Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice la verifica di tutte le risultanze processuali e lo legittima a riconsiderare anche i punti della motivazione dell'ordinanza, che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di accoglimento dell'appello del P.M., cui il Tribunale era pervenuto, estendendo il sindacato all'intero compendio indiziario, lì dove l'impugnante si era limitato a contestare la valutazione degli elementi desumibili da intercettazioni ambientali, specificamente indicate nell'atto di gravame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2016, n. 38681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38681 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
38 6 8 1/ 1 6 B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1252/2016 N. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. N. 25221/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - GIACOMO ROCCHI Dott. Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATARISANO FERDINANDO N. IL 22/07/1992 avverso l'ordinanza n. 90/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 16/04/2015 sentita la relaIOne fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinolino Angelilllisthis cluelu lue SARACENO;
chiesto il rigetto del ricorso M Почто aldoUdit i difensor Avv.; V. torio Gault. I lobo chirate che hanno eliesto l'annullamento dell' vad manse im qurquate Ritenuto in fatto 1. Il fatto Il 12.1.2013, alle ore 22.10 circa, Di NN GI (detto GI di Foggia), appena uscito dalla sua abitaIOne -ubicata in Isola d'Asti al corso Generale Volpini e mentre era impegnato a caricare nel bagagliaio della propria autovettura generi alimentari destinati al locale notturno "Odeon club", alla cui gestione collaborava con SC IO, veniva attinto da tre colpi di arma da fuoco che gli procuravano lesioni polmonari e dell'arteria omerale sinistra e di lì a poco ne determinavano il decesso causato da un'imponente emorragia. All'aIOne omicidiaria assisteva in parte la sua convivente, la quale, trovandosi ancora nel cortile dell'abitaIOne, udite le prime esplosioni, era uscita in strada, scorgendo il compagno percorrere a ritroso la strada verso casa, guardandosi alle spalle. Appuntata l'attenIOne, la donna aveva notato la presenza di un uomo armato di fucile, il quale, esploso un ultimo colpo in direIOne della vittima, contestualmente proferendo al suo indirizzo l'epiteto "bastardo", si era allontanato a piedi, imboccando una stradina pedonale di accesso alla strada provinciale. La donna forniva una descriIOne delle fattezze fisiche dello sparatore, aggiungendo di aver appreso che, il giorno precedente l'omicidio, era stata notata la presenza di due uomini a bordo di un'autovettura Fiat NT vecchio modello, parcheggiata vicino all'autovettura del Di NN.
2. Le prime acquisiIOni investigative L'arma utilizzata per la commissione del delitto, un fucile semiautomatico cal. 12, rinvenuta abbandonata sul greto di un torrente in secca, alla fine della strada pedonale imboccata dallo sparatore, risultava essere nella disponibilità di LL AB che, solo dopo il suo ritrovamento, ne denunciava la sottraIOne. Le indagini si concentravano sull'ambiente lavorativo della vittima e sui contrasti di natura economica insorti tra i soci SC-Di NN, da un lato, e Di SI EL, proprietaria del locale, il suo convivente CA DO e il padre di questi, PP, dall'altro. Secondo la ricostruIOne accolta dall'ipotesi di accusa l'omicidio era stato realizzato da CA DO e dal cugino SS AN non solo perché il Di NN si era opposto alle rivendicaIOni economiche dei CA, pretendendo la sospensione della corresponsione del canone di affitto del locale, per aver ripianato con risorse finanziarie proprie e del socio i debiti della vecchia gestione, ma anche per il contegno assunto dalla vittima, irrispettoso e poco consono al prestigio di cui godevano nell'ambiente i CA, ritenuti vicini, al pari del SS, ad ambienti della criminalità organizzata calabrese. Il punto di partenza dell'accusa era costituito:
1 - dalle dichiaraIOni di SC IO del 31.1.2013 che aveva riferito dei contrasti insorti con la Di SI, dell'intervento di CA PP, degli incontri prenatalizi cui aveva partecipato, insieme al socio Di NN, con i CA padre e figlio, dell'accordo raggiunto consistente nel versamento dell'importo dimezzato del canone di locaIOne del locale sino al totale soddisfacimento del credito vantato per l'accollo dei debiti della precedente gestione;
- dai tabulati telefonici che confermavano i contatti intercorsi, tra il 5 e il 20 dicembre 2012, tra CA PP, Di NN e SC nonché attestavano la presenza di SS AN nei pressi del bar in cui si era svolto l'incontro del 5 dicembre;
