la circolare in 3 oggetto fosse soggettivamente diretta ad occultare al - in effetti personale l'esistenza dell'obbligazione ritenuta esistente dalle Ferrovie - e che fosse comunque idonea a determinare una situazione oggettiva tale da precludere ai dipendenti la possibilità di far valere il loro diritto. Avverso tale sentenza GR NI propone un unico articolato motivo. Resistono con controricorso le Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo di ricorso il NI deduce Con l'unico violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e ss. Genilo 1 Vidu c.c., degli artt. 228 e ss. c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. nonchè contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In relazione alla negata efficacia interruttiva della prescrizione per effetto della lettera 20 marzo 1987 il ricorrente osservava che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non occorre la prova della ricezione della raccomandata allorquando la stessa sia indirizzata ad un ente pubblico sussistendo in questo caso la presunzione della ricezione da parte del destinatario, che deve dimostrare di non averla ricevuta. Dimostrazione che non era, invece, stata fornita dalle 4 Ferrovie dello Stato. Anche nel negare efficacia interruttiva alla circolare 15/10/80 proveniente dalla Direzione Generale ed ad altra circolare esibita in primo grado, il Tribunale aveva disapplicato principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale sono atti dile suddette circolari " riconoscimento del diritto con efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2944 c.c.". Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione. relazione alla censura relativa alla lettera del In GUVolu 20 marzo 1987 questa Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento può desumersi il suo arrivo a destinazione, mentre il ricorso a diverse forma di comunicazione esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, anche se la prova di detta conoscenza può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni purchè queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione e della 5 concordanza(cfr. Cass. 15 febbraio 1999 n. 1265). Orbene, il riferimento a tale indirizzo incentrato sulla operatività della presunzione di conoscenza solo in presenza della lettera raccomandata perchè con la ricevuta viene attestata dall'Ufficio postale la spedizione dell'atto, a differenza di quanto accade per altre forme di comunicazione - non assume alcun rilievo nella fattispecie in esame atteso che il Tribunale di Roma, a seguito di accertamento di fatto e con una motivazione congrua e corretta sul piano logico- quila Voder giuridico e, pertanto, non censurabile in sede di ' legittimità, ha evidenziato come manchi nel caso di specie "qualsiasi attestazione circa l'avvenuta spedizione (e ricezione) della suddetta lettera del 20 marzo 1987". Ad un diverso genere di argomentazione induce la censura relativa alla dedotta efficacia interruttiva ( o sospensiva) della prescrizione del diritto del NI ad opera della circolare del 15 ottobre 1980 della Direzione generale delle Ferrovie. Detta censura di appalesa fondata e, pertanto, merita accoglimento. Va premesso che la legge ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione al riconoscimento del 6 diritto effettuato da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. In base alla lettera dell'art. 2944 c.c. che regola detto riconoscimento la Corte ritiene di condividere l'indirizzo, sostenuto dalla parte maggioritaria della dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento non ha natura negoziale nè carattere recettizio cosicchè non richiede la volontà di produrre l'effetto interruttivo ma solo una manifestazione volontaria e di consapevolezza dell'esistenza del debito(cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 27 giugno 1996 n. 5939 in una Note : fattispecie analoga a quella in oggetto;
Cass. 26Guido giugno 1995 n. 7216; Cass. 12 febbraio 1980 n. 4473; Cass. 11 Ottobre 1973 n. 2559) ed ha natura recettizia anche se può essere indirizzata ad un terzo ( cfr. Cass. 26 febbraio 1972 n. 557). Inoltre il riconoscimento del diritto, valido ad interrompere la prescrizione, può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto, con la conseguenza che anche in un ente a struttura articolata va attribuita interruttiva in virtù del principioefficacia dell'apparenza del diritto e della tutela 7 dell'affidamento del terzo, anche ad un atto posto in essere dall'organo al quale è devoluta la cura degli interessi ai quali l'atto stesso si connette, ancorchè non abbia la rappresentanza esterna dell'ente(cfr. Cass. 18 novembre 1998 n. 11637, proprio in relazione al riconoscimento del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario in favore di un dipendente delle Ferrovie dello Stato desunto dalle circolari nelle quali la Direzione generale del servizio del personale rassicurava i dipendenti che non era necessaria la costituzione in mora ed invitava gli uffici periferici quiloViole a trattenere comunque le domande in attesa di un provvedimento esulante la competenza aziendale). E' certo, dunque, che i suddetti elementi devono valere anche allorquando si deduca una interruzione della prescrizione ad di circolariopera amministrative aziendali assumendosi che le stesse contengano il riconoscimento di debiti nei riguardi di lavoratori che hanno agito per la tutela di diritti di cui si è eccepita la prescrizione. Orbene, nella controversia in oggetto il Tribunale di Roma nell'escludere l'efficacia interruttiva della circolare del 15 ottobre 1980 e di altri atti di analoga natura ha, dapprima, escluso che tale circolare contenesse il riconoscimento del diritto dei 0 0 8 dipendenti alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario, e di poi, nel negare che la circolare stessa integrasse una ipotesi di occultamento del credito, ha affermato che le Ferrovie in effetti ritenevano esistente l'obbligazione nei confronti dei propri dipendenti. Il Tribunale non ha, pertanto, fornito, nel negare l'efficacia interruttiva della circolare suddetta, una motivazione esauriente ed in linea con gli già enunciati principi giurisprudenziali in materia non risultando effettuata una completa ed esaustiva indagine sul contenuto della VoluGuilo V. sull'elemento soggettivo circolare in oggetto e sotteso al suo contenuto. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata in relazione ala censura accolta. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'Appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
9 la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 6 marzo 2001. Guido Valen M. Aunmuwat IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE I D , Phalle O L L A 0 3 S 1 O S 3 B . 5 A I T T IL CANCELLIERE R D . , A A N ' A Depositato in Cancelleria S L T E S L 3 P E 21 APR. 2001 O 7 S - D I P 8 I N - M oggi,. I S 1 G N 1 O A E S IL CANCELLIERE D A E I D E G T A E G , N E O E O L T S R T E T I S A R I I L G L D E E R O D 10