Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5125
CASS
Sentenza 10 aprile 2002

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Nel sistema di riparto di giurisdizione anteriore alle innovazioni apportate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modif., l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato legislatore per tardivo riconoscimento di direttive comunitarie bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale natura esibendo la pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento); mentre, d'altra parte, attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della dedotta fattispecie di responsabilità al paradigma dell'art. 2043 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5125
    Data del deposito : 10 aprile 2002

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