- dai tabulati telefonici delle utenze in uso a CA DO e SS AN relativi alla sera del 12.1.2013, da cui emergeva come entrambe le utenze avessero agganciato la cella di Cimitero-Isola d'Asti che copriva la zona in cui era avvenuto l'omicidio, in orari pressoché coincidenti con la sua esecuIOne, e che l'utenza del SS, impegnato in un fitto scambio di sms sino alle ore 21.43, non era stata utilizzata dal suo detentore da tale momento sino alle 22.42; - dalle dichiaraIOni di Di SI EL (del 2.10.2013), di CA PP e CA DO (del 4.10.2013), nel corso delle quali ciascun informatore aveva immotivatamente negato l'esistenza di interessi nel locale Odeon club, vieppiù la perceIOne di utili;
- dalle dichiaraIOni di SC IO (del 10.10.2013) che raccontava dell'incontro avuto il giorno precedente la sua audiIOne con CA DO, quale aveva tentato di convincerlo a ritrattare le sue precedenti dichiaraIOni sulla corresponsione alla Di SI del canone di affitto del locale;
- dalle conversaIOni tra CA EN, fratello di PP, e tale ZO del 25.1.2014 e tra il primo e la convivente AS OS del 22.2.2014 che riscontravano l'allontanamento di SS AN dalla zona dell'astigiano; nella prima CA riferiva che il IP si trovava attualmente in Svizzera, ma che in precedenza, subito dopo "quell'omicidio", era stato in Austria;
nella seconda accennava al fatto che il IP si era allontanato "per paura"; - dalla nuova audiIOne di De SI EL, in data 7.3.2014, e dalla immediatamente successiva intercettaIOne ambientale della conversaIOne tra la donna e i CA padre e figlio, ansiosi di conoscere lo stato delle indagini;
-dalle conversaIOni tra CA DO e l'amico RO FA, registrate il 22.2.2014 e 20.5.2014, sull'autovettura del primo in transito davanti 2 all'abitaIOne del Di NN, contenenti, in tesi di accusa, un chiaro riferimento all'omicidio; dalla conversaIOne del 17.3.2014, anch'essa registrata all'interno dei veicolo di CA, impegnato a raggiungere con il RO il luogo ove avrebbero proceduto all'incendio dell'autovettura di tale AM Pier Paolo, detto EC, dalla quale, in tesi di accusa, emergeva una vera e propria confessione stragiudiziale del commesso omicidio da parte di DO;
- dalle conversaIOni del 29 e 30 maggio intercorse tra CA DO e PP dopo che era stata diramata ad arte la notizia, attraverso la stampa locale, dell'improvvisa comparsa di un teste oculare del presunto killer sceso da un'autovettura Fiat NT (dello stesso tipo dei veicoli in uso a CA DO) ed era stato pubblicato l'identikit di un viso solo lontanamente corrispondente a quello di SS AN. Tale era la piattaforma indiziaria posta a base della prima istanza di coerciIOne personale avanzata dal Pubblico ministero e disattesa dal GIP con ordinanza di reieIOne del 26.9.2014, nella quale si osservava che sia la "mole di menzogne" rese dai CA e dalla Di SI in merito agli interessi economici nella gestione del locale, sia la mancata risposta da parte del SS ai messaggi ricevuti nei tempi coincidenti con la perpetraIOne dell'omicidio erano suscettibili di letture alternative;
nelle conversaIOni tra CA DO e RO FA non vi era un esplicito riferimento all'omicidio del Di NN;
i dati emersi dalle ulteriori conversaIOni (tra CA e AS nonché tra i CA dopo l'audiIOne della De SI) non provenivano dai diretti interessati ed erano rimasti privi di significativi riscontri;
gli elementi acquisiti dopo la pubblicaIOne dell'identikit costituivano dati indiziari in grado di destare sospetti, ma non risultavano gravi, precisi e concordanti.
3. Le successive acquisiIOni investigative Nuovi elementi di accusa, acquisiti nel prosieguo delle indagini erano rappresentati: - dalle sit, rese in data 2.10.2014 da RO FA e dalla fidanzata UL De HI e dai commenti dei due, captati tra un'audiIOne e l'altra, presso gli uffici di polizia giudiziaria;
- dalle successive conversaIOni intrattenute nella notte del 3.10.2014 tra il RO e CA VA, fratello di DO, e dall'incontro videofilmato dei due in Torino nel pomeriggio del 3 ottobre;
- dalla conversaIOne del 25.11.2014 intercorsa tra RO e la De HI dopo l'incontro del primo con il tenente CA che ne aveva sollecitato la collaboraIOne confidenziale in cambio di un alleggerimento della sua posiIOne per l'attentato incendiario ai danni del AM;
3 M -· dalla conversaIOne del 26 novembre 2014 tra CA DO e PP dopo un incontro di analogo tenore tra il tenente CA e CA EN. Tali ulteriori dati conoscitivi fondavano, con i primi, la seconda istanza di coerciIOne, parimenti respinta, il 16 gennaio 2015, dal GIP del Tribunale di Asti che, pur annotando l'incremento del materiale probatorio, riteneva nondimeno le nuove acquisiIOni non decisive ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare.
