Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
032 8 6 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: EVARIE DEV Determinazione di indennità di esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE PRESIDENTE R.G.N. 16377/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE Dott. Donato PLENTEDA CONSIGLIERE Cron. 6836 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Rep. 1070 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud.
4.12.2000 SENTENZA sul ricorso proposto da OC RA e RI RA, quali figli ed unici eredi di OR CA vedova IR, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n.27, presso l'Avv. Lucio Nicolais, rappresentati e difesi dall'Avv.Fabio Roccella in forza di procura speciale in calce al ricorso -· RICORRENTI -
CONTRO
COMUNE di PORTO EMPEDOCLE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n.52, presso l'Avv. Renato Carcione, rappresentato e difeso dall'Avv.Prof. Salvatore Pensabene Lionti in forza di procura speciale a margine del controricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- CONTRORICORRENTE -
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2286 per diritti L.3 2000 IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.642 pubblicata il 11.8.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.12.1990, OR CA, proprietaria di un fondo ubicato in territorio di Porto OC, occupatole d'urgenza ed in via temporanea in data 30.7.1986 per effetto dell' ordinanza del Sindaco del Comune omonimo n.36 del 25.6.1986, quindi espropriatole a favore di detto Comune con ordinanza notificatale il 5.10.1990, conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo il medesimo Ente, chiedendo che venisse dichiarata l'esiguità delle indennità provvisorie di occupazione e di espropriazione, con conseguente condanna dell'espropriante al pagamento delle indennità esattamente dovute, oltre gli accessori. Deduceva l'attrice che la procedura di occupazione e di espropriazione era finalizzata alla costruzione di quindici alloggi sociali della Cooperativa "Venere" e che la stima provvisoria era stata determinata sulla base dei valori agricoli, non già sulla base del valore venale del terreno pur trattandosi di suolo edificabile. In contumacia del convenuto, il giudice adito, con sentenza dell'8.5/11.8.1998, rigettava la domanda, assumendo che il carattere edificatorio del fondo espropriato non fosse desumibile dalla mera edificabilità di fatto, occorrendo anche una corrispondente destinazione da parte della disciplina 2 urbanistica, laddove, nella specie, tenuto conto della circostanza secondo cui nel verbale di immissione in possesso era attestata la natura agricola del terreno espropriato, non vi era prova di una destinazione edificatoria di questo risultante dalla predetta disciplina, non essendo sufficiente l'inserimento dello stesso nel Piano di Edilizia Economica e Popolare. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione OC e RI IR, in qualità di figli ed unici eredi della dante causa OR CA, deducendo un solo motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste il Comune di Porto OC con controricorso del pari illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in relazione al preteso difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali, esperendo l'odierno gravame nell'asserita veste di eredi della persona che ha partecipato al precedente giudizio di merito, si assume fossero tenuti a dare la prova dei presupposti che dovevano consentire la successione nel processo e, quindi, la proposizione dell'impugnazione a loro nome, ovvero sia del decesso della parte originaria sia della propria qualità. Al riguardo, infatti, si osserva che gli stessi ricorrenti, mediante una produzione documentale consentita dall'art.372 c.p.c. ed, esattamente, attraverso la dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Agrigento, depositata in allegato alla memoria ex art.378 c.p.c., hanno tempestivamente ed adeguatamente dimostrato la loro legittimazione processuale, con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria (dante causa dei predetti 3 ricorrenti) quanto alla loro asserita qualità di eredi della medesima. Ciò posto, si osserva come questi ultimi, con l'unico motivo di impugnazione, lamentino violazione degli artt. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359, 360, n.3, c.p.c. e 116 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale: a) abbia preliminarmente affermato che il carattere edificatorio del fondo espropriato non è desumibile dalla mera edificabilità di fatto, occorrendo anche una destinazione conforme della disciplina urbanistica, di modo che esso va escluso in presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione agricola;
