Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2016, n. 38681
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Sentenza 5 aprile 2016

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In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le risultanze processuali e lo legittima a riconsiderare anche i punti della motivazione dell'ordinanza, che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di accoglimento dell'appello del P.M., cui il Tribunale era pervenuto, estendendo il sindacato all'intero compendio indiziario, lì dove l'impugnante si era limitato a contestare la valutazione degli elementi desumibili da intercettazioni ambientali, specificamente indicate nell'atto di gravame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2016, n. 38681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38681
    Data del deposito : 5 aprile 2016

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