4. L'ordinanza di applicaIOne della misura 4.1 Adito ex art. 310 cod. proc. pen. dall'impugnaIOne del Pubblico ministero, censurante la decisione cautelare reiettiva perché connotata da una impropria valutaIOne fraIOnata ed atomistica del compendio indiziario arricchito dai nuovi dati investigativi, il Tribunale di Torino, con ordinanda emessa in data 16.5.2015, ha accolto l'appello cautelare ed ha applicato a CA DO (e SS AN) la misura cautelare della custodia carceraria, considerando acquisito nei confronti di ciascuno di essi un quadro indiziario consistente e grave e sussistendo ragioni di cautela processuale sottese alla loro intrinseca pericolosità sociale.
4.2 Disattesa, in limine, la questione agitata dalla difesa in ordine alla dedotta sussistenza di una preclusione alla rivalutaIOne da parte del Tribunale degli stessi dati conoscitivi già esaminati e disattesi dal GIP nel primo provvedimento di rigetto del settembre 2014; precisato che le segnalate difformità tra il reale contenuto delle conversaIOni e la trascriIOne operatane dalla polizia giudiziaria, evidenziate nella consulenza trascrittiva di parte, dovevano ritenersi sostanzialmente superate, siccome insussistenti all'esito dell'ascolto diretto delle conversaIOni eseguito dal Collegio, i giudici del gravame cautelare hanno focalizzato l'attenIOne sulla convergenza e gravità dei seguenti indizi di colpevolezza: - il comprovato allontanamento di SS AN dall'astigiano non appena si era manifestata l'attenIOne degli inquirenti sui rapporti tra la vittima ei CA. In tal senso deponevano le conversaIOni del gennaio e febbraio 2014 nelle quali CA EN riferiva ai suoi collocutori il necessitato allontanamento del IP determinato dalla "paura"; - il successivo, e chiaro, collegamento alle indagini sull'omicidio Di NN delle ragioni per cui il SS aveva paura e doveva sparire, esplicitate dalla conversaIOne del 7.3.2014 (oggetto di ascolto diretto, nde). Nel corso di tale conversaIOne, registrata subito dopo l'audiIOne della De SI, CA PP, dopo essersi informato sulle domande postele, affermava, rivolgendosi a DO, " hai capito? troppe cose...sanno che è AN...lo chiamo", stimando avanzato lo stato delle indagini, per cui si rendeva necessario avvertire il IP 4 M perché si tenesse lontano, cautela condivisa dal figlio che aggiungeva "se dovesse venire... non viene". Annotava il Tribunale che il tenore letterale della frase e l'uso del verbo "sanno" esprimeva con efficacia la rispondenza al vero della ricostruIOne cui erano pervenuti gli inquirenti sulla base delle indagini svolte;
-- la conferma di detta interpretaIOne offerta dalla successiva e ancora più esplicita affermaIOne di CA PP, il quale, nell'informare il figlio dell'incontro tra lo IO EN e il tenente CA "...te e AN... sanno proprio tutto", risultava essere ennesima, spontanea e genuina sottolineatura della fondatezza della ipotesi investigativa esternata dall'ufficiale di polizia giudiziaria e che contemplava l'acquisiIOne di decisivi elementi di prova a carico del SS (conv. del 26.11.2014, oggetto di ascolto diretto); - la sollecitudine mostrata nell'avvertire SS dello sviluppo delle investigaIOni e dell'appesantimento della propria posiIOne: avvertimenti cui si dava seguito, con eccessiva cautela, utilizzando utenze appartenenti a terzi, omettendo l'indicaIOne nominativa del chiamante, ricorrendo ad un linguaggio in codice (non ti muovere, il tempo è cattivo) e che si ripetevano puntualmente dopo l'audiIOne di EL De SI, dopo la pubblicaIOne dell'identikit, dopo l'audiIOne di RO FA;
· le conversaIOni registrate dopo la pubblicaIOne dell'identikit (oggetto di ascolto diretto, nde) che, ad avviso del Tribunale, consolidavano il senso dell'affermaIOne di CA PP sul coinvolgimento del IP, consentendo di individuarne il ruolo e fornendo, altresì, diretta e piena conferma della partecipaIOne del figlio. Appresa la notizia della presenza di un teste oculare, PP si era domandato se AN avesse parlato con qualcuno, interrogativo osservava il Tribunale - che non avrebbe avuto senso nell'ipotesi di estraneità del IP al fatto delittuoso indagato. Il sospetto dell'incauta propalaIOne di notizie, poi pervenute agli inquirenti, partiva dal presupposto e ne era logica esternaIOne della certa e oggettiva partecipaIOne del IP con il ruolo di esecutore materiale, non dubitando il locutore dell'esattezza della indicaIOne fornita dal teste che aveva collocato l'uomo dell'identikit proprio sulla scena del crimine, tanto da ritenere necessario interrogare il IP, delegando l'incombenza al figlio DO ("senti AN...con chi ne hai parlato?); come pure lo scambio di battute tra padre e figlio sull'autovettura NT, da cui - alla stregua dei resoconti giornalistici - l'ignoto teste aveva visto scendere il presunto killer;
la domanda "la NT pensi che è la tua?" (affatto superflua se non correlata alla consapevolezza del coinvolgimento del figlio) era indicativa, ad avviso del Tribunale, del ruolo concretamente svolto dall'indagato, essendosi il padre premurato di chiedergli se la sua autovettura fosse effettivamente 5 M transitata nei pressi del luogo del delitto e in orario coincidente con la sparatoria. E il successivo commento di DO "comunque noi alla fine non usciamo proprio", coerente con il contesto dell'interlocuIOne, non aveva altro senso se non quello di consolatorio commento della mancata emersione, allo stato, di obiettivi elementi a suo carico.
