Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
Nel sistema di riparto di giurisdizione anteriore alle innovazioni apportate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modif., l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato legislatore per tardivo riconoscimento di direttive comunitarie bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale natura esibendo la pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento); mentre, d'altra parte, attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della dedotta fattispecie di responsabilità al paradigma dell'art. 2043 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBER - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RO CA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA CANNIZZARO PULIDORI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1575/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Pietro RICCI, per delega dell'avvocato Anna CANNIZZARO PULIDORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo del primo motivo del ricorso, rimessione atti al Primo Presidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20.6.1995, il Dott. LU GR conveniva davanti al Tribunale di Firenze la Repubblica Italiana e, premesso che aveva frequentato, senza remunerazione, un corso di specializzazione medica iniziato nel 1986 e positivamente concluso nel 1989, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti al tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle Direttive CEE 16.6.1975 n. 363 e 26.1.1982 n. 76 che prevedono il diritto dello specializzando ad una adeguata remunerazione, avvenuto solo con il d.lgs.
8.8.1991 n. 257, che tale diritto ha riconosciuto a decorrere dall'anno accademico 1991/1992; quantificava i danni nell'importo della remunerazione che avrebbe conseguito qualora le direttive fossero state tempestivamente recepite.
La Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, resisteva.
Il tribunale rigettava la domanda.
La Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'appello del GR, al quale aveva resistito la Repubblica Italiana, accoglieva la domanda. Considerava che la pretesa risarcitoria dell'attore trova pieno fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che ha avuto modo di statuire che gli Stati membri sono responsabili per i danni derivati ai singoli a causa di violazioni del diritto comunitario anche nel caso in cui la violazione sia riferibile al legislatore nazionale, e che spetta ai singoli il risarcimento dei danni per la violazione di diritti ad essi riconosciuti dalla direttiva comunitaria (CGE 5.3.1996 n. 46). Avverso la sentenza la Repubblica Italiana ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il GR.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. per l'esame del primo motivo, con il quale è denunciata violazione delle norme e dei principi sulla giurisdizione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia: violazione delle norme e dei principi sulla giurisdizione, in riferimento all'art. 360, n. 1, c.p.c.;
violazione dell'art. 2043 C.C. Deduce il ricorrente che, dovendosi riconoscere allo Stato italiano un largo margine di discrezionalità nel dare attuazione, con la legge di delega 29.12.1990 n. 429 ed il d.lgs.
8.8.1991 n. 257, alle direttive del Consiglio CEE 75/363 e 82/76, come riconosciuto dalle S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 7410/96, l'attore era titolare di una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e la domanda di risarcimento era pertanto improponibile, non sussistendo la posizione di diritto soggettivo ne' il danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c., poiché l'ingiustizia del danno postula la lesione di un diritto soggettivo.
2. Il motivo prospetta violazione di norme sulla giurisdizione, ma, in realtà, non deduce una questione di giurisdizione, denunciabile ex art. 360, n. 1, c.p.c., bensì una questione di merito.
2.1. La decisione di queste Sezioni unite n. 7410/96 richiamata dal ricorrente riguardava fattispecie del tutto diversa, concernente l'impugnazione, davanti al giudice amministrativo, di provvedimenti relativi all'organizzazione dei corsi di specializzazione medica adottati in attuazione del d.lgs. n. 257 del 1991, ritenuti espressione di attività organizzatoria, con largo margine di discrezionalità, dell'amministrazione statale, a fronte della quale i ricorrenti potevano vantare soltanto posizioni di interesse legittimo, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
2.2. Nella specie si verte, invece, in tema di domanda di risarcimento del danno proposta davanti al giudice ordinario contro lo Stato italiano, derivante da tardivo recepimento, in sede legislativa, di direttiva comunitaria, in relazione alla quale viene denunciata ai fini dell'esclusione della giurisdizione del giudice adito, la consistenza di interesse legittimo della posizione giuridica la cui lesione è stata dedotta come produttiva di danno ingiusto.
2.3. ora, facendo applicazione dei principi enunciati con la sentenza n. 500/99 (con riferimento al regime previgente alle innovazioni del sistema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il d.lgs. n. 80 del 1998 e dalla successiva legge n. 205 del 2000, applicabile ratione temporis nella specie, trattandosi di domanda proposta con atto del 20.6.1995), deve ritenersi che bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice al quale spetta, in linea di principio (secondo il previgente ordinamento) i la competenza giurisdizionale a conoscere delle questioni di diritto soggettivo, poiché tale natura esibisce il diritto al risarcimento del danno, che è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto, che può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento, e deve ribadirsi che stabilire se la fattispecie di responsabilità (nella specie dello Stato legislatore per tardivo recepimento di direttive comunitarie) dedotta in giudizio sia riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 c.c. costituisce questione di merito, atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse legittimo non deve essere valutata ai fini della giurisdizione, bensì ai fini della qualificazione del danno come ingiusto, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente rilevante.
2.4. In conclusione, il motivo va rigettato.
3. Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché provveda all'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice per l'esame degli ulteriori motivi e la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e dispone la trasmissione degli atti al primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice per l'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002