Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA3 39 2 / 02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO condoup previdenziale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 8388/99 Cron. 8185 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 26/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: IA SP (nella qualità di successore a titolo avviamento universale della IA Componenti Accessori FCA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro la UFC-dra tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SECHOM M² 288 i MICHELANGELO presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 4579 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ...... rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 8/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 20/04/98 R.G.N. 71/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PROIA per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Vicenza s.p.a. Fiamm Componenti accessori chiedeva lo accertamento negativo delle omissioni contributive affermate dall'Inps e la condanna dell'Istituto a restituire le somme da essa pagate per effetto della domanda di condono previdenziale;
che, costituitosi il convenuto, il Pretore cessata la materia del contendere, dichiarava ritenendo che la domanda di condono avesse precluso alla contribuente ogni domanda sulla sussistenza del debito ed ogni conseguente pretesa restitu- toria;
che la decisione veniva confermata con sentenza 20 aprile 1998 dal Tribunale, il quale attribuiva anch'esso alla domanda di condono l'efficacia estintiva dei processi in corso e riteneva inefficace la opposta riserva di ripetizione delle somme pagate dal contribuente;
che contro tale sentenza ricorre la SOCCom- bente, mentre l'Inps presenta controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
, col primo motivo, la ricor- rente invoca i sopravvenuto art. 81, comma 9, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, secondo cui le clausole di 3 riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previ- denziale, sono valide e non precludono la possi- bilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del medesimo debito;
che il motivo è fondato;
che infatti, ai sensi dell'art. 81 ora citato ed applicabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso, le clausole di riserva di subordinate agli effetti del conten- ripetizione, zioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale@ presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sulla esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta allo accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655, 18 agosto 1999 n. 4 8698, 22 aprile 2000 n. 5311, 13 luglio 2000 n. 9306, 19 giugno 2001 n. 8297, 21 luglio 2001 n. 9959); che la questione di legittimità costituzionale dell'efficacia retroattiva dell'art. 81 cit., sollevata dal controricorrente Inps in riferimento 3 Cost.), èal principio di ragionevolezza (art. manifestamente infondata poiché l'asserito e non dimostrato "allarme sociale" sollevato dalla norma non basta a farla considerare irragionevole - nel senso di incoerente col sistema costituzionale 0 della legislazione ordinaria nella materia previdenziale retroattività non e poiché essa altera, come ritiene l'Istituto, il rapporto tra contribuzione e misura delle pensioni;
che, pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, che procederà all'esame della domanda dell'attuale ricorrente, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legit- timità; che il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e 5 dichiara assorbito il secondo;
cassa con rinvio d'appello di Venezia, anche per le alla Corte spese. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001 il Presidente:Viniceuro Tresso Il Cons. estensore Federico PropelliPlans, IL CANCELLERE Deposi Neria - 8 MAR. 2002 CANCELLIERE 6