4.3 Parimenti significativa era apprezzata la conversaIOne del 30 maggio, nel corso della quale era lo stesso DO ad attribuirsi una specifica condotta partecipativa con il suo commento "manco c'è scritto che io non sono entrato", affermaIOne strettamente conseguenziale al discorso sulla autovettura e che, ad avviso dei giudici dell'appello cautelare, avvalorava la ricostruIOne del ruolo svolto dal CA: quello di aver accompagnato il cugino e di essere rimasto in attesa sulla strada provinciale senza entrare nella stradina laterale che conduceva al luogo del delitto. Degna di rilievo era stimata anche l'immediata obieIOne paterna "E come lo dici? Inc. che ha sparato...AN", ritenuta ennesima obiettiva conferma del ruolo di sparatore svolto dal SS, ma anche del ruolo di autista svolto da DO.
4.4 Annotava, inoltre, il Tribunale la verificata disponibilità da parte del CA di una Fiat NT di colore grigio, benché intestata a tale CA ND. In tal senso deponevano: la conversaIOne del 30.4.2014 nel corso della quale CA PP riferiva al SS di essere diretto a prelevare la macchina del figlio in riparaIOne e la successiva immediata verifica da parte della polizia giudiziaria della presenza nell'indicata officina meccanica di una Fiat NT di colore grigio tg. DW642VN, a bordo della quale CA DO era stato controllato due volte nell'agosto 2012; come pure I'sms del 16.10.2014 con il quale DO aveva comunicato alla madre la targa del veicolo.
4.5 Ulteriori elementi indizianti erano desunti dalle intercettaIOni tra DO e RO FA e tra quest'ultimo e la fidanzata UL De HI. Con specifico riferimento a tali dati conoscitivi il Tribunale, apprezzato l'effettivo contenuto delle conversaIOni quale desumibile ed effettivamente desunto dall'ascolto diretto delle stesse, ha rilevato: a) che il mero accenno a GI da parte del CA al momento del transito dinanzi all' abitaIOne della vittima, nelle conversaIOni del 22 febbraio e del 20 maggio 2014, accenno nondimeno sufficiente ad innescare la risposta del RO che nella prima evocava il video di una sparatoria, nella seconda imitava l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, mostrava, all'evidenza, come RO fosse perfettamente a conoscenza del fatto sul quale aveva già ricevuto informaIOni dall'amico; b) che, pertanto, anche a voler espungere la conversaIOne del 17.3.2014 nella lettura proposta dall'accusa, ma contestata dalla difesa, di confessione stragiudiziale del CA, era da ritenersi pacifica la conoscenza dell'omicidio e della diretta 6 M implicaIOne in esso dell'indagato da parte di RO FA. Questi, nella registraIOne audio-visiva della conversaIOne del 2.10.2014 svoltasi negli uffici della polizia giudiziaria, alla domanda della fidanzata "tu cosa sai di questa cosa?", rispondeva "tutto" e alla sollecitaIOne della prima ad esternare le sue conoscenze agli inquirenti, manifestava, con gesti eloquenti e di significaIOne univoca, l'assoluta impraticabilità della strada della collaboraIOne;
nel corso della successiva conversaIOne del 26.11.2014 all'ipotesi, formulata dalla De HI, che DO avesse potuto attribuirsi per vanteria la paternità dell'omicidio, affermava testualmente "lui l'ha ammazzato"; nella conversaIOne del 28.11.2014, registrata dopo il suo incontro con il tenente CA, RO riferiva alla De HI delle domande pressanti rivoltegli dall'ufficiale, alle quali non aveva voluto né avrebbe potuto rispondere "che faccio mi invento le cose? A me non mi ha mai detto...ho fatto così, così, così... ha fatto solo quella cazzo di battuta in macchina"; e ancora, la conversaIOne del 5.12.2014 offriva ulteriore conferma che il RO era stato destinatario delle confidenze di CA, tanto da manifestare apertamente il timore della registraIOne di ulteriori colloqui nel corso dei quali DO gli aveva rivelato particolari sull'omicidio, taciuti agli inquirenti nel corso delle sue audiIOni.
