Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
Non integra il reato di pornografia minorile la divulgazione nella rete Internet, attraverso programmi di "file-sharing", di materiale pedopornografico non intenzionalmente detenuto o consapevolmente procurato dall'utente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la condivisione di un solo "file temporaneo" generato dalla visione di un sito, che è automaticamente registrato dal "browser" di navigazione ed archiviato nella memoria del sistema informatico senza intervento dell'utilizzatore).
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- 1. Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018
Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …
Leggi di più… - 2. Divulgazione di materiale pedopornografico (Cass., 42433/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2012, n. 44914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44914 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/10/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2564
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 5319/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento nei confronti di:
M.V. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 05/10/2011 del G.U.P. del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito per l'imputato l'avv. Ferrara Pierluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Salerno ha dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non costituisce reato, nei confronti di M.V. in relazione all'imputazione di cui all'art. 600 ter c.p., a lui ascritta per avere condiviso e divulgato per via telematica, tramite il programma di file-sharing "Lime Wire", materiale pedopornografico, immettendo in rete, ai fini della condivisione con un numero indeterminato di utenti, il file video dal titolo "(omesso) " raffigurante minori di anni 18 nudi ritratti in pose oscene e in attività sessuali anche con soggetti adulti.
Personale della polizia giudiziaria, nell'ambito delle indagini dirette alla repressione di attività riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., aveva identificato l'indirizzo IP facente capo al padre dell'imputato, che conviveva con i genitori, dal quale era stato immesso in rete il file video intitolato "(omesso) ".
A seguito del sequestro del computer del M. , secondo quanto riportato in sentenza, il consulente tecnico del P.M. aveva individuato una sola immagine di carattere pedopornografico, contenuta nei cosiddetti "files temporanei", che "non è stata intenzionalmente trasferita dall'utilizzatore dell'unità centrale in sequestro, ma è stata registrata dal Browser che automaticamente immagazzina nella memoria di massa del computer le immagini presenti sulle pagine del sito che si sta visitando". Nella sostanza, secondo la sentenza, il consulente del P.M. aveva rilevato che "l'immagine non era stata intenzionalmente detenuta e consapevolmente procurata". Si osserva anche che il consulente non aveva neppure rinvenuto nel computer sequestrato la ricerca di files a contenuto pedopornografico.
Sulla base di tali risultanze la sentenza ha affermato che nel caso in esame non vi erano elementi per ritenere che la detenzione e divulgazione del materiale pedopornografico da parte dell'imputato fosse stata consapevole e volontaria, potendosi ritenere che si fosse trattato della "involontaria divulgazione e condivisione via internet di files pedopornografici compiuta automaticamente dal software di condivisione dati installato sul computer del soggetto interessato", con la conseguenza che l'intercettazione effettuata dalla polizia giudiziaria non poteva ritenersi da sola sufficiente a sostenere l'accusa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che la denuncia per violazione ed errata applicazione di legge con riferimento all'art. 600 ter c.p. e art. 192 c.p.p.; mancata assunzione di una prova decisiva;
contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Con unico articolato mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente, previa esposizione dei fatti già in precedenza riportati, denuncia la illogicità della motivazione della sentenza per avere attribuito natura involontaria alla operazione di immissione in rete del materiale pedopornografico, che è stata accertata dalla polizia giudiziaria. Il carattere involontario della condotta potrebbe essere eventualmente attribuito solo all'operazione di download e, cioè, di scaricamento del materiale da internet, ma non anche all'operazione di immissione in rete dello stesso. Non vi è inoltre un collegamento tra la fotografia pedopornografica rinvenuta in un file temporaneo, che potrebbe anche essere stata oggetto di scaricamento automatico, ed il file intercettato dalla polizia giudiziaria, trattandosi di un video immesso e divulgato tramite file sharing. La fotografia, peraltro, costituisce prova che l'imputato aveva visitato siti pedopornografici.
Si deduce, infine, che nelle proprie conclusioni il consulente ha evidenziato l'elevata offensività della condotta posta in essere dal M. e che la stessa doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., implicitamente configurando la volontarietà della condotta di immissione in rete del materiale pedopornografico posta in essere dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. È stato già affermato da questa Corte, in tema di reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, che l'utilizzo, ai fini dell'acquisizione via "internet" di detto materiale, di programmi che comportino l'automatica condivisione dello stesso con altri utenti non implica per ciò solo, ed in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà, nel soggetto agente, di divulgare detto materiale, (sez. 3, 10/11/2011 n. 44065, Pagura, Rv. 251401; cfr. anche n. 11082 del 2010 Rv. 246596; sez. 3, 16/10/2008 n. 3194 del 2009, Rv 242172). Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata ha evidenziato che secondo le risultanze della consulenza fatta espletare dal P.M. nel computer dell'indagato era stata rilevata l'esistenza di una sola immagine pedopornografica, che, secondo lo stesso consulente, non era intenzionalmente detenuta e non era stata consapevolmente procurata. Sicché, in assenza di altri elementi di prova della volontaria diffusione da parte del M. di materiale pedopornografico, correttamente il giudice di merito ha emesso la pronuncia di non luogo a procedere, ritenendo, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, la sola intercettazione effettuata dalla polizia giudiziaria inidonea a sostenere l'accusa in giudizio. A fronte di tali argomentazioni la pubblica accusa ricorrente nella sostanza si limita a prospettare un diverso avviso, che non può scalfire la tenuta logica e la correttezza giuridica della decisione impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012