Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 2
La sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza contiene una implicita pronunzia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43 cod.proc.civ.
Qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art. 43 cod. proc. civ., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TECNOSYSTEM Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALESTRO 56, presso l'avvocato MARIO ROSSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GAMBERINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIANO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 641/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fatica, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e per il rigetto del primo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna dichiarò inammissibile l'appello proposto dalla T.S. Tecnosystem s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Rimini che ne aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla s.r.l. G. Lucchi per il pagamento della somma di L.
9.457.225. Ritennero i giudici d'appello che, essendo stata contestata solo l'implicita pronuncia negativa dei giudici di primo grado sull'eccezione d'incompetenza per litispendenza o continenza proposta dall'opponente, la decisione del tribunale era impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 43 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna pronuncia sull'eccezione d'incompetenza proposta dall'opponente, sicché era impugnabile solo con l'appello, avendo pronunciato esclusivamente nel merito della controversia. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 43 c.p.c. Rileva che, con l'appello proposto contro la sentenza del
Tribunale di Rimini, era stata richiesta non solo una pronuncia sulla competenza ma anche una pronuncia sul merito della causa, perché, oltre che la revoca o l'annullamento del decreto opposto, era stata chiesta anche la condanna della G. Lucchi s.r.l. al pagamento di una certa somma. Sicché era ammissibile l'impugnazione proposta nelle forme dell'appello.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché la sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa senza motivare sull'eccezione d'incompetenza proposta da una delle parti, contiene una decisione di affermazione della propria competenza, che, sebbene implicita e immotivata, è pur sempre idonea a rendere applicabile l'art. 43 c.p.c., con il conseguente riconoscimento alle parti della facoltà di impugnare con regolamento solo la pronuncia sulla competenza (Cass., sez. III, 2 gennaio 1998, n. 4, m. 511289). Infondato è anche il secondo motivo del ricorso.
Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "qualora la sentenza di primo grado, contenente statuizioni sulla competenza e sul merito, venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, l'appello stesso deve essere dichiarato inammissibile, poiché, in tal caso, è solo consentita, dall'art. 43 c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla
Corte di cassazione nei modi e termini di legge" (Cass., sez. III, 14 giugno 1967, n. 1368, m. 327972, Cass., sez. III, 31 marzo 1969, n. 1074, m. 339577, Cass., sez. I, 5 giugno 1978, n. 2805, m. 392231).
Nel caso in esame è certo che, con l'atto d'appello, la TS Tecnosystem s.r.l. dedusse solo censure attinenti alla competenza, sicché era inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme dell'appello. Nè ha rilevanza il fatto che, nelle conclusioni dell'atto d'impugnazione, la società appellante chiese pure la condanna della s.r.l. Lucchi alla restituzione della somma pagatale in ragione della provvisoria esecutività dello stesso decreto. Infatti, ai fini dell'alternativa tra appello e regolamento di competenza, ciò che rileva è la natura delle censure mosse alla sentenza impugnata, perché risponde alla ratio legis che siano immediatamente devolute alla Corte di cassazione le questioni di competenza, quali che siano le conclusioni prospettate come conseguenziali da chi propone l'impugnazione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese al resistente, liquidate in complessive L. 1.624.200, di cui L.
1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 1999.
Depositata in Cancelleria il 6/3/1999.