4.6 Annotava, inoltre, il Tribunale, la convergenza con la ricca messe di elementi indiziari anche dell'ulteriore dato rappresentato dalla contemporanea presenza degli indagati, la sera del 12.1.2013, in zona corrispondente a quella di esecuIOne del delitto e in orari prossimi alla sua realizzaIOne;
la circostanza che il SS si era astenuto dal rispondere ai messaggi ricevuti nella fascia oraria in cui l'omicidio veniva commesso, come pure la corrispondenza delle fattezze fisiche dello sparatore, descritte dalla convivente della vittima, con le fattezze e la corporatura dell'indagato.
5. Il ricorso Contro l'ordinanza CAha proposto ricorso per cassaIOne DO, a mezzo del difensore avv. Vittorio Gatti, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo vizi di legittimità di seguito riassunti, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.: 5.1 inosservanza ed erronea applicaIOne di norma processuale in relaIOne agli artt. 310, 597 e 273 cod. proc. pen. nonché carenza e illogicità della motivaIOne con riferimento alla dedotta violaIOne del giudicato cautelare, del principio devolutivo dell'appello cautelare e con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Gip del Tribunale di Asti ha respinto una prima richiesta cautelare, non investita dell'appello del P.M.. Sul contenuto di tale prima ordinanza si è formato il giudicato cautelare. Ciò nonostante nella seconda moIOne cautelare l'accusa 7 M ha ricalcato pedissequamente il contenuto della prima richiesta, sottoponendo al vaglio del g.i.p. un novum consistito da pochi ulteriori dati conoscitivi acquisiti in epoca successiva al primo rigetto e il giudice dell'appello ha proceduto indebitamente all'integrale rivalutaIOne del compendio indiziario, anche nelle parti non più riesaminabili siccome coperte da giudicato cautelare. In particolare sarebbe preclusa, ad avviso del ricorrente, la rivalutaIOne delle conversaIOni del 17.3.2014, del 7.3.2014, del 29.5.2014 già apprezzate negativamente e definitivamente nella prima ordinanza di rigetto. D'altro canto il Tribunale non avrebbe potuto estendere la sua cogniIOne, in ossequio al principio devolutivo tipico dello specifico strumento impugnatorio, principio valevole anche per il giudiIO cautelare, ad intercettaIOni non ricomprese nel materiale indiziario posto a base dei motivi di appello articolati dall'accusa, e segnatamente: la conversaIOne del 21.2.2014 e quelle ad essa immediatamente successive;
le intercettaIOni registrate dopo la pubblicaIOne dell'identikit, quelle intercorse tra CA DO e RO FA, come pure i tabulati telefonici;
5.2 violaIOne di legge, travisamento della prova e mancanza e illogicità della motivaIOne con riferimento al contenuto delle intercettaIOni ambientali. Il compendio indiziario conseguito a carico dell' indagato risulta fondato, pressoché esclusivamente, dagli esiti della captaIOne. Le registraIOni sono risultate di pessima qualità per i rumori di fondo, i fruscii, le numerose interruIOni e per di più contraddistinte dall'utilizzo di linguaggio strettamente dialettale. Quel che più conta è che l'ascolto ha reso evidente i limiti della trascriIOne operata dalla polizia giudiziaria, nient'affatto fedele al contenuto delle conversaIOni, come palesato dalle trascriIOni effettuate dal consulente di parte, decisive nel chiarire contenuti antitetici all'ipotesi accusatoria. Ciò nonostante il Tribunale sbrigativamente ha superato le questioni sollevate dalla difesa, attraverso puntuale indicaIOne delle dedotte difformità contenutistiche, dando atto di aver proceduto all'ascolto diretto delle registraIOni e concludendo per la conformità dei contenuti alla trascriIOne della polizia giudiziaria, facendo leva su un personalissimo ed empirico giudiIO, insuscettibile di controllo, non essendo stata fornita alcuna indicaIOne in ordine alle modalità adottate per l'ascolto, né riscontro delle competenze etnolinguistiche del collegio e così incorrendo nel travisamento della prova. E, quando ha convenuto sulla ricostruIOne contenutistica sostenuta dalla difesa, è nondimeno incorso in un'interpretaIOne manifestamente illogica delle singole espressioni, omettendo di vagliare possibili e plausibili interpretaIOni alternative;
5.3 violaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento alla genericità della preliminare incolpaIOne nella quale manca ogni precisaIOne delle singole 8 N condotte partecipative, difetto non colmato dalla decisione impugnata affatto carente nella ricostruIOne del ruolo svolto da ciascun indagato. Considerato in diritto Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per infondatezza o per indeducibilità dei delineati motivi di censura.