b) abbia quindi ritenuto, tenendo conto dell'attestazione circa la natura agricola del terreno contenuta nel verbale di immissione in possesso, che non vi fosse prova (incombente sull'attrice) di una destinazione edificatoria del terreno espropriato risultante dalla disciplina urbanistica, non essendo sufficiente l'inserimento di detto terreno nel Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.); c) abbia tuttavia, in tal senso, trascurato di considerare che la giurisprudenza della Suprema Corte è, al contrario, orientata a ritenere che l'indicazione, contenuta nel P.E.E.P., di un terreno con riferimento alla sua destinazione all'edilizia economica e popolare è di per sé elemento giustificativo del carattere edificatorio, ex lege, del bene stesso, onde questo deve essere reputato edificabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 bis della legge 359/1992; d) se avesse considerato dovuta la valutazione del terreno in termini di edificabilità, avrebbe accolto le domande che sono state invece erroneamente rigettate, apprezzando il valore dell'area secondo i criteri stabiliti dal consulente tecnico nominato dall'Ufficio. Il motivo è fondato. 4 Va premesso come non sia di per sé censurato, rispondendo del resto al consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. 10 aprile 1998, n.3717; Cass. 17 aprile 1999, n.3839; Cass. 1° settembre 1999, n.9207; Cass. 9 giugno 2000, n.7874; Cass. 13 giugno 2000, n.8035), l'assunto di partenza del giudice di merito circa l'impossibilità, ai sensi del terzo comma dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992 (in forza del quale, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, si deve tener conto delle loro “possibilità legali ed effettive di edificazione"), di classificare come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità (ad esempio, a verde pubblico o a zona agricola) precludendone in tal modo le possibilità legali di edificazione, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato non è desumibile dalla mera edificabilità “di fatto”, occorrendo che questa si armonizzi con la edificabilità di diritto, mentre deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità, ovvero di destinazione agricola, contemplati dagli strumenti urbanistici. Sulla base di una tale incensurata premessa, la Corte territoriale, tenuto conto dell'attestazione in ordine alla natura agricola del terreno contenuta nel verbale di immissione in possesso, ha quindi ritenuto che l'attrice non avesse assolto all'onere probatorio, posto a suo carico, circa la destinazione edificatoria risultante dalla disciplina urbanistica del terreno espropriato, argomentando dall'insufficienza dell'inserimento del terreno medesimo nel P.E.E.P.. Non avendo formato oggetto di censura il profilo che attiene all'efficacia probatoria riconosciuta, ai fini dell'apprezzamento dell'edificabilità o meno del suolo, alla richiamata attestazione, come pure lo stesso implicito apprezzamento di fatto del giudice di merito circa "l'inserimento di detto terreno nel Piano di 5 Edilizia Economica e Popolare", per quanto attiene invece agli effetti, ai menzionati fini, di tale inserimento, è da osservare che il piano in esame, modellandosi sul piano regolatore particolareggiato (art.9 della legge 18 aprile 1962, n.167) e rientrando in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P. che del P.R.G. ha effetto di variante, onde il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare è, di per sé, elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del bene, sia pure nei limiti consentiti dal P.E.E.P. medesimo, laddove, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o risarcitori, in una fattispecie di espropriazione o di occupazione acquisitiva rispettivamente, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola) ma occorre tener presente la destinazione assunta dal terreno medesimo nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce, come detto, attuazione o variante, sì da riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche, senza che sia possibile escludere l'edificabilità di diritto dell'area pur dando atto che questa è inclusa dal P.E.E.P. in una zona destinata allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, posto che l'inserimento di un terreno nel piano per l'edilizia economica e popolare comporta, ipso facto, la valutazione dell'area in termini di edificabilità ai fini di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992 (Cass. 18 novembre 1997, n.11433; Cass. 18 aprile 1998, n.3948; Cass. 20 maggio 1999, n.4903; Cass. 29 6 novembre 1999, n. 13307). Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia sottoposta al suo esame facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Сомол вашети L'ESTENSORE CANCELLERIA Aok 2001 IN DEPOSITATA / 7 MR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE RI Di Nuzzo ♫ бного IL CANCELLARE RK Di Nuzzo 2 7 O - L 0 1 L - O 6 2 B L I E D D 2 4 A 6 T . S R . O P . P D M I E . l l A a . D b a E t T 2 2 N . E t r S a E RATE ROMA 2 UFFICIO DI sahe 4. ain 46408 Registrato in 650.000 al n. DUE Tire (D. Resp (Dr. M. RAC