Sentenza 19 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura cautelare applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2007, n. 15906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15906 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/01/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 250
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039063/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET MA N. IL 06/09/1950;
avverso ORDINANZA del 21/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Bruscino Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, ET MA avverso l'ordinanza emessa in data 21.9.2006 del Tribunale del Riesame di Campobasso, con la quale è stato respinto l'appello proposto dal medesimo TA contro l'analogo provvedimento emesso il 19.8.2006 dal GIP del Tribunale di Larino, reiettivo di istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, a suo tempo applicata al sunnominato, indagato per il reato di omicidio, mediante strozzamento, in danno della moglie D'IO CA, commesso il 27.7.2006.
Ha osservato il Tribunale:
che il quadro indiziario in base al quale era stata applicata la misura custodiale, già passato al vaglio del medesimo tribunale in sede di riesame con ordinanza in data 24-8-2006, non aveva subito alcun mutamento, atteso che gli elementi su cui era fondato (e cioè dichiarazioni dell'indagato, verbali di sopralluogo, esami di persone informate sui fatti, consulenze tecniche ecc.) erano rimasti sostanzialmente intatti e non apparivano in alcun modo inficiati da nessuna delle contrarie deduzioni fatte dalla difesa dell'indagato circa la pretesa sopravvenienza di fatti nuovi incidenti sulla sussistenza sia degli indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, dovendosi ravvisare la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare;
che anche le questioni di carattere procedurali afferenti alla pretesa nullità e/o inutilizzabilità di alcuni atti di indagine, reiterate con l'appello, erano state compiutamente affrontate e decise in sede di riesame e non potevano pertanto essere oggetto di nuova valutazione in sede di appello;
che non rientrava nella competenza del tribunale adito l'esame degli esiti degli accertamenti compiuti sull'indagato ai sensi dell'art. 112 del Regolam. Ordin. Penit., essendo gli eventuali provvedimenti ad essi consequenziali di competenza del giudice procedente;
che i risultati della consulenza tecnica, eseguita in sede di incidente probatorio, sulle condizioni mentali dell'indagato ai fini dell'accertamento circa la sua capacità di intendere e di volere, la sua eventuale pericolosità e la compatibilità del regime carcerario con le sue condizioni di salute, erano, per ammissione dello stesso consulente, del tutto parziali e non conclusivi, per cui, pur potendosi condividere il giudizio di compatibilità del regime carcerario con le condizioni cliniche dell'indagato, non appariva per converso condivisibile quello di assenza della pericolosità sociale, dal medesimo espresso senza una adeguata indagine diagnostica di carattere scientifico-ricognitivo, avuto riguardo alla sua storia clinica, anche pregressa, punteggiata da ricoveri in reparti psichiatrici e tentativi di suicidio, e alle sintomatiche modalità caratterizzanti il fatto criminoso a lui addebitato. Lamenta la difesa del ricorrente:
1) carenza e illogicità della motivazione, essendosi il tribunale, nel rigettare il gravame, riferito in toto alle motivazioni contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di riesame, senza minimamente valutare le nuove deduzioni difensive concernenti sia la nullità e la inutilizzabilità di innumerevoli atti di indagine, specificamente indicati, a seguito delle quali i fatti andavano ricostruiti in maniera diversa ed incorrendo quindi nelle medesime violazioni nelle quali era incorso il tribunale in sede di riesame, sia il più che fondato dubbio circa la capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento dei fatti e attualmente, sia la compatibilità del regime carcerario con le sue condizioni di salute, soprattutto mentali;
2) illogicità di motivazione relativamente alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari, fondata su una arbitraria affermazione di pericolosità dell'indagato, in palese contrasto con le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, mentre l'inesistenza di esigenze cautelari di natura probatoria e il ragionevole dubbio sulla effettiva esistenza di volontà omicidiaria, deponevano per la revoca della misura custodiale o, quantomeno, per l'applicazione di una misura meno afflittiva e, conseguentemente, per l'irrilevanza del problema concernente la eventuale compatibilità del regime carcerario con il suo stato di salute, che appariva comunque da escludere avuto riguardo alla documentazione clinica in atti e, in particolare alla relazione sulla osservazione psichiatrica, redatta dalla Direzione Sanitaria del Carcere di Secondigliano, ove il TA è detenuto;
3) violazione di legge, sul rilievo che il tribunale del riesame avrebbe illegittimamente denegato la propria competenza in ordine alla adozione di provvedimenti conseguenti agli accertamenti compiuti sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato;
4) violazione di legge circa la ravvisata esistenza del giudicato cautelare, sul rilievo che avverso la precedente ordinanza emessa dal tribunale del riesame il 24.8.2006 era stato presentato ricorso per cassazione, tuttora pendente.
Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non è relativo a procedimento incidentale di riesame ex art. 309 c.p.p., bensì a procedimento di appello ex art. 310 c.p.p., trattandosi di impugnazione proposta avverso ordinanza di rigetto di domanda di revoca della misura cautelare applicata con una precedente ordinanza del medesimo GIP. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Ed invero - a prescindere dalla esistenza o meno di una preclusione endoprocessuale alla proposizione della istanza di revoca, in dipendenza del fatto che il procedimento di riesame non è ancora definito per essere tuttora pendente il ricorso avverso l'ordinanza emessa il 24.8.2006 dal medesimo tribunale di sorveglianza di Campobasso, reiettiva della domanda di riesame presentata dal TA avverso l'ordinanza custodiale del 31.7.2006 - non è esatta l'affermazione della difesa dell'indagato, secondo cui il tribunale si sarebbe adagiato pedissequamente sulle considerazioni svolte dal GIP con l'ordinanza del 19.8.2006. Al contrario, esso ha ampiamente ed esaurientemente valutato le nuove deduzioni dell'indagato, pervenendo alla conclusione che, malgrado le contrarie prospettazioni difensive, nessun fatto nuovo, incidente sulla sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, o sulla pretesa nullità o inutilizzahilità di alcuni atti di indagine, è stato in realtà rappresentato, essendosi l'appellante in pratica limitato a riproporre le medesime questioni che erano state oggetto di valutazione da parte del tribunale di Campobasso in sede di riesame.
Gli elementi di novità, che, secondo quanto sostiene il ricorrente, avrebbero dovuto portare ad una rivalutazione del quadro indiziario a favore dell'indagato, sono nient'altro che dei rilievi, ai quali il tribunale aveva in pratica già abbondantemente risposto, per cui si appalesa privo di qualsiasi fondamento l'assunto, secondo cui il suddetto tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione in proposito e che una "nuova" valutazione delle deduzioni difensive avrebbe dovuto condurre alla conclusione che i fatti avrebbero dovuto essere ricostruiti in maniera diversa e che difettavano nella specie le esigenze cautelari. Ed infatti - a prescindere dalla considerazione che il tribunale ha smentito l'assunto difensivo, rilevando che nessun elemento nuovo era stato addotto nel corso ulteriore delle indagini - la semplice "rivisitazione" degli elementi indiziali, non accompagnata dal riferimento ad un fatto o ad un elemento nuovo (o comunque non precedentemente valutato) e che sia legato da stretta interdipendenza con quelli già esaminati, non può mai essere riguardata come un aspetto di novità tale da influire in maniera decisiva sul materiale posto a base della misura restrittiva a suo tempo applicata.
Solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura stessa (In tal senso, v., ex plurimis, Cass., Sez. 4^, sent. n. 878 del 28-05-1997, Vieira Meirelles;
Sez. 2^, sent. n. 3415 del 17-09-1997, Nappa;
Sez. 6^, sent. n. 3649 del 18-12-1995, Goliuso ecc). In altri termini l'eventuale diversa valutazione di impugnazioni proposte contro l'ordinanza cautelare non può essere affidato ad un potere di ripensamento affidato alla discrezionalità dell'organo, ma deve scaturire da ragioni di fatto e di diritto che rendono non più giustificabile la misura imposta.