1. Il primo motivo, che si articola nei due connessi profili della supposta violaIOne del giudicato cautelare e della violaIOne del principio devolutivo dell'appello, è destituito di fondamento. Sotto il primo aspetto il ricorrente, partendo dal raffronto tra la prima richiesta di misura cautelare e la seconda richiesta, rileva come quest'ultima ricalchi pedissequamente fino a pagina 85 il contenuto della prima (riassunta nel provvedimento gravato nelle pagine 1-45), così riproponendo elementi indiziari già oggetto di negativa delibaIOne nel precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare, adottato dal GIP in data 26/9/2014 e non impugnato. Siffatti dati conoscitivi, si sostiene, non avrebbero potuto essere oggetto di riconsideraIOne da parte dei giudici dell'appello per la preclusione del c.d. giudicato cautelare. Pertanto soltanto le nuove acquisiIOni, rappresentate dalle poche intercettaIOni ambientali captate nei mesi di ottobre-dicembre 2014, avrebbero potuto costituire oggetto di disamina, ma esse risultano, all'evidenza, prive di autosufficienza dimostrativa ai fini della verifica dell'ipotesi di accusa, " pertanto, radicalmente inidonee ad integrare la richiesta gravità indiziaria, erroneamente predicata sussistente. Con corretto ragionamento l'ordinanza impugnata ha evidenziato, di converso, come legittimamente il Pubblico ministero abbia fondato la seconda richiesta di applicaIOne della misura cautelare su nuovi (e incontestati) elementi di prova, sopravvenuti e atti a surrogare il paradigma indiziario ricomposto nei confronti del ricorrente e che non può che essere oggetto di doveroso unitario apprezzamento. Invero, giova ribadire che la formaIOne del giudicato cautelare, in applicaIOne del generale principio del ne bis in idem, ha una sua ragion d'essere - con effetti preclusivi endoprocessuali di istanze o impugnaIOni per i medesimi fatti unicamente a fronte della prospettaIOne di una stessa situaIOne anteriormente valutata ovvero di questioni già decise. Nessuna preclusione può operare quando, come nella specie, l' impugnante rappresenti la sopravvenuta acquisiIOne di elementi indiziari nuovi o integrativi di quelli già disponibili, i quali mutando i referenti dell'anteriore situaIOne fattuale -> - giustificano un nuovo e completo esame della regiudicanda cautelare e legittimano una rinnovata analisi, unitaria ed armonica, del complesso delle 9 пе risultanze delle indagini, arricchite dai nuovi dati di valutaIOne. È, infatti, proprio la sopravvenienza di elementi di novità a giustificare la rivalutaIOne di quelli già apprezzati (cfr.: Sez. 1 n. 19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208 Cass. Sez.1 n. 15906 del 19.1.2007, Petta, Rv. 236278), evenienza particolarmente ricorrente nella fase magmatica e fluida dell'investigaIOne.
1.1 Parimenti infondato è l'ulteriore profilo di censura con cui il deducente denunzia violaIOne del principio tantum devolutum quantum appellatum per avere il Tribunale esteso il suo sindacato all'intero compendio indiziario lì dove l'impugnante si era limitato a contestare la valutaIOne, asseritamente erronea o incompleta, degli elementi di portata accusatoria desumibili da intercettaIOni ambientali specificamente indicate nell'atto di gravame. Invero, pur non essendo in discussione nell'appello cautelare il principio devolutivo con la conseguenza che i motivi posti dalla parte a sostegno dell'impugnaIOne determinano l'oggetto del giudiIO, circoscrivendo la cogniIOne del Tribunale ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, va tuttavia precisato che il suddetto principio non opera riguardo all'impugnaIOne del pubblico ministero avverso l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta cautelare. Come hanno affermato le SeIOni Unite Donelli (n. 18339 del 31.3.204, non massimata sul punto) «l'atto di impugnativa del P.M. devolve infatti al tribunale investito dell'appello una cogniIOne non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condiIOni e dei presupposti richiesti dalla legge (...), i poteri di decisione e di cogniIOne del giudice dell'appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adoIOne di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condiIOni e dei presupposti cui agli artt. 273, 274, 275, 280, 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivaIOne previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporIOnalità della misura». In altri termini, nel caso dell'appello cautelare del P.M. contro l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, i poteri di decisione e di cogniIOne del giudice dell'appello de libertate non divergono dagli ampi poteri 10 ря decisori attribuiti e tradiIOnalmente riconosciuti al giudice dell'appello di merito investito dell'impugnaIOne del P.M. contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento. In tal caso, infatti, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivaIOne della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto di impugnativa.
