Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2012, n. 44914
CASS
Sentenza 25 ottobre 2012

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Massime1

Non integra il reato di pornografia minorile la divulgazione nella rete Internet, attraverso programmi di "file-sharing", di materiale pedopornografico non intenzionalmente detenuto o consapevolmente procurato dall'utente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la condivisione di un solo "file temporaneo" generato dalla visione di un sito, che è automaticamente registrato dal "browser" di navigazione ed archiviato nella memoria del sistema informatico senza intervento dell'utilizzatore).

Commentari2

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    Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2012, n. 44914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44914
Data del deposito : 25 ottobre 2012

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