Questa Corte ha anzi precisato che tale disciplina processuale non può essere elusa - ed è il caso in esame - nemmeno con l'artificio di provocare un ulteriore provvedimento (quello di rigetto della istanza di revoca da parte del GIP) e una successiva decisione di appello ex art. 310 c.p.p. sui medesimi presupposti genetici della misura cautelare, al fine di potere proporre, in ordine alla medesima "quaestio", il ricorso per cassazione (v. Cass., Sez. 6^, 23.1.1992, ric. Fummo).
L'unico elemento nuovo rappresentato dalla difesa in sede di appello è costituito dall'espletamento della consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato, disposta in sede di incidente probatorio, da cui, a prescindere dalla esistenza o meno della suddetta capacità al momento del fatto o della capacità di stare in giudizio, sarebbe emersa la mancanza di pericolosità sociale dell'indagato.
I giudici di merito, nel rigettare l'appello proposto, hanno ritenuto, con motivazione esente da vizi sia sul piano della logica che su quello del diritto, e quindi non aggredibile in questa sede, che, malgrado la diversa opinione del consulente - il quale ha per altro dichiaratamente condotto un'indagine ancora parziale e incompleta - il TA fosse tuttora socialmente pericoloso e che, quindi, fossero ancora ravvisabili le esigenze cautelari. Le osservazioni fatte del ricorrente denunciano solo formalmente violazioni di legge o illogicità di motivazione, ma in realtà consistono in osservazioni che propongono sic et simpliciter una rivalutazione in chiave diversa delle considerazioni svolte in sede di merito. Il dire, ad esempio, che vi sarebbe il ragionevole dubbio sulla effettiva esistenza della volontà omicidiaria e che tale dubbio, in uno alla asserita inesistenza della pericolosità sociale deporrebbero per la revoca della misura custodiale o, quanto meno, per l'applicazione di una misura meno afflittiva, significa fare delle affermazioni contrarie al diverso parere motivatamente espresso dai giudici di merito che, sulla base di considerazioni logiche e convincenti, hanno invece ritenuto che le circostanze del fatto e le condizioni mentali dell'indagato erano chiaramente indicative della esistenza di un concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa.
Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di merito che sfugge al controllo di questa Corte, anche perché le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono minimamente dimostrative di una eventuale carenza o illogicità delle considerazioni svolte dal tribunale del riesame. Anche la pretesa inesistenza di esigenze di natura probatoria non può avere quella valenza di cessazione di qualsiasi pericolo che pretende di attribuirgli il ricorrente. Come è stato più volte affermato da questa Corte, l'insussistenza delle esigenze cautelari è infatti censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (v., fra le tante, Cass. Sez. 1^, 17.5.1991, ric. Adragna;
Sez. 1^, 28.4.1995, ric. Ciraolo), ipotesi da escludere nella fattispecie.
Per quanto riguarda, poi, la prospettata violazione di legge in relazione al diniego, da parte del tribunale del riesame, della propria competenza a decidere in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito degli accertamenti compiuti sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato, in favore della competenza dell'autorità "procedente" (autorità chiaramente diversa dal tribunale del riesame), è sufficiente richiamare la chiara e indiscutibile norma di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 112 che attribuisce la competenza in materia, in caso di indagati o imputati, all'autorità giudiziaria che procede.
Senza dire che, in presenza di un'infermità di mente che escluda o riduca grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato sottoposto o da sottoporre a custodia cautelare, il giudice non è necessariamente tenuto a disporre la custodia in luogo di cura esterno, ai sensi dell'art. 286 c.p.p. o, in caso di inesistenza di esigenze cautelari, la scarcerazione dell'interessato, ma può anche disporre, ai sensi dell'art. 112, comma 3 del citato regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, l'assegnazione del detenuto ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 4374 del 22- 10-1993, Romano, rv 195614). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007