2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili per aspecificità e indeducibilità (assorbenti la congiunta infondatezza) delle illustrate censure. Sotto il profilo della dedotta lettura travisante delle intercettaIOni e dell'omessa valutaIOne delle contestate discrasie tra la trascriIOne predisposta dalla polizia giudiziaria e quella operata dal consulente della difesa, le doglianze sono scandite da carente specificità, limitandosi all'allegaIOne del testo delle intercettaIOni nella trascriIOne di parte nonché della memoria difensiva prodotta nel giudiIO cautelare, senza svolgere concrete critiche al percorso decisorio sul punto e scivolando in assertive enunciaIOni di principio. In buona sostanza ciò che si contesta (non essendo stata nemmeno fornita specificaIOne dei punti di contrasto, attraverso l'indicaIOne delle asserite "insanabili imbarazzanti discrepanze tra le parole ascoltate e il contenuto trascrittivo") è che il Tribunale abbia potuto concludere per la fedeltà della trascriIOne operata dalla polizia giudiziaria solo dando atto di avere proceduto all'ascolto diretto in camera di consiglio, operaIOne - si assume- consentita e possibile per intercettaIOni "normali", ma non ammissibile per intercettaIOni ambientali caratterizzate da problematiche acustiche come segnalate dal consulente di parte e dall'uso di parlato dialettale. Con la conseguente - affermaIOne, invero singolare, secondo la quale "in presenza di una consulenza trascrittiva di parte non poteva il Tribunale far altro che prendere atto di un contenuto diverso delle intercettaIOni ambientali, non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.".
2.1 Viceversa, con commendevole acribia i giudici dell'appello cautelare hanno dedicato ampia parte della motivaIOne della loro decisione proprio alla disamina e diretta verifica delle divergenze segnalate dalla difesa, fornendo specifica e puntuale risposta su ogni aspetto controverso e giustificando, in modo congruo, logico e coerente, l'interpretaIOne operata di ogni singola captaIOne e, in particolare, delle sei conversaIOni di cui vi è niente di più di mera menIOne nel corpo del ricorso (conv. 22.2.2014, 7.3.2014, 17.3.2014, 20.5.2014, 29.5.2014. 26.11.2014).
2.2 Quanto alla conversaIOne del 22.2.2014 registrata all'interno dell'auto condotta da CA DO in transito davanti all'abitaIOne della vittima, il Tribunale dà atto (a p. 59) che l'ascolto della registraIOne evidenzia difformità 11 rispetto alla trascriIOne operata dalla polizia giudiziaria dell'espressione "noi...qua...GI", evidenziando che non è possibile affermare con certezza che l'indagato abbia pronunziato il pronome "noi". Ciò che risulta è che egli abbia distintamente pronunciato il nome " GI" e che pochi secondi dopo RO abbia raccontato la storia dell'uomo di colore che estraeva il pettine anziché la pistola. Ha quindi ritenuto, così plausibilmente interpretando il dato informativo, che la conversaIOne dimostrasse la conoscenza dell'omicidio da parte di RO FA, il quale, in transito avanti la casa del Di NN (come rilevato dal GPS), aveva evocato un video alludente ad una sparatoria. Quanto alla conversaIOne del 17.3.2014, registrata mentre l'indagato e RO erano diretti ad incendiare l'auto di AM, detto EC, e che, nella prospettaIOne accusatoria, conterrebbe una vera e propria confessione stragiudiziale di CA lì dove dice a RO "già ne ho ammazzato uno...a CI non lo ammazziamo", il Tribunale parimenti dà atto che dopo la frase "su levaru" ( se lo sono portato via) l'ascolto di quella immediatamente successiva non consente di percepire con chiarezza l'espressione annotata dall'accusa e non invece quella "già ha/hanno ammazzato a lui". E tuttavia la conversaIOne è stata ritenuta rilevante nella parte nella parte in cui (e sul punto non v'è incertezza né contestaIOne) CA parla a RO di un omicidio cui contrappone la minore offensività dell'aIOne progettata (ed eseguita) ai danni di AM ("non lo ammazziamo...che lui è bravo"), contrapposiIOne ripresa nella conversaIOne del giorno successivo, allorchè DO, a fronte dei rimproveri della convivente per essersi recato sul luogo dell'incendio a bordo della propria autovettura, esclama "adesso è già tanto che non l'ho fatto...serviva a te! E questo è tutto". Anche sul punto si è in presenza di un' interpretaIOne né implausibile né illogica. Quanto alla conversaIOne del 20.5.2014, registrata mentre l'autovettura di CA transitava dinanzi all'abitaIOne di Di NN (dato rilevato dal GPS), il Tribunale riferisce che dall'ascolto emerge chiaramente che subito dopo le parole pronunciate da CA ca a chiddu" (qui a quello), RO abbia esclamato " "tan, tan, tan, ...sto giocando sopra internet", annotando che il suono riprodotto risulta univocamente ricollegabile all'esplosione di colpi di arma da fuoco in rapida successione e che appare difficile dubitare che l'espressione, anche a ragione dell'inattendibile ed effimera spiegaIOne fornita da RO nel corso della sua audiIOne, non alludesse alla sorte del