Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato CONTI TONELLI COSTANTINO, difeso dall'avvocato CALUSSI GABRIELLA, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45/97 della Commissione Tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 14/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/05/03 dal Relatore Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Atteso che:
con sentenza 12 febbraio 1988 la Commissione Tributaria regionale di Firenze, in causa intestata a "Registro di Arezzo - AC OR ha respinto l'appello relativo alla rettifica di valore a fini imposta di registro ed INVIM, di quartiere in Chiusi della Verna";
che è viceversa pacifico fra le parti che la controversia in argomento si riferisce alla qualificazione, come cessione di credito, ovvero come cessione di contratto, del trasferimento ad un coerede, da parte dei restanti coeredi, del diritto a conseguire il riscatto di un immobile IACP, sito in Arezzo Via Liguria, a suo tempo locato al "de cuius" con patto di futura vendita;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di due motivi, denunciandone col primo di essi la nullità per assoluto difetto di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p.c., e col secondo motivo la violazione degli artt. 12 e 34
T.U. 1035 del 1971, nonché dell'art. 1406 c.c. per essere il AC succeduto nel contratto dell'immobile da lui abitato, ed averne in tale veste chiesto il "riscatto";
che TO AC ha resistito con controricorso, rilevando anch'egli l'erronea stesura della sentenza impugnata, la quale appare in effetti totalmente priva di motivazione in ordine alla questione controversa;
che deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti per un nuovo esame e per una coerente pronuncia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che liquiderà anche le spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004