Di NN. Quanto alla conversaIOne del 7.3.2014, captata dopo l'audiIOne della De SI, il Tribunale rileva che l'espressione utilizzata da CA PP, rivolto a DO, "sanno che è AN" è emersa chiaramente dall'ascolto diretto della registraIOne e che la stessa difesa ha rinunciato a proporne una 12 M lettura alternativa, limitandosi a sostenere che di tale commento non vi era traccia nella registraIOne. Concetto (quello della solidità del patrimonio conoscitivo acquisito dagli inquirenti) che peraltro ha rimarcato il Tribunale - - risulta ripreso anche nella successiva conversaIOne del 26.11.2014 allorché PP informava il figlio dell'incontro dello IO EN con il tenente CA "hanno chiamato tuo IO col telefonino... te e AN...sanno proprio tutto". Il Tribunale ha fornito, anche su tale aspetto, specifica risposta alle obieIOni difensive, confermando, attraverso l'ascolto diretto della conversaIOne, la correttezza della trascriIOne operata dalla polizia giudiziaria, pur dando atto che il nome AN è sussurrato e si percepisce con difficoltà a causa dei suoni provenienti dal televisore acceso;
come pure ha escluso che dall'audiIOne della registraIOne la proposiIOne "sanno proprio tutto" fosse subordinata ad una proposiIOne principale reggente sì da doversi interpretare, nel senso propugnato dalla difesa, come "loro gli inquirenti dicono che sanno proprio tutto", risultando, viceversa, una vera e propria affermaIOne, analoga a quella pronunziata nella precedente conversaIOne del 17 marzo quando CA PP, appreso il contenuto delle domande rivolte dagli inquirenti ad EL De SI, aveva parimenti affermato "sanno che è AN". Quanto alla conversaIOne del 29.5.2014, captata subito dopo la pubblicaIOne dell'identikit e la notizia del "supertestimone" che aveva visto il presunto autore del delitto aggirarsi nei pressi dell'abitaIOne della vittima dopo essere sceso da una NT, il Tribunale ha evidenziato che, dopo attento e ripetuto ascolto diretto, se è vero che alla domanda del padre "la NT pensi che è la tua?", le parole pronunciate subito dopo da DO "sì, sì eh! si" avrebbero potuto essere rivolte al bambino che strillava, a ragione del tono di voce elevato, diverso da quello basso utilizzato nel colloquio con il padre, la domanda di PP sull'autovettura e il commento finale di DO ""comunque alla fine noi non uscimmo proprio" (espressioni non contestate dalla difesa e rispetto alle quali nessuna lettura alternativa è stata proposta), non mutano il senso dell'interlocuIOne prospettato dall'accusa. Anche sul punto il Tribunale ha giustificato congruamente l'interpretaIOne del dialogo, raccordandolo con quello registrato il giorno successivo (intercettaIOne del 30.5.2014), nel corso del quale, pronunciando per ben due volte e in italiano le parole "manco c'è scritto che io non sono entrato" CA DO, ad avviso dei giudici di merito, rendeva palese la specifica condotta tenuta in relaIOne all'omicidio, quella di aver accompagnato SS sul luogo del delitto e di essere rimasto in attesa per consentirne un tempestivo allontanamento. 13 2.3 Non diversa sorte merita l'ultimo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato, diversamente da quanto opina il ricorrente, ha ricostruito in modo puntuale il ruolo svolto dagli indagati nella realizzaIOne del fatto delittuoso alla luce delle plurime e convergenti indicaIOni desunte dalle intercettaIOni e provenienti, per quanto concerne proprio il CA, dalle dirette affermaIOni del medesimo, sicché la doglianza è del tutto aspecifica. 2.4 È di tutta evidenza, dunque, che, tale essendo il contenuto delle censure, spogliati dai toni critici che impingono il merito fattuale della regiudicanda cautelare, delle cui fonti di prova (le intercettaIOni) si finisce per evocare una alternativa rilettura storica, per altro solo accennata, non consentita nella odierna sede di legittimità, i temi censori esposti con il secondo e terzo motivo risultano indeducibili, tanto più a fronte di una decisione, come quella in esame, che si sottrae ai rilievi di incoerenza e illogicità valutative assertivamente formulate, segnalandosi per la meticolosa e completa disamina di tutti i dati indiziari, raccordati e logicamente coordinati tra loro, per la motivaIOne adeguata e logica che la sorregge (come sintetizzata in Fatto cui si rinvia), per il concreto e costante confronto dialogico con ogni deduIOne difensiva, per il corretto ragionamento inferenziale in nulla scalfito dai generici rilievi del ricorso.
3. Al rigetto dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà ad inoltrare copia del presente provvedimento al competente Tribunale distrettuale del riesame di Torino perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 dis. att. cod. proc. pen. P.Q.N. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Torino che provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. Manda la cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Mariastefania Di Tomassi DEPOSITATA Time IN CANCELLERIA 16 SET 2016 SET 2 IL CANCELLIERE EF LA